Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-07-18, n. 202307049

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-07-18, n. 202307049
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307049
Data del deposito : 18 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2023

N. 07049/2023REG.PROV.COLL.

N. 03885/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3885 del 2022, proposto da
-OISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R M e F T, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Largo Messico 7 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Prefettura – ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore , il Comune di -OISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale IX Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale IX Campania – Ufficio dei Monopoli per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale IX Campania – Campania – Ufficio dei Monopoli per la Campania – sede di Napoli, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Napoli, Sezione I, -OISSIS- resa tra le parti, non notificata ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell’informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli emessa nei confronti dell’appellante;


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 il consigliere L D R e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, la -OISSIS- di seguito anche “-OISSIS-”) ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento n. prot. -OISSIS-del 27 febbraio 2021, con il quale la Prefettura di Napoli informava che “ nei confronti della società -OISSIS- con sede in -OISSIS-, via della -OISSIS- – c.f. 07319201211, per le motivazioni sopra esposte, allo stato, sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia ”, impugnando con motivi aggiunti gli atti conseguenti adottati dal Comune di -OISSIS- e dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

La ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento dei danni subiti dai provvedimenti impugnati.

Il T ha respinto la domanda cautelare con ordinanza -OISSIS-, considerato che:

- il provvedimento interdittivo si regge sull’esistenza del rapporto parentale tra -OISSIS--OISSIS-, socia della ditta -OISSIS- s.r.l.s., e -OISSIS--OISSIS-;

- lo spessore criminale di quest’ultimo emerge – più che dall’essere stato destinatario di O.C.C.C. nel 2012 – dalla recente O.C.C.C. n. -OISSIS-, emessa in data 3 ottobre 2020 da1l’Ufficio VIII del Tribunale del Napoli Sez. GIP, nell’ambito della quale lo stesso è stato indagato per i reati di cui agli artt. 81, comma 1, 8l cpv, 110, 629, commi 1 e 2, in relazione al1’art. 628, comma 3, e 416 bis c.p.;

- quale ulteriore significativo indizio di connessione con sodalizi criminali di stampo mafioso, il rapporto parentale si collega a sua volta con la circostanza, rilevata a seguito degli accertamenti effettuati dalla stazione dei Carabinieri di -OISSIS-, che il presunto complessivo valore dell’investimento (dovuto a lavori di ristrutturazione ed ammodernamento del locale, arredi, pagamento dell’affitto, spese di fornitura elettrica, idrica, imposte, spese per fornitori e per stipendi a dipendenti), quantificabile in circa € 600.000 al momento dell’avviamento dell’attività commerciale, risulta del tutto sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dai soci ed alle eventuali risorse reperite all’esterno, quali finanziamenti e prestiti, tali da renderne oscure le fonti ”.

Con ordinanza 21 giugno 2021, n. 3405, il Consiglio di Stato ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito dinanzi al T, “ considerato, anche alla luce della comparazione degli interessi pubblici e privati in rilievo, che non vi siano i presupposti per la sospensione dell’informativa, ferma restando l’opportunità della sollecita fissazione della citata udienza di merito presso il TAR, ex art. 55 comma 10 c.p.a., sede nella quale meglio potranno approfondirsi le circostanze sulle quali l’appellante insiste (congruità delle disponibilità delle risorse finanziarie da parte della compagine; annullamento, in sede di riesame, dell’ordinanza del GIP Napoli del 3 ottobre 2020).

2. Con appello notificato il 4 maggio 2022 e depositato il 10 maggio successivo, la -OISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensiva, la sentenza -OISSIS-, con la quale il Tribunale amministrativo per la Campania - Napoli, Sezione I, ha definito il giudizio, rigettando il ricorso ed il ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto gli atti adottati dal Comune di -OISSIS- e dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (revoca dei titoli abilitativi lo svolgimento dell’attività commerciale e del patentino per la vendita di generi di monopolio) in conseguenza della disposta interdittiva impugnata con il ricorso.

In particolare, nell’alveo dei canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza in applicazione della normativa applicabile per l’esame dei provvedimenti di informativa antimafia, attestanti i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale come quello per cui è causa, il T ha stabilito che le risultanze documentali emerse in rilievo nell’istruttoria compiuta dall’Amministrazione procedente rivelano fondati elementi su cui è basato il provvedimento gravato in prime cure , con riguardo particolare ai seguenti, molteplici aspetti e circostanze, da valutare secondo una visione unitaria, ritenuti ragionevolmente indicativi per supportare il provvedimento antimafia:

- “ hanno assunto particolare rilievo i riscontri acquisiti dalla Prefettura, sulla base del Verbale n. 2 del 18 gennaio 2021 del GIA, unita alla situazione di endemica ed acclarata ingerenza della criminalità organizzata nei contesti imprenditoriali operanti sul territorio di -OISSIS-, situazione confermata, tra l’altro, non tanto dallo scioglimento, disposto nel 1994, degli organi elettivi dell’ente locale per infiltrazioni mafiose, bensì, nei tempi attuali, dall’insediamento presso l’ente comunale di una Commissione di indagine incaricata di accertamenti ispettivi antimafia ”; e dal nuovo scioglimento del Consiglio comunale disposto dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 agosto 2021;

- “ riguardo agli esiti delle vicende penali, sottolineati dalla ricorrente per escludere l’esistenza di condizionamenti delle organizzazioni criminali sull’impresa o collegamenti di queste, è appena il caso di rammentare che, secondo ormai affermata giurisprudenza, la valutazione del rischio d’inquinamento mafioso deve basarsi su elementi sufficienti a fornire un quadro indiziario complessivo fornito di alto grado di plausibilità, nonostante che gli stessi siano non rilevanti per il profilo penale, nel senso che non costituiscono oggetto di procedimenti o di processi penali ovvero sono già stati oggetto di giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione ”, fermo restando che “ che l’annullamento di una misura cautelare non fa venire meno il procedimento penale che segue comunque il suo corso ”;

- il valore dell’investimento che ha condotto all’apertura dell’attività commerciale non è giustificabile alla luce delle competenze raggiunte dai giovani soci dell’appellante e dalle risorse cui possono attingere, non fornendo elementi di diverso segno la perizia di parte prodotta in giudizio che, al contrario, traccia un quadro poco credibile, ed, anzi, contraddittorio, soprattutto là dove sostiene che “ pur essendo la società costituita tra soggetti giovani … non è da trascurare il background familiare. Infatti, i genitori, ed anche i familiari, sono imprenditori che operano nell’area a nord di Napoli da diverso tempo ”, considerato che, secondo i primi giudici, “ questo aspetto finisce, per paradosso, per confermare in definitiva le preoccupazioni della Prefettura circa il collegamento economico fra la società ricorrente ed il tessuto familiare, quest’ultimo a sua volta permeabile all’associazione camorristica -OISSIS-, di cui, ad onta degli esiti penali cautelari, -OISSIS- -OISSIS-risulta essere appartenente di spicco ”.

L’appellante affida il proprio gravame due motivi di censura, con i quali ripropone in chiave critica

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