Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-06, n. 202000933

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-06, n. 202000933
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000933
Data del deposito : 6 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2020

N. 00933/2020REG.PROV.COLL.

N. 07455/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7455 del 2007, proposto da
Comune di Cortina d’Ampezzo, in persona Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Cacciavillani, e presso lo studio della stessa elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tacito n. 41, per mandato a margine di atto di costituzione di nuovo difensore in sostituzione dell’avv. Sergio Dal Prà, officiato con l’appello;



contro

F.A.I.T.A. - Federazione delle associazioni italiane dei complessi turistico-ricettivi all’aperto, in persona del legale rappresentante TE ;
Residel S.n.c., in persona del legale rappresentante TE ;
Camping Dolomiti S.n.c., in persona del legale rappresentante TE ;
Sita S.n.c., in persona del legale rappresentante TE ;
Camping Rocchetta S.a.s., in persona del legale rappresentante TE ;
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Forza e Vania Romano, e presso lo studio della seconda elettivamente domiciliati in Roma, al viale Giuseppe Mazzini, n. 6, per mandato a margine del controricorso e contestuale appello incidentale tardivo;



nei confronti

Regione Veneto, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, non costituita nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione 1^, n. 1898 del 26 giugno 2006, resa tra le parti, con cui è stato accolto in parte il ricorso in primo grado n.r. 1609/2002, integrato con motivi aggiunti, proposto per l’annullamento delle deliberazioni di Consiglio Comunale di Cortina d’Ampezzo, relative all’adozione del P.R.G. e all’esame e reiezione delle osservazioni presentate dagli interessati (impugnate con il ricorso), nonché della deliberazione di Giunta Regionale del Veneto di approvazione del P.R.G. di Cortina d’Ampezzo e del presupposto parere della Commissione tecnica regionale (impugnate con i motivi aggiunti), limitatamente alla disciplina di cui all’art. 23 delle N.T.A.; e per l’accertamento dei diritti spettanti alle strutture ricettive all’aperto ai sensi della legge regionale n. 33/2002

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio e contestuale l’appello incidentale tardivo proposto da F.A.I.T.A., Residel S.n.c., Camping Dolomiti S.n.c., Sita S.n.c., Camping Rocchetta S.a.s.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2019 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Federica Scafarelli, per delega dell’avv. Chiara Cacciavillani per il Comune di Cortina d’Ampezzo e l’avv.to Vania Romano per F.A.I.T.A., Residel S.n.c., Camping Dolomiti S.n.c., Sita S.n.c., Camping Rocchetta S.a.s.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.) Con ricorso in primo grado n.r. 1609/2002, e successivi motivi aggiunti, F.A.I.T.A. - Federazione delle associazioni italiane dei complessi turistico-ricettivi all’aperto, quale associazione esponenziale di categoria, e Residel S.n.c., Camping Dolomiti S.n.c., Sita S.n.c., Camping Rocchetta S.a.s., quali titolari di campeggi ubicati nel territorio comunale, hanno impugnato le deliberazioni comunali di adozione e controdeduzione alle osservazioni e la deliberazione regionale di approvazione del piano regolatore comunale, limitatamente alle prescrizioni contenute nell’art. 23 delle N.T.A., relative alla disciplina urbanistico-edilizia delle zone per campeggi - D3, con riferimento:

- alla previsione dell’applicabilità delle suddette prescrizioni, se più restrittive della normativa di cui alla legge regionale veneta n. 56/1999 (oggetto dell’osservazione 6.3, respinta);

- al divieto di installazione, da parte della proprietà o della gestione del campeggio, di tende o roulottes, quali mezzi di pernottamento sussidiari delle attrezzature di proprietà del turista o sostitutivi di esse (oggetto dell’osservazione 6.3, respinta);

- al rapporto di copertura territoriale pari al 4% e all’indice di edificabilità territoriale pari a 0.15 mc/mq (oggetto dell’osservazione 6.4, respinta);

- alla previsione di una superficie minima di 180 mq. per ogni unità quali tende, ruolottes, etc. (oggetto dell’osservazione 6.7, respinta);

- alla fissazione di distanza minima per ogni installazione fissa o mobile pari a 5 ml. dal confine di proprietà e ml. 10 dalle strade comunali (osservazione 6.6, respinta).

In sintesi i ricorrenti hanno contestato che l’Amministrazione comunale potesse fissare parametri urbanistico-edilizi diversi e più restrittivi di quelli stabiliti dalla legislazione settoriale nazionale e regionale, in specie di quelli di cui alla legge regionale n. 56/1999.

2.) Con sentenza n. 1898 del 26 giugno 2006, il T.A.R. per il Veneto ha accolto il ricorso, in parte condividendo e in parte respingendo le censure dedotte, e in particolare:

- ha ritenuto contrastante con le previsioni di cui all’art. 30 della l.r. n. 33/2002 (che ha recepito nel Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo l’art. 4 della l.r. n. 56/1999) la previsione relativa al divieto di installazione, da parte della proprietà o della gestione del campeggio, di tende o roulottes, quali mezzi di pernottamento sussidiari delle attrezzature di proprietà del turista o sostitutivi di esse (capo 4.3 della sentenza);

- ha considerato infondate le doglianze relative al rapporto di copertura e all’indice di fabbricabilità territoriale, sul rilievo che le previsioni del citato art. 30, riferendosi a un i.f. “ di norma ” compreso tra 0,10 e 0,12 mc/mq, sono derogabili in senso più restrittivo in sede di pianificazione urbanistica e che nel caso di specie (nel quale comunque le osservazioni sono state in parte accolte nel senso della fissazione di un i.f. di 0,15 mc/mq rispetto all’originario valore di 0.03 mc/mq) vi è congrua motivazione nell’esigenza di considerare la dimensione dei campeggi esistenti e gli spazi mediamente disponibili (capo 4.4. della sentenza);

- ha condiviso la fondatezza delle censure relative alla previsione di una superficie minima di 180 mq. per ogni unità in quanto né la legislazione statale né quella regionale

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