Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-06-11, n. 201903902

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-06-11, n. 201903902
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903902
Data del deposito : 11 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/06/2019

N. 03902/2019REG.PROV.COLL.

N. 03889/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3889 del 2018, proposto dalla Cooperativa Sociale e di Lavoro “ Operatori Sanitari Associati ” – O.S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 26/B;

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 1, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato M R R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Grazioli, n. 5;

per la riforma

della sentenza n. 2901 del 14 marzo 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III- quater , resa tra le parti, concernente il giudizio di opposizione proposto dall’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2501 dell’11 maggio 2017, ottenuto da Cooperativa Sociale e di Lavoro “ Operatori Sanitari Associati ” – O.S.A. in ordine al compenso revisionale per il contratto di assistenza domiciliare infermieristica, stipulato il 28 marzo 2003, e in ordine al compenso revisionale per il contratto di assistenza riabilitativa, stipulato il 18 dicembre 2003.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 1;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante, la Cooperativa Sociale e di Lavoro “ Operatori Sanitari Associati ” – O.S.A., l’Avvocato Santi Dario Tomaselli su delega dell’Avvocato M B e per l’odierna appellata, l’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 1, l’Avvocato M R R V;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellata, Cooperativa Sociale e di Lavoro “ Operatori Sanitari Associati ” (di qui in avanti, per brevità, Cooperativa), ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, l’emissione del decreto ingiuntivo n. 2501 dell’11 maggio 2017, per il complessivo importo di € 1.372.273,20, in ordine al compenso revisionale per il contratto di assistenza domiciliare infermieristica, stipulato il 28 marzo 2003 con l’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 1 (di qui in avanti, per brevità, l’Azienda), e in ordine al compenso revisionale per il contratto di assistenza riabilitativa, stipulato il 18 dicembre 2003 sempre con la stessa Azienda.

1.1. Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione l’Azienda e ne ha chiesto la revoca, deducendo in limine litis il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed eccependo nel mrerito, tra i sette motivi di opposizione, la prescrizione dei crediti azionati in via monitoria.

1.2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 2901 del 14 marzo 2018, ha accolto l’opposizione, in ordine al primo motivo relativo alla prescrizione dei crediti azionati e con assorbimento degli altri sei, e ha revocato il decreto ingiuntivo.

1.3. Ad avviso del primo giudice, infatti, nessun atto interruttivo della prescrizione quinquennale applicabile al caso di specie sarebbe stato validamente posto in essere dall’odierna appellante dal 17 gennaio 2011 al 29 luglio 2016, in quanto i due giudizi incardinati avanti al medesimo Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, aventi R.G. n. 601/11 e R.G. n. 603/11, erano stati oggetto di rinuncia agli atti da parte della Cooperativa, che aveva stipulato una transazione con l’Azienda, ed erano stati dichiarati estinti con i decreti presidenziali n. 18888 e n. 18889 del 4 settembre 2013, con il venir meno dell’effetto sospensivo permanente dovuto all’incardinazione dei due giudizi poi dichiarati estinti, ai sensi dell’art. 2945, comma terzo, c.c., e il nuovo decorso del termine prescrizionale a far data dal 17 gennaio 2011.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Cooperativa e, nel censurarne l’erroneità per due specifici motivi che di seguito saranno esaminati, ne ha chiesto la riforma, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo invece revocato.

2.1. Si è costituita l’Azienda appellata per chiedere, al contrario, la reiezione dell’appello e riproponendo se del caso, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi dichiarati assorbiti dal primo giudice in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, con il quale l’Azienda aveva eccepito la prescrizione.

2.2. Nella pubblica udienza del 9 maggio 2019 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello è infondato, anche per le ragioni che qui di seguito si specificheranno, perché i crediti azionati in via monitoria, come ha ben rilevato la sentenza impugnata, si sono prescritti.

4. Quanto al primo articolato motivo proposto dall’appellante (pp.

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