Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-27, n. 202300944

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-27, n. 202300944
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300944
Data del deposito : 27 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2023

N. 00944/2023REG.PROV.COLL.

N. 02492/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2492 del 2018, proposto dal signor S P, rappresentato e difeso dagli avvocati G G e F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Dandolo, n. 19/a;



contro

- la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- il Comune di Roseto degli Abruzzi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato E M e domiciliato presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede di L’Aquila, Sez. I, 1 agosto 2017 n. 346, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roseto degli Abruzzi e della Regione Abruzzo e i documenti prodotti;

Viste le ordinanze della Sezione 15 novembre 2021 n. 7589 e 11 luglio 2022 n. 5767;

Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica e le note d’udienza depositate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 6 dicembre 2022 il Cons. Stefano Toschei e uditi, per le parti, gli avvocati G G e E M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – Come è ormai noto alle parti, per essere già stato riassunto nelle ordinanze collegiali istruttorie della Sezione nn. 7589/2021 e 5787/2022, il presente giudizio in grado di appello ha ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede di L’Aquila, Sez. I, 1 agosto 2017 n. 346, con la quale è stato respinto il ricorso introduttivo (n. R.g. 402/2015) e accolto il ricorso recante motivi aggiunti proposti dal signor S P al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: A) (con il ricorso introduttivo) l’ordinanza di demolizione n. 4 del 25 maggio 2015 adottata dal Comune di Roseto degli Abruzzi per la demolizione di alcune opere fisse e la rimozione di alcuni mezzi mobili collocati in assenza del titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in un “agricampeggio”; B) (con il ricorso recante motivi aggiunti) il provvedimento del 22 settembre 2015, prot n. 26556, del Comune di Roseto degli Abruzzi, con cui era disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di agricampeggio gestita dalla signora B.

2. - La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:

- la odierna parte appellante gestisce una attività di agricamping, consistente nel dare ospitalità in spazi aperti predisponendo piazzole di sosta per tende, carrelli tenda, caravan, autocaravan, case mobili, mobili home, maxicaravan;

- detta attività imprenditoriale è esercitata in località di Cologna Spiaggia, nel Comune di Roseto degli Abruzzi;

- il signor P è in possesso di certificato di abilitazione regionale all’esercizio dell’attività agrituristica rilasciato in data 7 gennaio 2014 per un totale di 30 postazioni da destinare ad agricampeggio e in tale qualità presentava, presso il SUAP del Comune di Roseto degli Abruzzi, una s.c.i.a. con la quale ha comunicato l’avvio di detta attività;

- per lo svolgimento di tale attività l’odierno appellante provvedeva a predisporre e ad assicurare la fornitura dell’acqua potabile e dell’energia elettrica, a realizzare l’impianto per la prevenzione degli incendi a norma e l’impianto elettrico a colonnine nonché un pozzetto agibile per acque di scarico e uno scarico idoneo per WC chimici, così come i servizi igienico sanitari e di lavanderia e quindi provvedeva al collegamento dell’intera struttura alle pubbliche fognature;

- in data 15 giugno 2015 il Comune di Roseto degli Abruzzi trasmetteva, però, all’odierno appellante una comunicazione di avvio di procedimento volto ad accertare presunte difformità dell’esercitata attività di agricampeggio, rispetto alle previsioni normative applicabili al settore;

- nel corso del procedimento il signor P produceva memorie illustrative con le quali confermava la piena legittimità e conformità a legge dell’attività di agricampeggio svolta, contestando in modo ampio le ragioni espresse dagli uffici comunali e lamentando una incompleta e insufficiente istruttoria della pratica;

- nondimeno il Comune di Roseto degli Abruzzi ingiungeva al signor P, con ordinanza n. 4 del 25 maggio 2015, la demolizione delle opere fisse collocate nelle aree di agricampeggio, perché assenti di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, ordinando di rimuovere i mezzi mobili, posizionati oltre l’uso, collocati in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica e disponendo lo scollegamento degli stessi dalla rete fissa di servizi, oltre a ripristinare l’assetto delle piazzole, in conformità con l’art. 4 del regolamento regionale disciplinante l’attività agrituristica, con generale adeguamento a tutte le altre condizioni previste dalla legge regionale sull’agriturismo n. 38/2012, di inviare una s.c.i.a. al comune, ai sensi dell’art. 19 l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 6 l.r. 38/2012, corredata da attestato di imprenditore agricolo, in corso di validità, attestato di imprenditore agrituristico, rilasciato dal competente servizio della Giunta regionale d’Abruzzo, di soddisfare i requisiti volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 38/2012 e di provvedere all’autorizzazione di allaccio alla pubblica fognatura;

- in sintesi il Comune di Roseto degli Abruzzi contestava all’odierno appellante, con il provvedimento sanzionatorio su richiamato, un comportamento trasgressivo delle norme di settore consistente nell’avere creato vere e proprie aree di sosta permanente di mezzi mobili, presenti, senza soluzione di continuità, tutto l’anno, anziché fornire semplice ospitalità ai caravan o mezzi mobili degli avventori. Secondo l’assunto degli uffici comunali il gestore dell’area avrebbe creato un vero e proprio villaggio-vacanza, con la collocazione, sulle aree in questione, di manufatti stabili con allacci stabili alla pubblica fognatura e alle utenze, alterandosi la destinazione agricola delle aree in questione;

- il signor P proponeva dunque ricorso dinanzi al TAR per l’Abruzzo con il quale contestava la legittimità dell’ordinanza di demolizione del Comune di Roseto degli Abruzzi n. 4 del 25 maggio 2015;

- nel corso del processo il suddetto comune adottava il provvedimento prot. n. 26556 del 22 settembre 2015, con il quale imponeva al signor P il “ divieto di prosecuzione delle attività poste dalla ditta in difformità alla Legge Regionale sull’attività di agricampeggio ”. Anche tale atto veniva impugnato dinanzi al TAR con ricorso recante motivi aggiunti.

3. – Il giudice di primo grado, con sentenza 1 agosto 2017 n. 346, respingeva il ricorso introduttivo, ritenendolo infondato e accoglieva invece il ricorso recante motivi aggiunti, annullando quindi il provvedimento comunale che disponeva il divieto di prosecuzione dell’attività di agricampeggio.

Nel respingere il ricorso introduttivo il primo giudice ha affermato che:

- con l’ordinanza di demolizione impugnata il Comune di Roseto degli Abruzzi non ha contestato alla ricorrente l’illegittimo o irregolare esercizio dell’attività di agricampeggio autorizzata dalla Regione, ma la commissione di un abuso edilizio, tanto che ha adottato un provvedimento sanzionatorio-ripristinatorio ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, sicché nessuna carenza di potere, incompetenza o invasione della sfera di attribuzione della Regione è dunque ravvisabile nell’adozione, da parte del comune, dell’ordinanza demolitoria delle opere abusive individuate;

- sotto altro versante non convince la tesi del ricorrente per il quale egli si sarebbe limitato a concedere in uso agli avventori la piazzola di sosta e a ospitare, in modo temporaneo e stagionale, mezzi mobili, tende e caravan altrui, dotando quindi tutte le piazzole di acqua potabile, energia elettrica, dispositivi meccanici ed elettrici, conformemente al regolamento regionale n. 4 del 2014. Al contrario, per come si evince dal contenuto del provvedimento impugnato, sull’area in questione sono stati installati mezzi mobili con carattere stanziale, quali case mobili, strutture fisse costituite da blocchi servizio, manufatti in muratura e legno, pannelli prefabbricati, tettoie, staccionate, verande, strutture per ombreggio, pavimentazione. Le case mobili, inoltre, risultano installate senza soluzione di continuità, allacciate alla pubblica fognatura e alle altre utenze, creando così uno stato di stabilità, come dimostrato dal fatto che i sopralluoghi che hanno consentito di riscontrare questa situazione di fatto sono stati effettuati fuori stagione;

- non affiorano infine contrasti tra le norme applicate e l’art. 41 Cost. né rileva la contestazione riferita all’applicazione dell’art. 7, comma 2, l. 241/1990, atteso che detta norma consente all’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento, provvedimenti cautelari, assegnandole un ampio potere in tal senso.

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