Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-10-19, n. 202107028

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-10-19, n. 202107028
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202107028
Data del deposito : 19 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2021

N. 07028/2021REG.PROV.COLL.

N. 05905/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5905 del 2015, proposto da
C.R.I. - Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R P, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni D'Amato in Roma, via Calabria,56;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania- Napoli, sez. VII n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 il Consigliere G R, vista l'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avvocato R P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Il sig. -OMISSIS-ha proposto (nel giudizio di primo grado) azione di accertamento del proprio credito (id est, azione confessoria), conoscibile dal giudice amministrativo nell’ambito della propria giurisdizione esclusiva, derivante dall’adeguamento retributivo dal 1 settembre 1995 fino al 31 ottobre 2000, per il complessivo importo di € 6.374,08.

2.1. La Croce Rossa Italiana (evocato nel giudizio di primo grado nella qualità di debitore della obbligazione pecuniaria) ha negato l’esistenza del debito.

2.2. In particolare, essa ha eccepito di aver corrisposto nel 2002 due acconti di euro 2.421,51 ciascuno, un saldo finale, erogato a novembre 2003, di euro 2.747,82.

2.3. L’odierno appellato (originario ricorrente) ha negato, dal suo canto, che la somma corrisposta a novembre 2003, pari a euro 2.747,82, sarebbe da riferire al saldo dei medesimi emolumenti.

2.4. A supporto di tale contraeccezione, ha osservato che “mentre gli acconti del 2002 risultavano inequivocabilmente descritti in busta paga come “Acc. Adeg. Del. 820/00” con codice “A 165”, il pagamento del 2003 risulterebbe definito con causale “arretrati AP” e “arretrati AC” (cioè evidentemente relativi ad “anni precedenti” ed “anno corrente”) con codici “A 199” e “A 100”).

Il Tar per la Campania ha accolto il ricorso del sig. -OMISSIS-sul presupposto che “Nulla in proposito replica, né tanto meno dimostra l’Ente resistente, al quale spetta l’onere di prova in base all’art. 64, co. 1, c.p.a.”, sicché “in base all’art. 64, co. 2, c.p.a., i conteggi presentati possono essere considerati ai fini della decisione in quanto non specificamente contestati dalla parte resistente. In conclusione va disposta la condanna della CRI al pagamento delle differenze retributive ancora dovute al ricorrente nella misura indicata dall’interessato. Sulle somme tardivamente corrisposte spettano gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla data in cui è maturato il diritto, e cioè dal 18.10.2000. Infatti, essendo l’adeguamento retributivo non automatico, in tempo di pace, ma rimesso a provvedimenti degli organi dell’ente (cfr. Corte cost., 30/6/1999, n. 273), è da escludere la sussistenza di un diritto soggettivo prima della concessione operata con la delibera in data 18.10.2000. Trattandosi di emolumenti di natura retributiva maturati dopo il 1.1.1995, si applica il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, in base al combinato disposto dell’art. 16, co. 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, co. 36, della legge n. 724 del 1994. Pertanto, l’importo degli interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito, con le modalità previste dal decreto ministeriale 1.9.1998, n. 352”.

3. La C.R.I. ha appellato la sentenza reputandola erronea per non avere considerato il Tar che la Giunta esecutiva nazionale della CRI:

- il 18 ottobre 2000, aveva adottato la delibera n. 819, con la quale: (i) ha esteso al personale del Corpo Militare della C.R.I., ai sensi dell'art. 116 del R.D. n. 484/1936, il "trattamento economico previsto per il personale militare delle FF.AA. con le medesime decorrenze previste" dal D.Lgs. 196/1995 (con decorrenza dal 11911995);
(ii) ha approvato "…l’ equiparazione giuridica del personale militare di assistenza della C.R.I. con il personale non direttivo dell'Esercito" ;

- sempre il 18 ottobre 2000, aveva adottato la delibera n. 820, con la quale (i) ha esteso al personale del Corpo Militare il trattamento economico del personale delle FF.AA di cui al D.P.R. 31/07/1995 n. 394 e al D.L. 2911211995 n. 564, convertito con L. 28 marzo 1997 n. 85, con le stesse decorrenze previste per il citato personale delle FF.AA., ovvero: 1 settembre 1995;
(ii) ha attribuito al personale militare di assistenza (Sottufficiali) il livello retributivo di equiparazione ed i relativi scatti, in analogia al grado riconosciuto con la delibera 819 del 18 ottobre 2000;

-che in esecuzione dei predetti deliberati, l’amministrazione aveva provveduto a corrispondere al sottufficiale gli emolumenti economici rivendicati.

4. Si è costituito in giudizio l’originario ricorrente, che articola due rilievi:

- gli incrementi sarebbero stati effettivamente riconosciuti e dunque corrisposti soltanto a far data dal 1° novembre 2000 e non già dal 1° gennaio 1996, come ex adverso inaccettabilmente sostenuto;

- nella quantificazione della somma dovuta si sarebbe già tenuto conto degli acconti di € 2.421,51 e di € 2.421,51 corrisposti rispettivamente il 22 gennaio e il 21 giugno dell’anno 2002” … “gli allegati conteggi hanno debitamente computato, ai fini della determinazione del saldo residuo, detti anticipi, sicché la somma effettivamente dovuta al ricorrente è appunto pari ad €.6.687,33 (come) “di tanto dà conferma anche la gravata sentenza”;

- la ricostruzione dell’imputazione del pagamento di €.2.747,82 del novembre 2003 sarebbe giuridicamente errata: “la prova risolutiva della estraneità di detto pagamento agli emolumenti dovuti in applicazione del D.P.R. n.564/1995” emergerebbe “dal riscontro dei codici riportati sulla busta paga”.

5. All’udienza del 23 settembre 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

6. L’appello è fondato.

7. Va rammentato che il Corpo Militare della CRI è un Corpo "ausiliario" delle FF.AA. ('art. 1 del R.D. n. 484 del 1936, oggi art. 1626 D.Lgs. n. 66 del 2010), così come il personale che vi presta servizio il quale " ...non appartiene alle Forze Armate o alle Forze di polizia dello Stato ... essendo, tra l'altro, personale non dello Stato, ma di un ente ...non facente parte integrante delle stesse" (Corte Cost. n. 273 del 1999) trattandosi di iscritti che volontariamente hanno aderito agli ideali di Croce Rossa e che "alimentano un "serbatoio di risorse umane" cui la Croce Rossa può attingere, volta per volta, per soddisfare le proprie necessità e bisogni ..." (TAR Napoli n. 4292/2012). E infatti, sia in materia di trattamento giuridico che in materia di trattamento economico il personale militare della CRI è dotato di una propria normativa diversa da quella delle FF.AA.

In ordine al trattamento economico viene in rilievo quale l'art. 116 del R.D. n. 484 del 1936 a mente del qual solo in tempo di guerra, il personale della Croce Rossa Italiana riceve lo stesso trattamento economico dei pari grado delle Forze Armate.

Ciò comporta che in tempo di pace ai dipendenti della Croce Rossa Italiana non è esteso in via automatica il trattamento economico del personale militare della Forze Armate, che può essere invece attribuito in forza di appositi provvedimenti adottati dagli organi dell'ente.

La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 273 del 1999 ha, infatti, chiarito che l'adeguamento economico in favore del personale della Croce Rossa Italiana "non è assolutamente automatico ... ma è rimesso a provvedimenti degli organi dell'ente, che devono tenere conto delle indicazioni normative e dei principi propri dell'azione amministrativa ed in ogni caso sono tenuti e ponderare valutazioni delle particolarità organizzative e funzionali del Corpo militare della CRI ...".

Il suddetto principio è stato oggi trasfuso nell’art. 1757 del Cod.ord. mil. (approvato con d.lgs n. 66 del 2010).

In pedissequa applicazione dei menzionati principi, la Giunta esecutiva nazionale della CRI in data 18 ottobre 2000, ha adottato le delibere n. 819 e n. 820, quest’ultima di estensione al personale del Corpo Militare del trattamento economico del personale delle FF.AA di cui al D.P.R. 31/07/1995 n. 394 e al D.L. 2911211995 n. 564, convertito con L. 28/03/1997 n. 85, con le stesse decorrenze previste per il citato personale delle FF.AA. (1/9/1995), nonché di attribuzione al personale militare di assistenza (sottufficiali) del livello retributivo di equiparazione e relativi scatti.

8. Orbene, quanto dovuto in base alle delibere citate, risulta essere stato soddisfatto dall’amministrazione, sebbene a decorrere dal 1 gennaio 1996 (e non, come previsto, dal 1 settembre 1995).

9. L’Ente ha documentato di avere corrisposto al debitore esattamente le somme dallo stesso rivendicate: un primo acconto erogato nel mese di gennaio 2002 per € 2.421,51 documentato dal cedolino stipendiale del mese di gennaio 2002;
secondo acconto erogato nel mese di giugno 2002 per € 2.421,51, documentato dal cedolino stipendiale del mese di giugno 2002;
saldo finale erogato nel mese di novembre 2003 per € 2.747.82 (di cui: € 2471,44 a tassazione separata - anni precedenti al 2003 – ed € 276,38 a tassazione corrente

- anno 2003).

10. La circostanza che siano stati utilizzati codici diversi per identificare gli acconti del 2002 e il saldo del 2003 non può costituire alcun serio indice del fatto che le somme corrisposte non siano corrispondenti a quelle deliberate e dal dipendente rivendicate.

11. L’odierna appellante ha prodotto sufficiente e conferente documentazione atta a comprovare l’erogazione della somma esattamente rivendicata dal sig. -OMISSIS-.

11.1. In particolare, l’Ente ha comprovato, mercé produzione di cedolini stipendiali idonea ad assolvere l’onere della prova su di esso gravante ex artt. 1218 Cod. civ. e 64, c. 1, c.p.a. , di avere adempiuto all’obbligazione pecuniaria.

11.2. Di contro, parte appellata per inferire l’inadempimento ha fatto leva sui codici informatici di identificazione delle somme erogate, contestandone l’imputazione sulla base di una mera, irrilevante formalità tecnico-informatica.

12. In altri termini, mentre la C.R.I. ha dimostrato di avere corrisposto al sig. -OMISSIS- le somme dallo stesso rivendicate, nella misura esattamente corrispondente alla pretesa azionata in giudizi, temporalmente coincidente con i fatti di causa e congruamente basati su pertinenti e conferenti atti deliberativi giustificativi delle causali di pagamento, l’appellato, invece, muovendo dalla lettura formale dei codici informatici indicati sui titoli di pagamento, ne ha inferito l’inattendibilità senza tuttavia dimostrare, con elementi di fatto concordanti, univoci e convincenti, a che diverso titolo quegli stessi emolumenti sarebbero stati da lui percepiti.

13. L’appello deve essere, pertanto accolto e, per l’effetto, riformata la sentenza impugnata.

14. Restano, naturalmente, da corrispondere gli incrementi stipendiali dal 1 settembre 1995, come previsto dal d.lgs. n. 196/2005 (data di decorrenza del trattamento economico previsto per le FF.AA. dall'art. 31 del D.Lgs. n. 196/1995).

14. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi