Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-02-24, n. 201400859

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-02-24, n. 201400859
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400859
Data del deposito : 24 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04209/2012 REG.RIC.

N. 00859/2014REG.PROV.COLL.

N. 04209/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4209 del 2012, proposto da M M, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso Filippo Lattanzi in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;

contro

Universita' degli Studi della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

L L, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio eletto presso G R in Roma, Piazzale Flaminio, 19;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO: SEZIONE II n. 55/2012, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi della Calabria e di L L;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2014 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti gli avvocati Rossella Barberio per delega dell’avvocato G C, l’avvocato dello Stato Melania Nicoli e l’avvocato Rusconi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il dott. M Mirko (in seguito “ricorrente”) ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare “ICAR/08-Scienza delle costruzioni” presso la Facoltà di ingegneria dell’Università degli Studi della Calabria.

Il 22 giugno 2011 il dott. L, controinteressato, ha notificato atto di opposizione al fine della trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

2. Il dott. M con il ricorso n. 934 del 2011 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria notificato alle controparti il 26 luglio 2011 e depositato il 28 luglio 2011, ha riproposto l’impugnazione, chiedendo l’annullamento del decreto del Rettore, n. 3424 del 3 dicembre 2010, recante l’approvazione degli atti della valutazione comparativa con la nomina quale vincitore del candidato L Leonardo, per violazione di legge e difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del decreto ministeriale del 28 luglio 2009 ( Parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario ) e dell’art. 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 ( Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca ), ulteriore difetto di motivazione.

3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, con la sentenza n. 55 del 2012, ha dichiarato il ricorso inammissibile e compensato tra le parti le spese del giudizio.

4. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.

5. All’udienza del 28 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Nella sentenza si dichiara il ricorso inammissibile poiché:

- ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971 ( Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi ), il ricorrente, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di trasposizione deve prima notificare e poi depositare l’atto di insistenza nel ricorso poiché la norma dispone l’inversione dell’ordinaria modalità di proposizione del ricorso giurisdizionale, in cui il deposito del ricorso è preceduto dalla sua notifica, prevedendo che il deposito dell’atto preceda la notifica, non dell’atto stesso, ma dell’avviso del deposito;

- non è quindi necessario che vi sia una nuova notifica del ricorso già noto alle controparti ma che queste ricevano, tramite notifica, la notizia che il ricorso è stato trasposto, avendo provveduto il ricorrente a costituirsi presso il Tribunale nel detto termine decadenziale di sessanta giorni;
ciò poiché le controparti non potrebbero desumere dalla notifica di un atto non depositato la reale volontà del ricorrente di insistere nel ricorso, trasferendolo in sede giurisdizionale, non essendo a conoscenza della sua tempestiva costituzione e neppure valendo la loro costituzione a sanare l’omesso avviso dell’atto di costituzione del ricorrente, trattandosi di notifica inesistente;

- nel caso in esame il ricorrente entro i sessanta giorni prescritti ha notificato il ricorso non depositato ed ha quindi provveduto al deposito stesso senza avvertire di ciò le controparti, con la conseguente inammissibilità del ricorso, non sussistendo nella specie i presupposti per la riattivazione del procedimento amministrativo ai sensi dell’art.10, comma 2, del d.P.R. n. 1199 del 1971, poiché possibile soltanto per irritualità dell’atto di opposizione ma non per vizi dell’atto di riassunzione.

2. Nell’appello si censura la suesposta dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario poiché basata sul presupposto per cui dalla previa notifica del ricorso giurisdizionale non è dato avere riscontro della volontà di proseguire davanti al giudice;
ciò è erroneo, si sostiene, perché, da un lato, nella specie non è stato notificato il ricorso straordinario ma il ricorso giurisdizionale recante, a sua volta, non soltanto la trascrizione del ricorso straordinario ma, soprattutto, la vocatio in ius e l’espressione della volontà di prosecuzione davanti al giudice, in tal modo conosciuta dai controinteressati, e, dall’altro, ciò corrisponde al consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale nei sessanta giorni si deve provvedere, prima alla notifica e solo dopo al deposito dell’atto, non avendo senso depositare un atto non notificato, differenziandosi il procedimento in questione da quello ordinario per la previsione di un unico termine finale (sessanta giorni) per il compimento di entrambe le operazioni di notifica e di deposito.

Non vale in contrario il richiamo del controinteressato alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1926 del 2011, poiché relativa a caso diverso e peraltro confermativa dell’obbligo di compiere ogni operazione entro i sessanta giorni suddetti, dovendosi richiamare, in questo quadro, che il detto unico termine di sessanta giorni è stato rispettato nella specie dal ricorrente e, inoltre, che il ricorso ha prodotto l’effetto perseguito, essendo giunto a conoscenza delle parti resistenti che si sono regolarmente costituite, con la conseguente applicazione dell’art.156 c.p.c. e dell’art. 44 c.p.a.

Vengono quindi riproposte le censure di merito degli atti impugnati in primo grado.

3. Nelle memorie del dott. L, insieme con la contestazione delle deduzioni del ricorrente avverso la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado sopra esposta, sono proposte eccezioni volte altresì a provare la inammissibilità ovvero irricevibilità del detto ricorso e, ciò rilevato, si controdeduce poi sui profili di merito dell’appello.

4. Per l’esame della controversia è necessario delibare, in via preliminare, la questione dell’ammissibilità del ricorso di primo grado decisa nella sentenza appellata.

A questo fine si riporta anzitutto il comma 1 dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, per il quale, intervenuta la richiesta dei controinteressati di trasposizione del ricorso straordinario, “… il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 ”.

Nella norma è dunque testualmente previsto che il ricorrente che intenda insistere nel ricorso deve dapprima depositare l’atto di costituzione in giudizio e quindi notificarlo alle controparti nel detto termine di sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto di opposizione.

Il Collegio ritiene però che la previsione di tale sequenza non debba essere applicata in modo rigido se in concreto risulta perseguito lo scopo della norma, che è quello della sicura conoscenza delle controparti, nel detto termine di sessanta giorni, della volontà del ricorrente di insistere nel ricorso ad esito della trasposizione in sede giurisdizionale, concordando la giurisprudenza sul principio per cui, ai sensi della norma, le formalità da compiere per la trasposizione del ricorso straordinario devono essere eseguite entro “ il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal perfezionamento, per l’originario ricorrente, della notificazione dell’atto di opposizione ” (Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2011, n. 1926).

Nella specie si riscontra che il ricorrente ha provveduto entro i sessanta giorni alla notifica del ricorso davanti al Tribunale di primo grado e al suo deposito (ciò che non è contestato) e che nel ricorso è espressamente indicato che, intervenuta la notifica dell’atto di opposizione, “… è interesse dell’istante insistere nel ricorso anche in sede giurisdizionale ” per cui “ ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 1199/1971 si costituisce con il presente atto ”.

Lo scopo sostanziale della norma è stato perciò conseguito poiché, con la notifica del ricorso entro i sessanta giorni, le controparti hanno avuto la conoscenza certa della volontà del ricorrente di insistervi e della sua costituzione, per potersi così a loro volta costituire in giudizio come in effetti avvenuto, e, nello stesso termine, con il deposito del ricorso, si è compiutamente instaurato il rapporto processuale tra organo giudicante e parti.

In questo quadro il Collegio ritiene, quanto al caso di specie, che l’avvenuta inosservanza della formale sequenza degli atti processuali prevista dalla norma non configuri il vizio radicale dell’inesistenza della notifica e che, alla luce dell’avvenuto raggiungimento dello scopo dell’atto, in coerenza con quello proprio della normativa processuale de qua , valga quanto previsto dagli articoli 44, comma terzo, c.p.a. e 156, comma terzo, c.p.c..

L’appello in epigrafe deve essere perciò accolto, nella parte qui esaminata, e di conseguenza annullata senza rinvio la sentenza impugnata.

5. Si esaminano ora le eccezioni proposte dalla parte appellata, poiché vertenti su ulteriori asseriti profili di inammissibilità del ricorso di primo grado.

Le eccezioni sono infondate.

Con la prima è eccepita la tardività del ricorso straordinario poiché il ricorrente avrebbe avuto conoscenza del decreto rettorale del 3 dicembre 2010, con cui è stato dichiarato vincitore il dott. L, fin dalla affissione nella bacheca dell’Università nonché tramite il sito internet dell’Ateneo.

L’eccezione è infondata poiché: a) nel detto decreto è testualmente indicato che dell’affissione sarebbe stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale con decorrenza del termine per eventuali impugnative dalla data di questa pubblicazione, secondo quanto così prescritto nell’art. 10 del bando di indizione della valutazione comparativa;
b) l’avviso è stata pubblicato sulla G.U. del 28 dicembre 2010;
c) il ricorso straordinario è stato notificato il 26 aprile 2011.

La seconda eccezione, con cui si deduce la mancata trasposizione del ricorso straordinario avverso il consequenziale decreto rettorale di nomina del dott. L, asserendo che ciò renderebbe inammissibile l’intero giudizio, è anche infondata poiché, da un lato, il ricorso straordinario ha avuto riguardo anche allo “eventuale decreto di nomina” del dott. L e, dall’altro, la declaratoria di illegittimità del presupposto atto di dichiarazione del vincitore comporta la caducazione dell’atto della sua nomina poiché direttamente e immediatamente consequenziale rispetto al precedente.

Anche infondata, infine, è la terza eccezione, con cui si asserisce l’erroneità della notificazione del ricorso straordinario presso l’Avvocatura Generale dello Stato e non presso l’Avvocatura Distrettuale poiché, al contrario, correttamente il ricorso è stato notificato presso l’Avvocatura Generale, ai sensi dell’art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ( Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato ), per il quale i ricorsi “ devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente ”.

6. L’appello è tuttavia infondato nel merito.

In esso si deduce specificamente la mancata valutazione dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 28 luglio 2009, per i motivi di seguito sintetizzati:

a) quanto alle pubblicazioni:

a.1) non sarebbero stati considerati, senza alcuna motivazione, gli indici di impatto della produzione scientifica, a fronte di un impact factor del ricorrente, M, pari a 1,68 volte di quello del resistente, L, che ha opposto al riguardo valutazioni basate su un parametro di “intensità temporale” inesistente nella normativa di settore;

a.2) né è stato valutato il numero delle pubblicazioni accettate dei candidati (22 del ricorrente, di 14 delle quali è primo autore, 14 del resistente, che è primo autore di 2), che è elemento particolarmente rilevante a fronte di giudizi qualitativi della produzione dei due ricorrenti resi dalla commissione in termini sostanzialmente identici;

b) quanto all’attività di ricerca e didattica:

b.1) è mancata la valutazione della diversa attività di ricerca svolta dai candidati essendo stato il ricorrente titolare di assegno di ricerca per 4 anni, di anno in anno rinnovato con giudizi positivi per il massimo previsto di 3 anni, mentre il resistente lo è stato per un solo anno, non essendo inoltre equiparabile al detto assegno il contratto di ricerca da questi svolto all’estero per sette mesi né la sua attività di tirocinio per dodici mesi consistente in una semplice borsa di studio e conclusa senza alcuna pubblicazione;

b.2) a fronte della prevalente mancanza dei relativi titoli in capo al resistente non si è tenuto adeguatamente conto delle attività del ricorrente: di docente a contratto, pur riconosciuta ma non valutata;
di esercitatore di corsi universitari, riconosciuta soltanto per 15 dei 24 corsi tenuti, avendone tenuti 14 il resistente;
di docente ed esercitatore in un Master universitario, di relatore a convegni nazionali e internazionali, di partecipazione a programmi di ricerca (13 a fronte dei 7 del resistente), di 9 contratti di collaborazione scientifica (1 presentato dal resistente);

b.3) essendo stato espresso, nonostante ciò, un giudizio paritario sui due candidati.

La procedura risulta poi viziata, soggiunge l’appellante, poiché è stato dato rilievo ai colloqui svolti dai candidati, con un giudizio più positivo di quello del candidato L, con ciò reintroducendo in fatto la prova orale, espunta invece dal procedimento con l’art. 1, comma 7, della legge n.1 del 2009, e traendone parametri di giudizio ulteriori ed estranei alla sola valutazione delle pubblicazioni e dei titoli.

L’intera procedura, si conclude, è viziata, per difetto di motivazione, non emergendo significative differenze fra i giudizi sui due candidati poiché, salvo che nello svolgimento della non prescritta prova orale, non è stata eseguita valutazione comparativa tra di essi.

7. Si esaminano ora le censure così sintetizzate.

7.1. Sullo impact factor .

Questo Consiglio ha chiarito che lo impact factor , come altri indici (indice di Hirsch) non indica la qualità scientifica delle pubblicazioni, perché rappresenta un criterio di valutazione delle riviste e non dei lavori in esse pubblicati ed il suo valore prescinde dalla qualità, novità e importanza scientifica del lavoro pubblicato, poiché un lavoro, solo perché pubblicato su una rivista scientifica molto diffusa, avrà un elevato impact factor , a prescindere dalla sua qualità intrinseca. Lo impact factor rappresenta perciò uno dei criteri di valutazione, ma non certo l’unico o principale criterio al quale la commissione debba attenersi (Sez. VI: 11 febbraio 2013, n. 754;
4 giugno 2010, n. 3561;
28 gennaio 2009, n. 487).

In questo quadro la commissione giudicatrice non è obbligata a valutare tale criterio, poiché l’art. 3, comma 4, del d.m. del 28 luglio 2009 prevede che essa si avvale “ anche ” dei detti indici, presupponendo che possa non avvalersene se risultano esaustivi i giudizi sull’originalità, innovatività e importanza delle pubblicazioni che costituiscono parametri prioritari di valutazione ai sensi del medesimo art. 3 (comma 2, lett. a );
al riguardo si rileva peraltro, nella specie, che le due pubblicazioni su riviste a più elevato impact factor sono comuni a entrambi i concorrenti (tab. 4 allegata dal ricorrente, Riviste

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi