Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2015-12-11, n. 201503366

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2015-12-11, n. 201503366
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503366
Data del deposito : 11 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="5307f048-4770-5b93-80dc-dca89530d997" href="/decisions/itcsoog3js38856r0t">N. 03576/2013</a> AFFARE

Numero 03366/2015 e data 11/12/2015

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 11 novembre 2015




NUMERO AFFARE

03576/2013

OGGETTO:

Ministero della Difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal 1° Capitano Commissario Croce Rossa Italiana in congedo F G avverso il giudizio di "non preso in esame" ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. M_D

GPREV

0206303 del 9 dicembre 2014, con la quale il Ministero della Difesa ha trasmesso la relazione sul ricorso straordinario in oggetto, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul medesimo ricorso straordinario;

visto il parere interlocutorio reso in data 18 febbraio 2015;

vista la nota Ministero della Difesa prot. n. M_D

GPREV

0054996 del 27 marzo 2015;

Visto il parere interlocutorio reso in data 24 giugno 2015;

Vista la nota Ministero della Difesa prot. n. M_D

GPREV

0146756 del 9 settembre 2015;

Esaminati gli atti ed udito il relatore estensore, Consigliere Nicolò Pollari;


Premesso:

Il 1° Capitano Commissario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana (in congedo) Giovanni F, sottoposto ad un procedimento di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado di Maggiore per il quadro di avanzamento 2008, in sede di giudizio di primo grado, espresso dal Consigliere Delegato al Personale del IX Centro di Mobilitazione, è stato giudicato "sì prescelto", così come in sede di giudizio di secondo grado dalla Commissione del Personale del medesimo Centro.

Posto al vaglio della Commissione Centrale del Personale Militare Mobilitabile della Croce Rossa Italiana, preposta a formulare il giudizio di terzo grado, è stato giudicato "non preso in esame" con la seguente motivazione, riportata nel verbale n. 67: "L'Ufficiale in questione concorre all'avanzamento al grado superiore con il seguente titolo: pubblicazione dal titolo "Croce Rossa e dissesto idrogeologico".

La Commissione, dopo attenta analisi, ritiene il titolo presentato non idoneo ad ammetter a valutazione il candidato, in quanto la pubblicazione presentata:

- è una mera raccolta di elementi preesistenti;

- è priva del carattere dell'innovatività;

- non manifesta un serio sforzo elaborativo e sistematico.

Per i motivi sopra descritti, la pubblicazione in questione non è sufficiente a dimostrare le capacità dell'Autore ad assolvere i compiti e le responsabilità connesse al grado superiore a cui aspira, quindi, l'Ufficiale in questione dovrà essere iscritto nell'elenco dei non presi in esame di cui all'art. n. 1690 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (ex art. 79 R.D. 484/1936)".

Con nota n. 398/IX-CM del 29 gennaio 2013, veniva comunicato al F l'esito del suddetto procedimento.

Agisce oggi, in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, il Capitano F, che impugna la succitata nota, chiedendo l'annullamento del provvedimento che con essa si comunica, adottato dalla Commissione Centrale del Personale Militare Mobilitabile della Croce Rossa Italiana in data 18 dicembre 2012, e facendo, altresì, richiesta di essere sottoposto a valutazione dalla predetta Commissione.

In punto di diritto il ricorrente eccepisce: Violazione di legge: violazione dell'art. 75 del Regio Decreto n. 484/36 (ora art. 1686 del D.Lgs. 66/2010);
Erronea valutazione dei fatti;
Contraddittorietà del provvedimento.

Nella sostanza egli deduce la mancata conclusione dell'iter procedurale del proprio avanzamento al grado superiore, interrotto dal giudizio di terzo grado formulato dalla Commissione Centrale del Personale Militare Mobilitabile della Croce Rossa Italiana, che non ha ritenuto la pubblicazione da lui presentata utile come titolo-requisito per essere preso in esame per l'avanzamento a scelta dal grado di Capitano a quello di Maggiore.

Precisa, in proposito, che, qualora un Ufficiale venga inserito nel quadro di avanzamento, è necessario che siano espressi i tre diversi gradi di giudizio, al termine dei quali potrà essere dichiarato "prescelto" o "non prescelto".

Né, aggiunge, sussisteva un difetto assoluto dei presupposti per la valutazione, possedendo, in verità, tutti i titoli normativamente richiesti per potervi accedere.

Evidenzia, inoltre, che la propria pubblicazione "Croce Rossa e dissesto idrogeologico" è, al contrario di quanto sostenuto dalla Commissione, un'opera pienamente valida, come attestato dai numerosi apprezzamenti ricevuti da vari esperti del settore, e che dal proprio curriculum possono evincersi numerosi elementi che dimostrano pienamente le capacità ad assolvere i compiti e le responsabilità connesse al grado superiore.

Il Ministero, che si esprime per il rigetto del ricorso in esame, sostiene la piena legittimità della valutazione espressa dalla Commissione Centrale di cui al citato verbale n. 67, prevedendo, la normativa in materia, che, qualora un organo giudicante si accorge del difetto di uno o più requisiti speciali di cui all'art. 1689, comma 2, c.o.m., per l'inserimento dell'Ufficiale nell'elenco dei valutandi, lo evidenzia per l'inserimento del nominativo nell'elenco dei non presi in esame, indicandone il motivo.

Con parere reso in data 18 febbraio 2015 il Collegio, nel prendere atto della disposta integrazione del contraddittorio con il ricorrente da parte del Ministero riferente, ha chiesto a quest'ultimo di far conoscere se fossero pervenute eventuali controdeduzioni.

Il ricorrente ha presentato una memoria integrativa datata 24 aprile 2015.

A seguito del successivo parere interlocutorio, reso nell'adunanza del 24 giugno 2015, il Ministero, rilevato che tale memoria risulta essere, in realtà, una mera copia del ricorso straordinario prodotto, non ha ritenuto di produrre ulteriori elementi difensivi.

Considerato:

Il ricorso è infondato.

La procedura di avanzamento degli Ufficiali della Croce Rossa Italiana è regolata dagli articoli 1684 e seguenti contenute nel Titolo IV, Capo I, Sez. XI del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare". Nella fattispecie, come evidenziato in premessa, il Capitano Commissario in congedo Giovanni F è stato sottoposto ad avanzamento "a scelta" al grado di Maggiore, ai sensi dell'art. 1685 del D.Lgs. n.66/2010.

L'art. 1689, comma 2, c.o.m., stabilisce che "per l'avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, ... è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in ingegneria;

b) incarico dirigenziale presso le Amministrazioni pubbliche;

c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, o altro, la cui importanza dimostra la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;

d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali".

Il ricorrente veniva, pertanto, sottoposto a giudizio di avanzamento in ragione della redazione di una pubblicazione. La relativa procedura ha seguito l'iter indicato nell'art. 1686, che prevede tre gradi di giudizio, l'ultimo dei quali dichiara il candidato "prescelto" o "non prescelto". Laddove il candidato sia in difetto di uno o più requisiti sopra indicati, il suo nominativo viene riportato nell'elenco dei non presi in esame, indicandone il motivo, ai sensi dell'art. 1690, comma 2, c.o.m..

Alla luce di quanto precede, appare evidente che la procedura di avanzamento censurata sia immune da vizi.

Né il ricorrente può dolersi del giudizio espresso dalla Commissione in ordine alla sua pubblicazione, poiché simili giudizi costituiscono espressioni di ampia discrezionalità tecnica e, come tali, sono sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano manifestamente affette dalle figure sintomatiche dell’eccesso di potere dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità, dell’irragionevolezza, del palese travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.

Al riguardo, la Commissione ha espresso un giudizio sul lavoro monografico del ricorrente non positivo, ai fini della procedura di avanzamento, ritenendolo, tra l'altro, non apprezzabile in termini di innovatività (v., sul punto, Cons. St., Sez. VI, 17 marzo 2014, n. 1315, secondo cui, per originalità ed innovatività della produzione scientifica deve intendersi la mancata ripetizione dei contenuti da altre fonti e il positivo ampliamento di conoscenza scientifica e di riflessione offerto dai risultati delle ricerche svolte). Tale valutazione, espressione di discrezionalità tecnico-scientifica, impinge direttamente nel merito del giudizio formulato dalla Commissione, motivo per cui questo Collegio non può estendervi il proprio sindacato, poiché ciò implicherebbe una inammissibile sostituzione alle valutazioni operate Commissione medesima.

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