Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 2023-04-18, n. 202301546
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Pubblicato il 18/04/2023
N. 01546/2023 REG.PROV.CAU.
N. 02265/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2265 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difeso dagli avvocati M A, L B, con domicilio eletto in Roma unitamente ai propri difensori presso lo studio Perrotta-Casagrande in Via della Giuliana n. 32;
contro
Ministero della Difesa, Ministero della Difesa -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 il Cons. M M e udito per le parti l’Avv. M A;
L’ordinanza appellata è correttamente motivata in relazione alle seguenti circostanze.
La ricorrente è occupante sine titulo dell’alloggio e l’atto impugnato (ordine di recupero coattivo ex art. 333 del d.P.R. n. 90/10) consegue:
- sia al mancato spontaneo rilascio dell’alloggio oggetto di diffida già notificata nel 2019 per non avere l’appellante titolo alla detenzione dell’alloggio destinato a militari in servizio;
- sia al mancato pagamento dell’indennità di occupazione per euro 22.593,58.
L’appellante lamenta la mancata considerazione delle vicende attinenti alla separazione dal coniuge, maresciallo in congedo.
Il collegio osserva tuttavia che le vicende attinenti alla separazione tra coniugi non possono pregiudicare la destinazione a pubblico servizio dell’alloggio, da destinare a militari in servizio e che l’appellante era consapevole già dall’anno 2019 di dover reperire diversa sistemazione.
L’appello deve pertanto essere respinto.
Spese dell’appello compensate come in primo grado.