Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-31, n. 202401002

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-31, n. 202401002
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401002
Data del deposito : 31 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2024

N. 01002/2024REG.PROV.COLL.

N. 05894/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5894 del 2022, proposto da
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



contro

Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati F C, F L e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato F L, in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
Vodafone Italia S.p.A., non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 03034/2022, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Telecom Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati Federica Varrone e F L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom) impugnava dinanzi al Tar per il Lazio l’ordinanza-ingiunzione n. 28/11/CONS adottata il 20 gennaio 2011 dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito Autorità o AGCom), di importo pari a € 174.000,00, per « la violazione dell’art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 con riferimento al mancato rispetto nell’anno 2009 degli obiettivi qualitativi relativi al tempo di riparazione dei malfunzionamenti » e, con motivi aggiunti, la delibera n. 21/12/CONS del 19 gennaio 2012 recante « Misure specifiche ai sensi dell’art. 61, comma 6, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e verifica dei dati relativi agli obblighi di servizio universale forniti dalla società » adottata sul ritenuto presupposto del perdurante inadempimento ai prefissati obiettivi di qualità.

Il Tar, con sentenza n. 8211 del 20 luglio 2020, rigettava il ricorso principale ritenendo: legittimo il diniego opposto all’istanza di presentazione di impegni da parte di Telecom; fondate le contestazioni mosse dall’Autorità e congruo l’importo della sanzione.

In accoglimento dell’eccezione pregiudiziale sollevata da Telecom, dichiarava, invece, improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti sul rilievo « della natura prettamente limitata nel tempo e transitoria delle misure specifiche a suo tempo adottate nei confronti della stessa ».

La decisione di primo grado veniva impugnata con ricorso iscritto al n. 7718/2020 che la Sezione, preso atto della mancata contestazione dell’improcedibilità dichiarata in primo grado, accoglieva con sentenza n. 3034 del 21 aprile 2022, ritenendo fondato il primo motivo di appello « relativo alla natura del termine per presentare impegni ed alla conseguente lesione della possibilità, esplicitata nella stessa contestazione, di presentare impegni i quali, se accettati, avrebbero estinto il procedimento sanzionatorio ».

AGCom impugnava la decisione di appello con ricorso per revocazione depositato il 18 luglio 2022 ritenendo « evidente l’abbaglio dei sensi, dell’attività di lettura e percezione da parte del giudice, per effetto del quale si è determinato un contrasto tra due diverse rappresentazioni della medesima realtà processuale: l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa nel loro incontestabile significato letterale e logico ( Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6865) ».

Telecom si costituiva in giudizio il 5 settembre 2022 sostenendo l’insussistenza della rilevata « presunta errata percezione della sussistenza dei presupposti per la proposizione degli impegni da parte di TIM in relazione all’assenza del requisito della previa cessazione della condotta ».

AGCom, con memoria depositata il 5 gennaio 2024, ribadiva la sussistenza del dedotto errore revocatorio e riproponeva i motivi assorbiti dal giudice di appello.

Telecom replicava alle difese della ricorrente Autorità con memoria depositata il 9 gennaio successivo.

All’esito della pubblica udienza del 25 gennaio 2024 la causa veniva decisa.

Ai fini di una corretta perimetrazione dell’oggetto del presente giudizio si rende necessario un preliminare e sintetico inquadramento del rimedio revocatorio.

Ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. « le sentenze pronunciate in grado di appello

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