Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-23, n. 202310060

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-23, n. 202310060
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310060
Data del deposito : 23 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2023

N. 10060/2023REG.PROV.COLL.

N. 06574/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6574 del 2023, proposto da
A S, rappresentato e difeso dall’avvocato S B, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;

contro

Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (sezione seconda) n. 1448/2023


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati S B e Valentina Fico per l’Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’appellante agisce nel presente giudizio nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito per l’ottemperanza del giudicato civile tra le parti, di cui alla sentenza del 19 giugno 2020 n. 913, del Tribunale di Salerno - sezione lavoro. Con la pronuncia ora richiamata è stato accertato il rapporto di lavoro subordinato prestato ininterrottamente dal medesimo appellante alle dipendenze del Ministero resistente nel periodo dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018, con la qualifica di assistente amministrativo del CCNL del comparto scuola del 2007. Per effetto dell’accertamento del rapporto di lavoro dipendente nei termini ora esposti, l’amministrazione è stata quindi condannata a pagare all’odierno appellante « le somme corrispondenti alla retribuzione base spettante al lavoratore dipendente di ruolo comparabile, inclusa la tredicesima mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal giorno della maturazione del diritto, limitatamente al periodo dal mese di gennaio 2015 al mese di agosto 2018 »;
ed inoltre a riconoscere a suo favore la « ricostruzione della posizione contributiva, con conseguente condanna del Miur ai relativi adempimenti ».

2. Con il proprio ricorso in ottemperanza, proposto in primo grado davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno, l’appellante ha lamentato che malgrado la notifica della sentenza, munita di formula esecutiva, al Ministero resistente in data 3 agosto 2022, quest’ultimo non gli ha tuttora corrisposto gli emolumenti dovuti in forza del giudicato.

3. Con la sentenza indicata in epigrafe l’adito Tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza, in accoglimento dell’eccezione del Ministero resistente.

4. La dichiarazione di inammissibilità è stata fondata sulla « natura ontologicamente generica » della condanna civile. Su questo presupposto, la pronuncia di primo grado ha escluso che la condanna azionata fosse eseguibile dal giudice amministrativo in funzione di giudice dell’ottemperanza, per via dell’impossibilità di quantificare le somme dovute « con una mera operazione matematica » e per la conseguente necessità di svolgere « un accertamento nel merito del rapporto sottostante », precluso nella presente sede giurisdizionale.

5. Con il presente appello, in resistenza del quale si è costituito il Ministero dell’istruzione e del merito, la dichiarazione di inammissibilità viene censurata sulla base dell’assunto per cui la condanna civile azionata nel presente giudizio richiederebbe di essere convertita in numerario sulla base di « un mero e semplice calcolo matematico da svolgere mediante tabelle stipendiali del personale ATA contenute nel CCNL del comparto scuola, sottraendo il quantum già percepito e senza che vi fossero necessari ulteriori accertamenti istruttori ».

DIRITTO

1. La critica poc’anzi sintetizzata svolta con l’appello nei confronti della dichiarazione di inammissibilità del ricorso resa in primo grado è fondata.

2. Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza di primo grado, la condanna di cui è chiesta l’ottemperanza non richiede alcun accertamento afferente al rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, ulteriore a quello già svolto nel giudizio civile tra le parti. Inoltre, lungi dall’essere riconducibile allo schema ex art. 278 cod. proc. civ. della condanna generica - che postula sia tuttora « controversa la quantità della prestazione dovuta » - nel caso di specie la condanna ha enunciato il criterio in base al quale quantificare gli emolumenti dovuti al ricorrente. Attraverso il richiamo alla « retribuzione base spettante al lavoratore dipendente di ruolo comparabile » con l’inquadramento dovuto al ricorrente ed accertato nel giudizio, e alle ulteriori voci indicate nella condanna civile, nonché attraverso l’indicazione del periodo temporale di computo, l’amministrazione soccombente è posta nelle condizioni di liquidare le somme in base ad una semplice operazione matematica, da condursi in base alle tabelle stipendiali in allora vigenti.

3. Non è dunque ravvisabile alcuna possibilità che nell’ordinare l’ottemperanza, il giudice amministrativo ecceda dai suoi poteri giurisdizionali, posto che come si deduce nel presente appello l’esecuzione della condanna non richiede alcun accertamento sul rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, ulteriore a quello svolto nel giudizio civile, ma solo un obbligo di fare, pacificamente inadempiuto finora.

4. Per l’effetto, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza di primo grado il ricorso in ottemperanza deve essere accolto.

5. Va pertanto ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di eseguire la condanna civile pronunciata in favore dell’odierno appellante, secondo il criterio di quantificazione delle somme dovute in essa enunciato. A questo scopo è assegnato il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, notificazione della presente sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza è nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore della ragioneria territoriale competente (Salerno), con facoltà di sub-delega nominativa.

6. Le spese del doppio grado di giudizio sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.

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