Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2012-06-27, n. 201202488

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2012-06-27, n. 201202488
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201202488
Data del deposito : 27 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04171/2012 REG.RIC.

N. 02488/2012 REG.PROV.CAU.

N. 04171/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4171 del 2012, proposto da:


Pastena Costruzioni S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. L V, con domicilio eletto presso L V in Roma, via del Gesù, 62;


contro

Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A D L, con domicilio eletto presso Santina Murano in Roma, via Pelagio I, 10;

nei confronti di

F B, rappresentato e difeso dagli avv. P D C, G D P, con domicilio eletto presso G D P in Roma, viale Liegi 35/B;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 00738/2012, resa tra le parti, concernente diniego permesso di costruire - demolizione opere.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Battipaglia e di F B;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati Visone, Di Lieto, e Di Paolo;


Ritenuto, considerato che la discussione del merito del ricorso può essere fissata per un’udienza da stabilirsi entro il primo trimestre del 2013, che debba darsi risalto al profilo del periculum, sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata limitatamente all’ordine di demolizione dei tre fabbricati in contestazione;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, sia giustificata la compensazione delle spese della presente fase;

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