Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-26, n. 202501701
Ordinanza cautelare
12 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza
26 febbraio 2025
Ordinanza cautelare
28 giugno 2024
Ordinanza cautelare
12 aprile 2024
Ordinanza cautelare
28 giugno 2024
Accoglimento
Sentenza
26 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero, riformando la sentenza di primo grado e respingendo la domanda risarcitoria di CO. Il giudice ha argomentato che non sussistevano i presupposti per il risarcimento, in quanto non era stata dimostrata l'illegittimità del provvedimento impugnato né la violazione del legittimo affidamento. In particolare, il Collegio ha evidenziato che l'inserimento di CO nelle graduatorie non costituiva una conferma della legittimità della sua posizione, ma era una conseguenza dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Inoltre, la condotta dell'Amministrazione era stata coerente nel contestare la regolarità della posizione di CO, escludendo quindi la sussistenza di un danno risarcibile.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/02/2025
N. 01701/2025REG.PROV.COLL.
N. 02325/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2325 del 2024, proposto da:
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
AI Tv WO Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Mossali e Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (Sezione Quarta), n. 19886/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AI Tv WO Ltd;
Viste le ordinanze cautelari n. 1324/2024 e n. 2437/2024 della Sezione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello e l’avvocato Domenico Siciliano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 19886/2023, con la quale il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma (Sezione Quarta) ha: i ) respinto l’istanza di estromissione di CO s.r.l. (formulata in ragione dell’intervento in giudizio di AI Tv WO, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso); ii ) dichiarato improcedibile la domanda di annullamento formulata da CO in ragione dell’impossibilità di conferire il bene della vita anelato, stante la liberazione dello spettro radioelettrico dagli usi televisivi conseguente alla riforma del sistema; iii ) accolto la domanda di risarcimento del danno, obbligando l’Amministrazione a formulare un’offerta che tenesse conto dell’entità dell’indennizzo compensativo che sarebbe spettato alla Società “ in ipotesi di dismissione del canale nel 2012, nel 2015 ovvero nel 2022, mediando tra i relativi criteri previsti per la Regione IA di cui al D.M. 23 gennaio 2012, al D.M. 17 aprile 2015 e al D.I.M. 27 novembre 2020 ”.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado CO aveva impugnato l’atto del 24.11.2015, con il quale il Ministero aveva concluso – in senso sfavorevole alla parte – il procedimento di assegnazione del diritto d’uso definitivo del canale 29 UHF, nonché gli ulteriori atti connessi, inclusa la graduatoria per la riassegnazione delle frequenze agli operatori di rete televisiva locale per la Regione IA e il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato richiamato nel provvedimento impugnato. Il contenzioso in esame si origina quindi da un provvedimento di diniego di assegnazione di una frequenza trasmissiva.
2.1. In punto di fatto CO aveva dedotto: i ) di aver acquistato in data 18.9.2009 dall’emittente televisiva GET s.r.l. l’impianto operante sulla frequenza canale 10 VHF, esercito dalla località Riccetto di Montevecchia (LC), regolarmente censito dalla dante causa ai sensi dell’art. 32 della L. n. 223/1990; ii ) di aver regolarmente comunicato l’acquisto al Ministero, subentrando nella titolarità dell’impianto e mantenendolo, sin da allora, in esercizio in tecnica digitale terrestre; iii ) di aver ininterrottamente continuato ad esercire il canale in questione in tecnica digitale dopo il passaggio generale e definitivo al digitale (nel novembre del 2010) di tutte le trasmissioni in tecnica analogica; iv ) di aver impugnato il provvedimento dell’ispettorato territoriale IA del Ministero, con il quale era stata ordinata – dopo tre anni dall’acquisto – la disattivazione dell’impianto per carenza di titolo all’esercizio, ottenendone la sospensione dal T.A.R. per la IA – sede di Milano; v ) di aver partecipato alla riassegnazione dei canali televisivi dopo che l’art. 1, commi 8-12, della L. n. 220/2010, aveva destinato alla banda larga in mobilità i canali compresi tra il 61 e 69 UHF e che l’art. 4 del d.l. n. 34/2011, aveva previsto l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze radiotelevisive attraverso la predisposizione di una graduatoria di soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne avessero fatto richiesta, per ciascuna area tecnica o Regione, previa liberazione dei canali stessi; vi ) di essersi inizialmente collocata in posizione n. 25 (non utile a fronte di 17 frequenze liberate) nella prima graduatoria pubblicata dal Ministero in data 12.12.2012 e di aver impugnato tale graduatoria; vii ) di essersi, invece, collocata in posizione utile nella seconda graduatoria pubblicata in data 10.9.2023, per la rete esercita sul canale 10 VHF, in ragione della riconsiderazione dei propri requisiti e della circostanza che il canale stesso era stato inserito tra quelli utili all’assegnazione del diritto d‘uso definitivo; viii ) di aver visto confermata la propria posizione nella terza graduatoria pubblicata il 13.7.2015 per il canale 10 VHF e di esser stata ammessa a percepire l’indennizzo per il canale 32 UHF il 29 novembre 2013, previa rinunzia al contenzioso; ix ) di aver espresso interesse a conseguire una frequenza in luogo del canale 10, non pianificato da A.G.Com. e di esser stata per ben tre volte destinataria della comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione del diritto d’uso definitivo sulla frequenza pianificata in luogo del canale 10 precedentemente esercito; x ) di aver subito, in data 14.10.2015, la sospensione del procedimento di assegnazione della frequenza in ragione della ritenuta incompatibilità con l’area di servizio dell’operatore di rete Canale 11 s.r.l., titolare del diritto d’uso assegnato il 4.5.2015; xi ) di aver ricevuto – in data 24.11.2015 – la comunicazione della conclusione negativa del procedimento di assegnazione di tale frequenza, con conseguente revoca della nota prot. n. 50523 del 17.9.2015 di assegnazione del diritto d’uso definitivo del canale 29 UHF ( ex canale 10 VHFF) nella Regione IA.
3. Il Giudice di primo grado ha, in primo luogo, osservato come nel giudizio fosse intervenuta AI, la quale aveva acquistato (in data 9.10.2019) ogni diritto connesso all’autorizzazione all’esercizio dell’attività di operatore di rete televisiva in tecnica digitale terrestre in ambito locale. DV aveva, quindi, chiesto di essere estromessa dal giudizio e, con memoria del 28.7.2023, aveva dedotto (unitamente ad AI) la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito della causa, in ragione dell’intervenuto spegnimento del canale.
3.1. Il T.A.R. ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’estromissione di DB (stante la mancata adesione all’istanza da parte del Ministero) e ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento alla luce delle azioni di liberazione dello spettro elettromagnetico intervenute in corso di causa e in ragione della stessa istanza della parte odierna appellata che aveva dichiarato di non avere più interesse ad una decisione di merito sull’annullamento del diniego di assegnazione della frequenza, insistendo per il solo risarcimento del danno.
3.2. Il T.A.R. del Lazio ha, invece, accolto la domanda risarcitoria ritenendo sussistenti gli elementi costitutivi e osservando, in particolare, che: i ) l’ingiustizia del danno si sostanziava nella violazione dell’affidamento e nel difetto di motivazione, dedotti nel motivo n. 2 del ricorso introduttivo del giudizio; ii ) l’Amministrazione aveva, difatti, ripetutamente asseverato la legittimità della situazione esistente, adottando – dopo l’iniziale contestazione del 2010 – provvedimenti espressi e tenendo comportamenti concludenti inequivoci nel senso di far ritenere la correttezza della posizione della Società; iii ) quella esposta era stata anche l’interpretazione che il T.A.R. per la IA (sentenza n. 3067/2014) aveva dato alla vicenda, atteso che - sebbene con una sentenza contenente un decisum a carattere processuale - il Giudice aveva dato atto del carattere satisfattivo del reinserimento in graduatoria della CO disposto dal Ministero senza riserve, previa correzione dei punteggi originariamente attribuiti, con pronuncia che, come si esporrà, assume un rilievo centrale nella attuale controversia; iv ) la posizione della parte si era, quindi, consolidata nel tempo e la successiva decisione del Ministero di concludere negativamente il procedimento per l’assegnazione delle nuove frequenze e revocare – dopo ben sette anni - l’autorizzazione acquistata nel 2008, reinterpretando in malam partem la sentenza del T.A.R. per la IA non era sostenuta da adeguata motivazione; v ) era sussistente anche l’elemento soggettivo, non avendo l’Amministrazione tenuto conto dell’affidamento ingenerato della Società con il pregresso comportamento e non essendo state dedotte esimenti; vi ) era sussistente il nesso eziologico tra il comportamento del Ministero e il danno ingiusto patito dalla Società, consistito – in una prima fase – nel mancato esercizio dell’attività, e – in una seconda fase – nella mancata percezione dell’indennizzo compensativo previsto dalla legge a seguito dello spegnimento dei canali; v ) non poteva, tuttavia, cumularsi il danno da perdita del bene della vita con il danno da ritardo (essendo questo assorbito dal primo) e l’ammontare andava determinato dal Ministero tenendo conto dell’entità dell’indennizzo compensativo che sarebbe spettato alla Società “ in ipotesi di dismissione del canale nel 2012, nel 2015 ovvero nel 2022, mediando tra i relativi criteri previsti per la Regione IA di cui al D.M. 23 gennaio 2012, al D.M. 17