Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2025-03-10, n. 202501969
Rigetto
Sentenza
10 marzo 2025
Sentenza
3 dicembre 2021
Sentenza
3 dicembre 2021
Rigetto
Sentenza
10 marzo 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2025
N. 01969/2025REG.PROV.COLL.
N. 03442/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3442 del 2022, proposto da A2A Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Prati ed Elisabetta Scotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Pavia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Salvemini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Corteolona e Genzone, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.) – Lombardia, La Manzola s.n.c. Società Agricola di Francesco Natta, Acqua & Sole s.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione terza) n. 2236 del 5 ottobre 2021,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dall’ordinanza della Provincia di Pavia n. 2 del 29 maggio 2015, prot.n. 35618, di “individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento a norma dell’articolo 244 comma 2 e dell’articolo 245 comma 2 del d.lgs. 152/2006”;
- dal provvedimento di A.R.P.A. Lombardia del 23 luglio 2015, “Verifiche tecniche di cui all’art. 9, commi 2 e 3 del d.lgs. 36/03 relative alla realizzazione del Lotto I), presso la discarica di rifiuti non pericolosi posta in Loc. Manzola-Fornace, nel Comune di Corteolona (PV). Impianto già autorizzato dalla Regione Lombardia con decreto nr. 11540 del 15/011/2010 e s.m.i. nella titolarità della ditta A2A Ambiente s.p.a.”, con particolare riguardo alla subordinazione del nulla osta alla “conclusione favorevole, per l’area del lotto I, del procedimento di cui alla parte IV del titolo V del d.lgs. 152/2006, già avviato dall’Amministrazione provinciale con atto ordinativo n. 35618 del 29/05/2015”;
- dal verbale della “Conferenza di servizi del 7 settembre 2015 per la valutazione del piano di caratterizzazione del centro integrato Manzola-Fornace nel Comune di Corteolona ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentato dalla società A2A Ambiente s.p.a.”;
- dalla determinazione del Comune di Corteolona del 2 dicembre 2015, recante: “Piano della caratterizzazione del centro integrato Manzola-Fornace in Comune di Corteolona (PV) ai sensi del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Società A2A Ambiente s.p.a. – Autorizzazione all’esecuzione di tutte le operazioni previste nel piano medesimo”, con riferimento al punto 2) della stessa laddove ribadisce “che il presente provvedimento è riferito a tutta l’area perimetrata dalla Provincia di Pavia con l’ordinanza Provinciale n. 2/2015, ma riguarda esclusivamente l’attività di caratterizzazione predisposta dalla Società A2A Ambiente s.p.a., mentre per quanto concerne la caratterizzazione in capo alla società Acqua & Sole s.r.l. verrà esperito apposito procedimento autorizzativo con C.d.S. dedicata per l’approvazione del Piano di caratterizzazione depositato presso il Comune di Corteolona in data 24 novembre 2015 e registrata al n. 5027”.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso e due atti di motivi aggiunti dinanzi al T.a.r. per la Lombardia dalla A2A Ambiente s.p.a. sulla base di numerose censure quali:
a) violazione degli artt. 240, 242, 244, 245, 250 e 253 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 191 comma 2 del Trattato UE del principio “chi inquina paga”, assenza del nesso di causalità tra attività della ricorrente e superamento delle CSC, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e irragionevolezza;
b) violazione sotto autonomo profilo degli artt. 240, 242, 244, 245 del d.lgs. n. 152/2006, violazione sotto autonomo e distinto profilo dell’art. 191 comma 2 del Trattato UE, violazione dell’art. 2055 c.c., degli artt. 5 e 6 della l.n. 689/1991, violazione dell’art. 311 del d.lgs n. 152/2006;
c) eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di motivazione, violazione dell’art. 3 della l.n. 241/1990;
d) violazione dell’art 10 bis della l.n. 241/1990, eccesso di potere per mancata comunicazione del preavviso di diniego, per mancata partecipazione procedimentale, per carenza di istruttoria e per violazione del principio del giusto procedimento;
e) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, violazione del protocollo ARPA Lombardia del 3 gennaio 2011 “Verifica di conformità progettuale e autorizzativa per l’avvio delle operazioni di smaltimento e per la chiusura delle discariche”, incompetenza;
f) violazione degli artt. 239, 240 e 242 e dell’Allegato 3 della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e del d.m. n. 471/1999, eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e manifesta illogicità, incompetenza sotto autonomo e distinto profilo;
g) eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifesta perplessità e contraddittorietà, eccesso di potere per sviamento;
h) eccesso di potere sotto autonomo e distinto profilo, per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità e irragionevolezza, eccesso di potere per carenza di istruttoria e carenza di motivazione, violazione dell’art. 3 della l.n. 241/1990 e dell’art. 242 commi 9 e 10 del d.lgs. n. 152/2006;
i) violazione degli artt. 240, 242, 244, 245, 250 e 253 del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste, violazione del principio di imparzialità;
i) illegittimità derivata degli atti impugnati.
3. Con la sentenza n. 2236 del 15 ottobre 2021 il T.a.r. per la Lombardia ha rigettato il ricorso e i due motivi aggiunti, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Provincia di Pavia e del Comune di Corteolona.
4. La A2A Ambiente s.p.a. ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia, affidando il proprio appello a due motivi così rubricati:
I – primo motivo di appello: error in iudicando , travisamento delle risultanze istruttorie e del contenuto degli atti