Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2012-02-21, n. 201200745

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2012-02-21, n. 201200745
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200745
Data del deposito : 21 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04603/2011 REG.RIC.

N. 00745/2012 REG.PROV.CAU.

N. 04603/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4603 del 2011, proposto da Anav - Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, rappresentata e difesa dall'avv. C C, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Panama 74 int. 8;


contro

Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. R C e B C, con domicilio eletto presso Roberto Ciociola in Roma, via Bertoloni n. 37;
Amtab spa, rappresentato e difeso dall'avv. G Ncola, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V , n. 1916/2011, resa tra le parti, concernente OTTEMPERANZA A SENTENZA N. 591/2009 DEL CONSIGLIO DI STATO -SEZIONE V - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO LOCALE - RIS. DANNI;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Amtab spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza della Sezione n. 1916 / 11 di inammissibilità, pronunciata nel giudizio di ottemperanza sulla sentenza della Sezione n. 591 del 2009;
domanda presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del 21 febbraio 2012 il cons. M B e uditi per le parti gli avvocati Colapinto, Cioffi e Notarnicola;


considerato che a un primo esame la fattispecie per la quale è causa non appare riconducibile a una delle ipotesi di cui all’art. 395, n. 4), c. p. c. ;

che, in definitiva, le prospettive, allo stato, di un esito favorevole della controversia per ANAV non sono tali da giustificare l’accoglimento della domanda cautelare e che, inoltre, l’accoglimento della domanda cautelare danneggerebbe in modo grave l’interesse della collettività alla continuità di un servizio fondamentale quale è il trasporto pubblico locale;

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