Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2014-12-03, n. 201405532

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2014-12-03, n. 201405532
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201405532
Data del deposito : 3 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09018/2014 REG.RIC.

N. 05532/2014 REG.PROV.CAU.

N. 09018/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9018 del 2014, proposto dalla ditta Rag. Luigi e Gerolamo Colombo &
C. Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti F G S e A G, con domicilio eletto presso F G S in Roma, Via G. Paisiello, 55;


contro

Comune di Cassolnovo (Pv), rappresentato e difeso dall'avv. F A, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - SEZIONE III, n. 1463/2014, resa tra le parti, concernente il servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali – anticipata cessazione della proroga del contratto.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cassolnovo (Pv);

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2014 il Cons. Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Scoca e Adavastro;


Considerato che le censure poste a sostegno del gravame non appaiono suscettibili di favorevole esame in quanto:

a) la posizione sostanziale in relazione alla quale si invoca tutela assume la consistenza dell’interesse illegittimo, perché rivolto a paralizzare gli effetti della disciplina legale (art. 10, l. n. 97 del 2013), conforme ai valori costituzionali ed europei della concorrenza e del libero mercato (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. St., Ad. plen. n. 9 del 2014;
Sez. V, n. 3563 del 2014);

b) nella comparazione dei contrapposti interessi appare prevalente quello pubblico alla prosecuzione del servizio di riscossione dei tributi tramite gestione comunale diretta.

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