Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-11-16, n. 202007078
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Testo completo
Pubblicato il 16/11/2020
N. 07078/2020REG.PROV.COLL.
N. 06013/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 6013/2019, proposto da
N P, rappresentato e difeso dagli avvocati M P e O P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio della Delegazione Romana della Regione Puglia in Roma, via Barberini n. 36;
nei confronti
Parco Nazionale dell'Alta Murgia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sbino Persichella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 13 dicembre 2018, n. 1596;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020, svolta con modalità telematica, il Pres. Marco Lipari e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione dell’Autorità di gestione n. 358 del 16 novembre 2012, pubblicata sul BURP n. 136 del 17 ottobre 2013, la Regione Puglia attribuiva all’attuale appellante, ricorrente in primo grado, un finanziamento dell’importo di euro 957.204,21, riferito alla misura 221 del PSR Puglia 2007/2013, concernente il “ Primo imboschimento Superfici agr icole”, per realizzare un intervento in un’area di ha 113.88.00, ricadente nel territorio del Parco nazionale dell'Alta Murgia.
L’appellante otteneva, inoltre, l’erogazione di un’anticipazione, pari ad euro 478.602,10, corredata da polizza fideiussoria.
2. Il progetto era sottoposto al procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA, nel corso del quale il Parco nazionale dell'Alta Murgia, con atto prot. 2434/2015, del 12.6.2015, esprimeva un motivato dissenso alla realizzazione dell’intervento, mentre le altre amministrazioni coinvolte manifestavano l’esigenza di imporre diverse prescrizioni e di ridurre sensibilmente l’area interessata dalle opere di rimboschimento.
3. Per superare i dissensi emersi in sede di conferenza di servizi, l’amministrazione regionale attivava il procedimento di cui all’art. 14- quater dell legge 7 agosto 1990 241, investendo il Consiglio dei Ministri.
Durante lo svolgimento delle riunioni di coordinamento tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Parco Regionale indicava le condizioni e le prescrizioni necessarie per autorizzare la realizzazione del progetto.
4. Quindi, nel corso della riunione del 6 novembre, il Consiglio dei Ministri adottava la determinazione conclusiva del procedimento ex art. 14- quater , volta a superare gli originari dissensi emersi in sede di conferenza di servizi, stabilendo che il progettato intervento possa essere realizzato “ a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni indicate dalla regione Puglia e dall’Ente Parco Nazionale della Murgia, nonché dagli Enti che in Conferenza di servizi hanno espressi valutazioni positive ”.
Con determinazione dirigenziale del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 411 del 25.11.2015, l’amministrazione regionale recepiva la decisione del Consiglio dei Ministri ed esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, disponendo numerose prescrizioni e riducendo la superficie assentita a sole 41.82.00 ha.
5. Con il ricorso dinanzi al TAR l’attuale appellante impugnava la determinazione regionale, unitamente ai pareri del Parco Nazionale e alla delibera adottata dal Consiglio dei Ministri.
6. Nelle more del giudizio di primo grado, l’appellante otteneva la proroga del termine per l’ultimazione delle opere assentite, subordinata alla presentazione di apposita “appendice alla garanzia fideiussoria”.
Quindi, con determinazione dirigenziale n. 47 del 19 marzo 2018, pubblicata il 21 marzo successivo, l’amministrazione regionale disponeva la “ revoca dell’aiuto concesso con Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA n. 358 del 16 novembre 2012 (BURP n. 172 del 29/11/2012) ”, rilevando che l’interessato non aveva presentato la prescritta appendice alla garanzia fideiussoria, imposta in tutti i casi in cui i beneficiari hanno usufruito di anticipazioni sul contributo ottenuto.
L’attuale appellante impugnava anche tale atto di revoca, con ricorso per motivi aggiunti proposto dinanzi al TAR.
8. La sentenza impugnata, pronunciata in forma semplificata, ha:
Ritenuto la giurisdizione amministrativa in ordine alla impugnazione della revoca del contributo, affermando che essa non costituisce la conseguenza di un inadempimento del beneficiario, bensì il rifiuto di procrastinare il rapporto di finanziamento. Ciò perché le proroghe precedentemente comunicate erano comunque condizionate all’obbligatoria produzione di una “apposita appendice alla garanzia fideiussoria, in assenza della quale non potrà essere concessa alcuna proroga e si procederà alla revoca dell’aiuto concesso con recupero delle somme già erogate nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore Agea.. .”
Dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, rilevando l’omessa tempestiva impugnazione dei provvedimenti presupposti che hanno imposto l’obbligo di prestazione della garanzia, quale condizione per ottenere la proroga del rapporto di finanziamento;
Dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso originario avverso le determinazioni recanti le prescrizioni progettuali e la riduzione della superficie dell’are interessata dall’intervento;
Respinto la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente per asserita lesione dell’affidamento.
9. L’appellante impugna la sentenza sfavorevole, riproponendo le censure disattese dal TAR.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio.
10. Va premesso che le parti non hanno contestato il capo della decisione riguardante l’affermazione della giurisdizione amministrativa in ordine alla domanda relativa alla revoca del contributo: pertanto, la relativa questione non può formare oggetto di verifica in appello.
11. Nel merito, l’appello è destituito di fondamento, benché la decisione del TAR contenga alcune imprecisioni relative alla precisa successione dei fatti, peraltro non determinanti ai fini della valutazione delle censure proposte.
È infatti condivisibile la pronuncia di inammissibilità dei motivi aggiunti, prospettati contro la revoca del finanziamento, per mancata tempestiva impugnazione dei precedenti provvedimenti che hanno definito in modo chiaro, vincolante e ormai incontestabile, l’obbligo di presentazione di un “appendice di fideiussione”, diretta a garantire la restituzione dei sussidi già erogati, quale indispensabile condizione per la proroga del rapporto di finanziamento in atto.
Tale ragionevole prescrizione, già stabilita dalla determinazione dell'Autorità di Gestione PSR