Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-07-17, n. 202406421
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 17/07/2024
N. 06421/2024REG.PROV.COLL.
N. 09969/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9969 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocara, non costituito in giudizio;
nei confronti
Associazione noleggiatori dell'Area metropolitana di Roma, Totaltransfer Limousine soc. coop, Ivano Fascianelli, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sez. I, n. 1524 del 2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2024 il Cons. Stefano Fantini e udito per la parte ricorrente l’avvocato De Rosa, in dichiarata delega dell'Avv. Pitaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il sig. -OMISSIS- ha interposto appello nei confronti della sentenza 27 novembre 2023, n. 1524 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento in data 13 aprile 2022, con cui il Comune di Nocara ha disposto la revoca della licenza di noleggio con conducente (n.c.c.) n. -OMISSIS- per violazione delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992.
Il provvedimento di revoca impugnato in primo grado è essenzialmente fondato su una denuncia pervenuta dalla Anar-associazione noleggiatori dell’area metropolitana di Roma, volta a contestare che il ricorrente abbia svolto il servizio nella città di Roma, senza partire dall’autorimessa di Nocara.
2. - Con il ricorso in primo grado il sig. -OMISSIS- ha impugnato il predetto provvedimento, sostanzialmente deducendo la inidoneità di una mera denuncia proveniente da un soggetto concorrente a determinare la revoca della licenza, alla stregua anche di quanto risultante dai fogli di servizio relativi all’attività effettuata, dai quali si evincerebbe che l’autovettura ha sempre effettuato la partenza dalla rimessa di Nocara, via Polmo 14.
3. - La sentenza appellata, dopo avere dichiarato ammissibili gli atti di intervento ad opponendum di Anar e del suo legale rappresentante Fascinelli Ivano, titolare di licenza taxi, nonché l’intervento ad adiuvandum della società coop. Totalfransfer Limousine (divenuta conferitaria della licenza del ricorrente), ha respinto il ricorso ritenendo che la denuncia circostanziata di Anar e la dichiarazione sottoscritta dal sig. Chiaramonte Antonio, proprietario e comodante dell’immobile adibito ad uso rimessa nel Comune di Nocara, nella quale attesta che il ricorrente non avrebbe mai utilizzato l’immobile, sono elementi idonei ad adottare la revoca, dimostrando il mancato rispetto, da parte del sig. -OMISSIS-, del vincolo di territorialità esistente in materia di servizio di noleggio con conducente, il quale impone non solo il “rimessaggio” delle autovetture nel territorio comunale, ma anche lo svolgimento del servizio per l’utenza del territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, secondo quanto desumibile principalmente dalla legge n. 21 del 1992.
4. - Con il ricorso in appello il sig. -OMISSIS- ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata, per la inadeguatezza dei motivi posti a sostegno della revoca, precisando altresì di essere residente ad Anguillara Sabazia; in ogni