Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-04-11, n. 202303654

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-04-11, n. 202303654
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303654
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2023

N. 03654/2023REG.PROV.COLL.

N. 09308/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9308 del 2017, proposto da P B, M D G e P P, rappresentati e difesi dagli avvocati A A e M D G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A A in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

contro

Comune di Caserta, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F Cno in Roma, via Panama n.74;

nei confronti

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
dell’Istituto salesiano “ S. Cuore di Maria”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Adinolfi e Riccardo Giannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. 3097 dell’8 giugno 2017;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Caserta, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell’Istituto salesiano “S. Cuore di Maria”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il consigliere Ofelia Fratamico e uditi per le parti gli avvocati A A e M D G;

Vista l'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avvocato Luigi Adinolfi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del giudizio è costituito

a) dalla deliberazione della Giunta municipale di Caserta n. 96 del 26 giugno 2013 recante l’approvazione di una variante al piano di recupero della città, prodromica al rilascio in favore dell’Istituto salesiano “S. Cuore di Maria” in Caserta del permesso di costruire n. 178 del 6 dicembre 2013;

b) dal permesso di costruire n 178 del 6 dicembre 2013 rilasciato dal comune di Caserta in favore dell’Istituto salesiano per la realizzazione di una tensostruttura di m 40 x 27 nel giardino privato dell’istituto stesso;

c) dal “silenzio assenso” del comune ovvero dalla S.c.i.a. in data 3 aprile 2015 presentata dall’Istituto in variante riduttiva rispetto alle opere in precedenza autorizzate;

d) dalla dichiarazione di agibilità della struttura del 30 aprile 2015;

e) dal silenzio inadempimento serbato dal comune in relazione alla nota del Comando dei Vigili del fuoco del 5 giugno 2015.

2. I fatti salienti della vicenda all’origine della controversia possono essere così sintetizzati:

I – In data 6 luglio 2012 l’Istituto salesiano “Sacro cuore di Maria”, proprietario di un edificio scolastico e di un vasto giardino nel territorio del comune di Caserta, presentava istanza di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di una tensostruttura di m. 40x27 da utilizzare quale palestra della scuola ed impianto polivalente;

II – il 12 ottobre 2012 la Giunta municipale di Caserta approvava il piano di recupero delle zone omogenee A2 e A3 del PRG nelle quali erano ricomprese anche le aree di proprietà dell’Istituto salesiano;

III – con la successiva deliberazione n. 96 del 26 giugno 2013 la Giunta stessa apportava alcune modifiche al piano di recupero che rendevano possibile la costruzione della struttura sportiva progettata dall’istituto nel giardino di pertinenza della scuola;

IV – il 7 agosto 2013 il comune di Caserta, preso atto che l’intervento proposto non ricadeva in zona sottoposta a vincolo ambientale, esprimeva parere positivo alla sua realizzazione, chiedendo il pagamento degli oneri concessori, la cui previsione veniva, però, successivamente stralciata per il carattere di interesse generale della struttura il cui uso anche a favore della collettività sarebbe stato oggetto di una convenzione;

V – in data 6 dicembre 2013 il comune di Caserta rilasciava il permesso di costruire n. 178 all’Istituto che, il successivo 13 gennaio 2014, comunicava l’inizio dei lavori;

VI – il 6 agosto 2014 il Comando provinciale dei Vigili del fuoco esprimeva parere favorevole all’apertura della struttura, imponendo, però, alcune prescrizioni per l’avvio dell’attività dell’impianto sportivo;

VII – la costruzione e l’attivazione della struttura, utilizzata per attività sportive e ludico ricreative non limitate alla platea scolastica, ma estese anche a terzi (come celebrazioni religiose, feste, partite di basket…) spingevano il vicino condominio di corso Trieste n. 90 ed i proprietari degli immobili confinanti a chiedere al comune di Caserta copia della pratica edilizia dell’impianto, ricevendo in data 7 gennaio 2015 i relativi atti e documenti;

VIII – il 13 marzo 2015 l’Istituto avanzava richiesta di certificato di agibilità;

IX – il 3 aprile 2015 l’Istituto stesso, non avendo realizzato alcune delle opere progettate, presentava una S.c.i.a. in riduzione del permesso di costruire;

X – il 30 aprile 2015 il comune dichiarava agibile la struttura;

XI – in data 5 giugno 2015 il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, a seguito di segnalazione dello svolgimento di intensa attività sportiva all’interno dell’impianto, comunicava la necessità di previa presentazione di apposita S.c.i.a. per l’apertura della palestra e di dichiarazione di agibilità nel caso di organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo.

2.1. Il condominio e consorti hanno, dunque, proposto il ricorso di primo grado notificato nelle date del 5 e 6 marzo 2015, esponendo le loro censure in 7 autonomi motivi (estesi da pagina 13 a pagina 45 del ricorso), formulati inizialmente contro la suddetta delibera n. 96 del giugno 2013 della Giunta municipale e il permesso di costruire n. 178 rilasciato dal comune nel dicembre 2013.

3. A seguito di nuovo accesso agli atti, gli originari ricorrenti, odierni appellanti - dichiarando di agire “ in ogni caso per l’accertamento dell’illegittimità del comportamento inerziale posto in essere dal comune di Caserta nella gestione della pratica edilizia di cui è causa”- hanno proposto ricorso per aggiunzione, basato su 8 autonomi motivi (estesi da pagina 11 a pagina 43) rivolti avverso:

a) “ il silenzio-assenso serbato dal comune di Caserta sulla S.c.i.a in variante riduttiva presentata dall’Istituto salesiano il 3 aprile 2015”;

b) la dichiarazione di agibilità della struttura del 30 aprile 2015 prot. n. 34912;

c) “il silenzio-inadempimento del comune” in relazione alla nota del Comando dei Vigili del fuoco del 5 giugno 2015, .

4. La sentenza in questa sede appellata – T.a.r. per la Campania, sez. VIII, n. 3097 del 8 giugno 2017:

a) ha dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti proposti avverso la deliberazione giuntale ed il permesso di costruire;

b) ha riqualificato la restante parte del ricorso per aggiunzione come impugnativa autonoma (capo non impugnato);

c) ha escluso l’ammissibilità dell’impugnativa diretta della S.c.i.a., la formazione del silenzio assenso e l’esperibilità di una azione di accertamento generica in relazione agli inadempimenti addebitabili al comune;

d) ha respinto l’impugnativa del certificato di agibilità;

e) ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

5. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello sviluppando quattro autonomi mezzi di gravame (estesi da pagina 11 a pagina 38 del ricorso), di seguito sintetizzati:

I. sulla tardività del ricorso introduttivo, violazione degli artt. 29 e 41 c.p.a.;

II. sulla erronea applicazione del principio di non contestazione;

III. sulla irricevibilità ed infondatezza dei motivi aggiunti;

IV. sulla condanna alle spese.

6. Si sono costituiti in giudizio il comune di Caserta (il 12 febbraio 2018), l’Istituto salesiano “S. Cuore di Maria” (il 16 gennaio 2018) ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (con la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio

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