Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-03-24, n. 201401417

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-03-24, n. 201401417
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201401417
Data del deposito : 24 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05158/2013 REG.RIC.

N. 01417/2014REG.PROV.COLL.

N. 05158/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5158 del 2013, proposto da:
NG IP, in proprio ed in qualità di presidente dell'associazione Confestetica e di legale rappresentante della società Epil Beauty Center s.r.l., rappresentate e difese dall'avvocato Stefano Zunarelli, con domicilio eletto presso lo studio legale Zunarelli & Associati in Roma, via della Scrofa n.64;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 10269/2012, resa tra le parti, concernente regolamento di attuazione relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2014, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Giuffrida, per delega dell’avvocato Zunarelli, e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- La signora NG IP, in proprio e quale rappresentante dell’Associazione Confestetica e della società Epil Beauty Center s. r.l., impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 10 dicembre 2012 n. 10269 che ha respinto il ricorso di primo grado dell’odierna appellante per l’annullamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro della salute, del 12 maggio 2011 n. 110 recante il regolamento di attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990 n. 1 relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista nonché del presupposto e conforme parere del Consiglio superiore di sanità di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) del d.lgs. 30 giugno 1993 n. 266.

L’appellante torna a reiterare in questo grado le censure già disattese dal giudice di prime cure, lamentando la erroneità della impugnata sentenza e chiedendone la integrale riforma, con consequenziale annullamento degli atti in quella sede impugnati.

Si sono costituite le intimate amministrazioni per resistere all’appello e per chiederne il rigetto.

Le parti hanno prodotto memorie difensive in vista dell’udienza di discussione del ricorso.

All’udienza pubblica del 18 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- L’appello è fondato e va accolto nei limiti di cui appresso.

3.- Con il primo motivo l’appellante torna a reiterare in questo grado il motivo afferente il difetto di competenza da cui sarebbe affetto il regolamento statale oggetto del ricorso di primo grado, sotto il profilo che lo stesso, riguardando una materia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, secondo la formulazione dell’art. 117, lett. e) della Cost. risultante dalla riforma del titolo V ( introdotta con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3), non avrebbe potuto addentrarsi nella regolamentazione della disciplina di dettaglio della professione di estetista, ed in particolare nella specifica indicazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

Secondo la prospettazione dell’appellante, sia che il regolamento attenga alla materia delle professioni, sia che riguardi la tutela della salute si verterebbe in entrambe le ipotesi in materie a legislazione concorrente, in ordine alle quali sussisterebbe il solo potere regolamentare regionale, laddove lo Stato sarebbe rimasto titolare del potere regolamentare soltanto nelle ipotesi, qui non ricorrenti, di legislazione esclusiva. Sostiene pertanto l’appellante che la legge 4 gennaio 1990 n. 1, che regolamenta l’attività di estetista, non potrebbe costituire valida fonte del potere regolamentare statuale, essendo le relative previsioni ( art.10) venute meno, per abrogazione implicita, a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, recante la riforma – tra l’altro- dell’art. 117 della Costituzione. In definitiva, l’appellante si duole della erroneità della gravata sentenza nella parte in cui la stessa ha respinto la censura di difetto di competenza in capo allo Stato all’adozione del regolamento impugnato adducendo la motivazione secondo cui la fonte normativa attributiva al Ministro dello sviluppo economico, previo concerto con il Ministro della salute, del potere regolamentare in oggetto è contenuta nell’art. 10 della legge 4 gennaio 1990 n.1 ( che disciplina l’attività di estetista in modo necessariamente uniforme su tutto il territorio nazionale, anche al fine di evitare possibili incidenze negative sul piano della libera concorrenza - di competenza statale - tra operatori professionali che svolgano la medesima professioni in diverse regioni del Paese).

4.- Il Collegio ritiene che la censura d’appello non sia condivisibile e che meritino conferma i rilievi svolti dal giudice territoriale a confutazione del corrispondente motivo del ricorso di primo grado.

5.- Va premesso che l’impugnato regolamento ministeriale 12 maggio 2011 n. 110, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista, è attuativo dell’art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990 n.1 ( recante la disciplina dell’attività di estetista).

Tale ultima disposizione stabilisce che “ il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle

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