Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-05-22, n. 202404558

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-05-22, n. 202404558
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404558
Data del deposito : 22 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2024

N. 04558/2024REG.PROV.COLL.

N. 09955/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9955 del 2023, proposto da Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

contro

Immobiliare Ripam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V R, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 01345/2023.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Immobiliare Ripam S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 il Cons. L F. uditi per le parti gli avvocati e viste le conclusioni delle parti come da verbale;


FATTO

1.Con ricorso di primo grado Immobiliare Ripam s.r.l .deduceva di aver partecipato ad una selezione pubblica indetta dal Comune di Foggia, finalizzata alla realizzazione di un Programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa, all’esito della quale era risultata tra le imprese utilmente collocate in graduatoria, e che tanto l’ avrebbe “resa titolare dell’interesse pretensivo ad ottenere l’emanazione di provvedimento di conclusione del procedimento”.

Con verbale della conferenza di servizi Regione Puglia – Comune di Foggia del 29.11.2013, in forma decisoria, è stato definito con esito positivo il programma di housing sociale oggetto del predetto avviso pubblico, al fine di acquisire al patrimonio comunale n. 372 alloggi sociali costruiti e ceduti gratuitamente a favore del Comune di Foggia, oltre ad altre aree libere cedute gratuitamente a favore del medesimo ente locale sulle quali potrebbero essere costruiti ulteriori n. 342 alloggi sociali mediante finanziamenti pubblici derivanti da bandi statali e/o regionali.

Tale iniziativa rientra nel Programma HS – 2013, di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa di cui alle delibere di C.C. n. 42 del 20.4.2009 e n. 52 del 22.7.2010, che avevano fatto seguito alla delibera del Consiglio comunale di Foggia n. 40 del 2.10.2008 con la quale era stato dato avvio all’avviso pubblico.

In particolare, con delibera del Consiglio comunale di Foggia n. 52 del 22.7.2010 il Sindaco veniva autorizzato alla sottoscrizione degli accordi di programma con la Regione Puglia ex art. 34 D.lgs. n. 267/2000, per l’attuazione del Programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa del Comune di Foggia di cui alla Delibera comunale n. 42 del 20.4.2009.

Con delibera del Consiglio comunale di Foggia n. 107 del 17.3.2015 veniva confermata la dichiarazione di interesse pubblico e emessa l’autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo di programma.

A tal riguardo l’art. 16 della Legge Regione Puglia n. 20 del 27.7.2001 stabilisce che “ I PUE possono essere redatti e proposti: a) dal Comune;
b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell’area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione
”.

La Regione Puglia, con nota prot.1304 del 2.2.2022 chiariva che: “ Come già anticipato nel corso del su citato incontro, si ribadisce che, in considerazione del lungo tempo trascorso, per poter dar seguito a quanto richiesto, occorre che il Comune di Foggia provveda a confermare preliminarmente, con idoneo atto di Consiglio Comunale, la sussistenza di un interesse pubblico ancora attuale e concreto all’attuazione del Programma di cui in oggetto (a suo tempo approvato con conferenza di servizi decisoria in data 23/11/2013). Detto atto dovrà necessariamente essere preceduto da idonea istruttoria tecnico-amministrativa, espletata dagli Uffici Comunali competenti, che ne attestino la conformità sia al vigente quadro normativo (statale e regionale) che alla pianificazione sovraordinata nel frattempo intervenuta (es.

PPTR

Puglia etc.). Con la medesima istruttoria dovrà altresì essere verificata la coerenza del programma di cui in oggetto, con i piani ed i programmi comunali nel frattempo adottati e/o approvati. A seguito di questa preliminare verifica, sarà necessario acquisire il parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96 delle NTA del vigente PPTR, nel frattempo sopravvenuto, nonché espletare idonea procedura di VIA/VAS o verificarne la sussistenza
”.

Con deliberazione C.C. n. 42 del 2 aprile 2009 recante il “ Programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa - Avvio del procedimento di variante urbanistica ” il Comune di Foggia dava avvio al procedimento di variante urbanistica per le aree oggetto degli interventi previsti.

2. A fronte della successiva inerzia serbata dall’amministrazione comunale, con atto di diffida del 9.6.2022, Immobiliare Ripam s.r.l intimava al Comune di Foggia di adottare gli atti di sua competenza al fine di concludere il procedimento avviato con la deliberazione C.C. n.42/2009, ricorrendo, a tale fine, al procedimento di cui all’art 34 T.U.E.L. e all’art. 15 della legge della Regione Puglia 20/2001.

Con il successivo ricorso giurisdizionale avverso il silenzio inadempimento del Comune di Foggia, Immobiliare Ripam s.r.l richiedeva di accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale e, conseguentemente, di ordinare all’Amministrazione stessa di provvedere in ordine alla suddetta istanza e di concludere il procedimento di variante urbanistica avviato con del C.C. n. 42 del 20 aprile 2009 relativamente alle aree oggetto degli interventi previsti di cui al Programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa del territorio comunale, mediante adozione di deliberazione di C.C. di approvazione dell’accordo di programma in variante.

3. Il Tar Puglia, con la sentenza n. 01345/2023, ha accolto il ricorso

4.Il Comune ha proposto appello.

5. Si è costituito nel presente giudizio Immobiliare Ripam s.r.l., chiedendo il rigetto dell’appello.

6. La causa è stata decisa all’esito dell’udienza del 7 marzo 2024.

DIRITTO

1. La questione posta all’esame del Collegio attiene all’obbligo o meno del Comune di concludere il procedimento finalizzato all’approvazione dell’accordo di programma in variante finalizzato alla realizzazione di un progetto di housing sociale.

2. L’appello non è fondato.

3. Con un primo motivo di appello il Comune deduce: “ Errores in fatto. Errores in iudicando. Travisamento. Sviamento. Contraddittorietà della motivazione. Omesso esame degli atti. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15, 16 e 18 L. R. Puglia 27.07.2001 n. 20. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 39 c.p.a. e dell’art. 112 c.p.c. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Vizio di extrapetizione. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Illegittimità propria e derivata .

Ad avviso del Comune, ai fini della conclusione dell’accordo di programma in esame, in quanto comportante variazioni allo strumento urbanistico, sarebbe stata necessaria: - la sottoscrizione del Sindaco previa Delibera di autorizzazione da parte del Consiglio comunale;
14 - la sottoscrizione del Presidente della Regione previa Delibera di Giunta regionale di autorizzazione;
-la ratifica del Consiglio comunale, a pena di decadenza, entro i successivi trenta giorni;
- l’approvazione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale da pubblicarsi sul BURP.

Solo all’esito di tali fondamentali passaggi procedurali l’accordo di programma avrebbe potuto ritenersi concluso, sancendo così l’approvazione definitiva delle previste variazioni dello strumento urbanistico generale. Di tali passaggi, tuttavia, l’unico realizzatosi sarebbe, nella prospettiva in esame, quello relativo alla Delibera del Consiglio comunale n. 107/2015 di autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo.

Con un secondo mezzo di gravame il Comune deduce: “ Errores in fatto. Travisamento. Sviamento. Contraddittorietà della motivazione. Errores in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di cui all’avviso pubblico emesso dal Comune di Foggia per la realizzazione del programma di iniziativa pubblica per l’emergenza abitativa. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omesso esame degli atti e omessa pronuncia. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Illegittimità propria e derivata .

In particolare, il Comune contesta la presenza nel caso in esame di un obbligo di concludere uno specifico procedimento di variante urbanistica da attuarsi mediante lo strumento di semplificazione dell’accordo di programma previsto dall’art 34 T.U.E.L.

A sostegno dell’assunto il Comune richiama il contenuto dell’avviso pubblico, approvato con Delibera C. C. n. 40/2008, per il quale: “ La procedura amministrativa complessiva si sostanzia sinteticamente nelle seguenti fasi: Fase n. 1: Presa d’atto da parte della giunta Comunale della relazione e dello schema di bando per l’invio al Consiglio Comunale;
Fase n. 2: Approvazione del programma per l’housing sociale ed emergenza abilitativa e del relativo bando di avviso pubblico da parte del Consiglio Comunale con autorizzazione al servizio urbanistica a procedere agli adempimenti esecutivi consequenziali;
Fase n. 3: Emissione bando, istruttoria e chiusura della istruttoria da parte del servizio urbanistica mediante apposita commissione all’uopo nominata;
Fase n. 4: Presa d’atto da parte della Giunta Comunale del programma operativo compostosi a seguito della procedura di avviso pubblico ed invio al Consiglio Comunale;
Fase n. 5: Valutazione ed approvazione del Consiglio Comunale del programma operativo compostosi a seguito della procedura di avviso pubblico, tale fase costituisce proposta di adozione di variante urbanistica lì ove necessario;
Fase n. 6: Definizione dell’eventuale procedimento di variante urbanistica e avvio iter procedimentale esecutivo. Le fasi sono tra loro interdipendenti e consequenziali, in mancanza di realizzazione di anche una sola delle fasi, la procedura s’intenderà interrotta, senza che tale circostanza possa far maturare attese di ogni ordine e grado da parte degli istanti
”.

Analoga indicazione si ricaverebbe, nella prospettiva in esame, dalla la Delibera G. C. n. 129 del 10.04.2009, con la quale il Comune ha approvato la graduatoria delle ditte partecipanti all’avviso pubblico, la quale ha previsto espressamente che “ in mancanza di realizzazione di anche una sola delle 20 fasi, la procedura s’intenderà interrotta, senza che tale circostanza possa far maturare attese di ogni ordine e grado da parte degli istanti ”.

Con un terzo mezzo di gravame il Comune deduce: “ Errores in fatto. Travisamento. Sviamento. Contraddittorietà della motivazione. Errores in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione dei principi costituzionale di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione del principio di non dispersione dell'attività procedimentale già compiuta e del generale principio di buona fede. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 comma 2 cpa. Omesso esame degli atti. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Illegittimità propria e derivata .

In particolare il Comune lamenta il mancato accoglimento da parte della sentenza impugnata della eccezione di decadenza dall’azione avverso il silenzio ex art. 31, comma 2, cod.proc.amm., in quanto il ricorso sarebbe stato promosso oltre il termine di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Con un quarto mezzo di gravame il Comune deduce: Errores in iudicando. Violazione delle regole del contraddittorio e del giusto processo. Erroneo rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica alla Regione Puglia. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15, 16 e 18 L. R. Puglia 27.07.2001 n. 20. Omessa motivazione. Contraddittorietà e difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta. La sentenza impugnata è erronea anche perché ha erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Regione Puglia

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Regione Puglia

4.I motivi indicati, in quanto sostanzialmente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi non sono fondati.

4.1.L’art.

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