Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 2021-06-07, n. 202104322

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 2021-06-07, n. 202104322
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104322
Data del deposito : 7 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2021

N. 02171/2020 REG.RIC.

N. 04322/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02171/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sull’istanza di correzione materiale della sentenza n. -OMISSIS- emessa sul ricorso numero di registro generale 2171 del 2020, proposto da


-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati E L e G R, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;


contro

Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. I, n. -OMISSIS- resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza della Sezione n. -OMISSIS-;

Vista l’istanza di correzione di errore materiale depositata dall’appellante l’8 aprile 2021;

Visto l’art. 86 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2021, tenuta con le modalità previste dagli artt. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, il Cons. E Q e dato per presente, ai sensi delle citate disposizioni, l'avvocato G R, che ha depositato note di passaggio in decisione;


PREMESSO CHE:

a) con la sentenza n. -OMISSIS- il T.A.R. per la Liguria, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla -OMISSIS- giudice di pace, per l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione della Giustizia, con conseguente accertamento del diritto alla costituzione del relativo rapporto, anche ai fini previdenziali e assistenziali, e condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della carriera ed al pagamento delle somme dovute, oltre che per il risarcimento del danno asseritamente derivato dalla dedotta illegittima reiterazione del rapporto di impiego a termine e per quello derivato dalle violazioni commesse dallo Stato italiano in relazione alla Carta Sociale Europea e alla direttiva 1999/70/CE, dopo aver precisato (anche a fronte delle eccezioni sollevate dalla difesa erariale di inammissibilità delle domande per genericità) “ …di dover restringere l’esame richiesto alla sola richiesta di equiparazione dell’interessata alla posizione del magistrato ordinario vincitore dell’apposito concorso, non essendo concepibile che il giudice di pace aspiri ad un diverso e nemmeno indicato inquadramento nell’organigramma statale” , riconosciuta la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda de qua e ritenuta altresì la propria competenza territoriale, lo ha respinto, ritenendo infondate tutte le censure e le domande proposte;

b) l’interessata ha ritualmente proposto appello avverso tale sentenza, deducendone l’erroneità e chiedendone la riforma alla stregua dei seguenti motivi:

I) errata qualifica del rapporto di lavoro come onorario invece che come rapporto di pubblico impiego;
violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sulla dedotta violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione;
violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione;
richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale;

II) violazione dell’art. 117 della Costituzione per contrasto tra la legge nazionale e l’art. 12 e l’art. E della Carta sociale europea riveduta, ratificata con legge n. 30 del 1999;
violazione della raccomandazione CM/REC (2010) del CEDS dei Ministri del Consiglio d’Europa;
richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale;

III) violazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE ed in particolare della clausola 2, della clausola 4, commi 1 e 2, e della clausola 5, punto 1;
violazione della clausola 4, commi 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE;
violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro, in combinato disposto con la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

recepito nella direttiva 1999/70/CE e della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE;
violazione degli artt. 1, 2, c. 2, lett. a) , e 6 delle direttiva 2000/78/CE;
richiesta di rimessione della questione pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267 TFUE;

IV) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 137 della Costituzione in combinato disposto con l’art. 1 legge n.1 del 1948;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, con particolare riferimento al mancato riconoscimento dello status di pubblico dipendente;

V) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2126 c.c., sotto il profilo del mancato riconoscimento dello svolgimento di fatto di un rapporto di lavoro subordinato ed il conseguente diritto alle differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale;

VI) violazione e/o falsa applicazione della direttiva 99/70/CE, clausola 5, punto 1, lett. a)-c) , in correlazione con l’art. 36 TUPI;

VII) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 ed E della Carta Sociale e delle direttive UE con particolare riferimento al principio di non discriminazione in combinato disposto con il diritto alla sicurezza sociale;

c) con la sentenza n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto l’appello, rilevando che “ Le censure sollevate con il gravame in trattazione (indipendentemente dalla loro numerazione nel libello di appello) sono state tutte puntualmente esaminate e decise dalla Sezione con la sentenza 21 febbraio 2020, n. 1326, alla quale si rinvia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 c.p.a. e dalle cui adeguate e condivisibili motivazioni e conclusioni non vi è ragione di discostarsi, non essendo d’altra parte

emerse, né essendo stati prospettati, nuovi e/o diversi elementi o circostanze da valutare ” e riportando integralmente per ragioni di completezza il testo della decisione richiamata;

VISTA l’istanza depositata l’8 aprile 2021 con la quale l’appellante ha chiesto la correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto nella ricordata sentenza n.-OMISSIS- in particolare nel dispositivo, laddove è stato affermato che “ Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa ”, senza rimettere la questione residuale sulla giurisdizione, che pure era stata citata in motivazione, al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro;

RILEVATO CHE, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale dal quale non vi è ragione di discostarsi, l’errore materiale della sentenza, in quanto tale suscettibile di correzione, è quello relativo alla manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento, consistendo in un fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e pertanto rilevabile immediatamente ictu oculi (Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 2020, n. 1270;
sez. III, 5 settembre 2017, n. 4209), con la precisazione che il relativo procedimento può essere utilizzato anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessoria, anche se a contenuto discrezionale (Cass. Civ., sez. II, 14 febbraio 2019, n. 4319), ma giammai per ovviare ad eventuali errori che intervengono nella formazione del giudizio (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2017, n. 2528;
22 dicembre 2016, n. 5427;
28 luglio 2014, n. 4019);

RITENUTO CHE nel caso in esame, sulla base dei principi richiamati, non sussiste il preteso errore materiale da cui sarebbe affetta la sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-, atteso che:

-come emerge inequivocabilmente dalla lettura della predetta sentenza l’appello è stato respinto, previo esame di tutte le censure di tutti i motivi di gravame sollevati;

-non sussiste alcun manifesto contrasto o contraddizione tra la motivazione della sentenza ed il suo dispositivo, né alcuna divergenza tra il giudizio (di infondatezza dell’appello) e la sua espressione letterale (rigetto dell’appello), essendo appena il caso di rilevare che il rinvio operato nella citata sentenza n. -OMISSIS-2 al precedente della Sezione (sentenza 21 febbraio 2020, n. 1236) è stato manifestamente fatto solo per fare proprie, richiamandole, le motivazioni con le quali tutti i motivi di gravame sollevati dalla -OMISSIS-erano stati già esaminati e respinti;

- è pertanto irrilevante che nella (sola) trascrizione integrale delle motivazioni della sentenza 21 febbraio 2020, n. 1236, vi sia un riferimento ad una questione di giurisdizione (rilevante nel giudizio di cui a quella sentenza), ma che non risulta proposta come specifico motivo di gravame nella diversa fattispecie esaminata e decisa con la sentenza n.-OMISSIS- dovendo ribadirsi che il rinvio alla sentenza n. 1236 del 2020 è stato operato solo ai fini della motivazione del rigetto dei motivi di gravame (e non per altri fini, stante anche la diversità processuale delle fattispecie);

RITENUTO in definitiva che l’istanza debba essere dichiarata inammissibile;

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