Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-10-31, n. 201405400

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-10-31, n. 201405400
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201405400
Data del deposito : 31 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03882/2011 REG.RIC.

N. 05400/2014REG.PROV.COLL.

N. 03882/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3882 del 2011, proposto dal:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

A M, n.c.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione I, n. 412 dell’11 marzo 2011, resa tra le parti, concernente il rigetto dell’istanza di partecipazione al corso di aggiornamento e formazione per la nomina a vice sovrintendente della Polizia di Stato.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza, n. 2501 del 10 giugno 2011, con la quale questa Sezione ha disposto la sospensione cautelare della sentenza appellata.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il Cons. Dante D'Alessio e udito, per l’Amministrazione appellante, l’avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Il signor A M, all’epoca assistente della Polizia di Stato, aveva partecipato al concorso interno, per esami, a 2000 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti.

Sebbene fosse risultato vincitore, il signor M non aveva potuto partecipare al corso di aggiornamento, iniziato in data 27 novembre 2000, in quanto era stato sospeso cautelarmente dal servizio, a decorrere dal 24 novembre 2000, per fatti di rilevanza disciplinare che avevano portato poi, in data 19 marzo 2001, alla irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei.

2.- Il signor M, con istanza in data 12 dicembre 2003, aveva quindi chiesto di essere ammesso a partecipare ad un successivo corso di aggiornamento per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente. Ma tale istanza veniva respinta dall’Amministrazione con atto del 7 gennaio 2004.

3.- Il signor M ha impugnato il diniego davanti al T.A.R. per il Veneto che, con ordinanza cautelare n. 441 del 2004, ha disposto l’ammissione con riserva del ricorrente al corso e, con sentenza della Sezione I, n. 412 dell’11 marzo 2011, ha accolto il ricorso.

Secondo il T.A.R., infatti, « nel biennio antecedente la domanda di ammissione al corso, presentata dal ricorrente già dichiarato vincitore del concorso, ossia …nel periodo compreso fra il 13.3.2001 (data del provvedimento disciplinare) ed il 12.12.2003 (data in cui è stata presentata la domanda di partecipazione al corso successivo), non risultava computabile la sanzione disciplinare subita, in quanto risalente ad epoca antecedente il biennio precedente la domanda di ammissione (12.12.2001- 12.12.2003) ».

4.- Il Ministero dell'Interno ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea.

Secondo l’Amministrazione, infatti, il signor M era stato dimesso dal corso al quale aveva partecipato per essere stato assente dallo stesso per più di venti giorni, ai sensi dell’art. 24 quinquies del D.P.R. n. 335 del 1982, come modificato dal d. lgs. n. 197 del 1995.

5.- L’appello è fondato e deve essere accolto.

Come ha sostenuto l’Amministrazione appellante, l’art. 24 quinquies del D.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982, aggiunto dall'art. 2, del d. lgs. 12 maggio 1995, n. 197 come modificato dall'art. 2, del d. lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, stabilisce che l’assenza per più di venti giorni, dal corso al quale il personale della Polizia di Stato è stato ammesso, comporta le dimissioni dal corso medesimo. La norma prevede, inoltre, che, nel caso in cui l’assenza sia stata determinata da infermità contratta durante il corso o dipendente da causa di servizio, ovvero, per le donne, sia stata determinata dalla maternità, il personale interessato è ammesso a partecipare al primo corso successivo.

6.- Considerato che il signor A M non ha partecipato al corso al quale era stato ammesso, correttamente l’Amministrazione lo ha pertanto considerato dimesso dal corso.

Il signor M, infatti, come si su ricordato, era stato sospeso dal servizio, a decorrere dal 24 novembre 2000, per fatti di rilevanza disciplinare.

6.1.- Non essendo poi la causa dell’assenza del signor M determinata dalle ragioni di salute alle quali fa riferimento la richiamata disciplina di settore, ed essendo stata, invece, la sua assenza determinata da fatti ostativi a lui imputabili, correttamente l’Amministrazione non lo ha fatto partecipare nemmeno al corso immediatamente successivo.

6.2.- Né l’interessato, che era risultato vincitore per il corso al quale non aveva poi partecipato, poteva vantare un titolo a partecipare ad un altro successivo corso.

7.- Non risulta, quindi, censurabile, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., il provvedimento con il quale l’Amministrazione ha respinto l’istanza con il quale il signor M aveva chiesto di poter partecipare ad un nuovo corso di formazione per il passaggio alla qualifica di vice sovrintendente.

7.1.- Non risulta, in particolare, condivisibile il richiamo operato dal T.A.R. alle disposizioni di cui all’art. 24 quater del D.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982 che fanno riferimento ai requisiti di ammissione al concorso interno per l’immissione nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

Tale disposizione prevede, fra l’altro, che al concorso interno per l’immissione nel ruolo dei sovrintendenti possano partecipare gli assistenti di Polizia e gli agenti che non hanno riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Ma il richiamo a tale disposizione risulta, nella fattispecie, inconferente, tenuto conto che la questione in esame non riguarda la possibile ammissione del signor M ad un nuovo concorso ma la sua richiesta di partecipazione ad un corso di formazione al quale l’interessato era stato ammesso all’esito del superamento di una precedente procedura selettiva.

8.- In conclusione l’appello deve essere accolto. Per l’effetto, in integrale riforma dell’appellata sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione I, n. 412 dell’11 marzo 2011, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

9.- Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

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