Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-07-25, n. 201804523
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Pubblicato il 25/07/2018
N. 04523/2018REG.PROV.COLL.
N. 08251/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8251 del 2017, proposto da:
Eco Ricicla S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato P A G, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
contro
Regione Autonoma Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A C e M P, con domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, via Lucullo, n.24;
Unicredit S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, n. 180;
Grants Managment Subsidized Loan, non costituita in giudizio;
nei confronti
Ecoserdiana S.p.A, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI, SEZIONE I, n. 202/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Sardegna e di Unicredit S.p.A;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2018 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Giua, Camba e Sanino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso proposto dalla società Eco Ricicla Srl per l’annullamento degli atti con i quali era stata rigettata la sua richiesta di finanziamento nell’ambito del c.d. P.I.A. (Pacchetti integrati di agevolazione per l’industria, artigianato e servizi) per l’anno 2013, come da D.G.R. 31 ottobre 2013, n. 46/20.
1.1. La ricorrente aveva esposto, tra l’altro, che: il progetto presentato aveva ad oggetto la realizzazione di un gassificatore, le cui caratteristiche erano state illustrate nel Piano di Sviluppo Aziendale;con determinazione del 24 giugno 2014 rep. n. 362 era stata approvata la graduatoria definitiva della FASE 1, nella quale la società era stata collocata al n. 48, come “impresa prioritaria”, per l’importo di € 789.750,00;avviata la FASE 2, essa ricorrente aveva presentato la documentazione obbligatoria a corredo della domanda;con determinazione del 22 dicembre 2014 rep. n. 941, la Regione Autonoma della Sardegna aveva approvato la graduatoria generale definitiva, nella quale la società era collocata al n. 31 dell’allegato C (“ elenco dei soggetti beneficiari finanziati integralmente e in misura parziale ”) con finanziamento integrale dell’importo richiesto;con determinazione del 15 aprile 2015 rep. n. 151 (atto impugnato), la Regione aveva stabilito di approvare la riammissione con riserva di una società (Tomata Srl, che aveva ottenuto un provvedimento giurisdizionale cautelare favorevole) e di prorogare al 30 giugno 2015 il termine per la conclusione dei procedimenti di valutazione da parte del soggetto attuatore (in quanto la FASE 2 prevedeva la verifica dei requisiti, la valutazione dei Piani e la conferma dei benefici fino alla concorrenza delle risorse disponibili);con nota del 5 agosto 2015 prot. n. 9376 (atto impugnato) la Unicredit Spa, soggetto attuatore, aveva comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, che la sua domanda, all’esito dell’istruttoria, aveva avuto esito negativo, come da relazione istruttoria allegata del 28 luglio 2015 (atto impugnato);a seguito di richiesta di riesame del 15 settembre 2015, essa ricorrente aveva fornito le proprie controdeduzioni, senza ricevere riscontro fintantoché non era stata invitata per un incontro presso il Centro Regionale di Programmazione in data 16 marzo 2016;con successiva nota del 6 maggio 2016 prot. n. 11651 (atto impugnato), il soggetto attuatore le aveva comunicato, sempre ai sensi della legge n. 241 del 1990, che la sua domanda era da considerare inammissibile per le ragioni espresse dai competenti uffici regionali in un’altra nota, senza data né numero di protocollo (in realtà, nota prot. n. 2968 del 24 marzo 2016), che era allegata (atto impugnato);presentate ulteriori osservazioni in data 20 maggio 2016, le stesse erano valutate negativamente da Unicredit Spa con comunicazione del 31 maggio 2016 prot. n. 11806;infine, con comunicazione PEC del 26 luglio 2016, la Regione Autonoma della Sardegna le aveva inviato la determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 6365/597 del 25 luglio 2016 (atto impugnato in via principale), con la quale era revocato il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui alla determinazione n. 9352/941 del 22 dicembre 2014, poiché la società interessata “ non ha fornito alcun elemento utile per modificare gli orientamenti precedentemente assunti ”.
1.2. La società Eco Ricicla Srl aveva quindi censurato le comunicazioni ed i provvedimenti sopra specificati con quattro motivi di ricorso, tutti ritenuti infondati dall’adito Tribunale regionale amministrativo per la Sardegna, con la sentenza già indicata, resa nella resistenza della Regione Autonoma della Sardegna e di Unicredit Spa.
2. Per la riforma della sentenza Eco Ricicla Srl ha avanzato sette motivi di appello.
Si sono costituite in giudizio, per resistere al gravame, la Regione Autonoma della Sardegna e Unicredit Spa.
3. Alla pubblica udienza del 3 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con i primi tre motivi di appello - che possono essere trattati unitariamente- viene criticata la sentenza di primo grado per aver respinto erroneamente, con duplice motivazione, il primo motivo del ricorso di primo grado.
4.1. Con tale motivo ( eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti – violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del bando ) la società ricorrente aveva censurato il comportamento del soggetto attuatore e della Regione che - dopo aver individuato una prima ragione di inammissibilità della domanda (nota Unicredit Spa del 5 agosto 2015, che aveva ricondotto l’attività di cui al progetto della Eco Ricicla Srl al codice ATECO D 35.11, diverso dal codice consentito dall’art. 5 del bando, cioè il codice ATECO 38.2) - a seguito delle puntuali controdeduzioni della società avevano modificato (nota Unicredit Spa del 6 maggio 2016 e la nota degli uffici regionali ad essa allegata) la ragione dell’ inammissibilità della domanda, reputando che l’attività proposta fosse riconducibile al codice consentito