Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-07-18, n. 202206116
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Testo completo
Pubblicato il 18/07/2022
N. 06116/2022REG.PROV.COLL.
N. 04343/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4343 del 2018, proposto da
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Amilcare Ponchielli, 6;
contro
Comitato di Applicazione del Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori, non costituito in giudizio;
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02230/2018, resa tra le parti, concernente l’annullamento della delibera n. 283/04/CSP adottata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nella seduta del 22.12.2004;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2022 il Cons. A F e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con nota del 17.3.2004 (prot. n. CTM 80c), il Presidente del Comitato di applicazione del Codice di Autoregolamentazione TV e minori (in seguito: Comitato) comunicava alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. (in seguito: RAI) l’apertura di un procedimento relativo alla trasmissione del film “ Il patto dei lupi ”, andato in onda il 4.3.2003 su Rai Due alle ore 21.00, volto alla verifica della violazione della Premessa e del punto 2.4. del Codice di autoregolamentazione “(..) non essendo determinante nel caso considerato l’adozione, seppure significativamente rafforzata, dei sistemi di segnalazione”, in quanto il film “ si caratterizza soltanto per la violenza orrorifica, comprensiva di un rapporto incestuoso entro un contesto storico/leggendario (Francia 1766)”, invitando la RAI a far pervenire le proprie deduzioni.
2. In data 26.03.04, la RAI presentava al Comitato la propria memoria difensiva, con la quale si chiariva che la versione andata in onda non era quella integrale, ma una versione differente, ampiamente epurata delle scene non adatte ai minori, i cui tagli, però, non corrispondevano esattamente a quelli individuati dalla Commissione di Revisione nell’agosto 2002, che aveva rilasciato il nulla- osta come film per tutti. Si sottolineava che, per un mero errore materiale commesso in perfetta buona fede, la versione trasmessa il 4 marzo 2004 era una copia del film francese ‘ Il patto dei lupi ’ nella versione originale, dalla quale comunque l’emittente radiotelevisiva aveva proceduto all’eliminazione delle scelte ritenute più ‘crude’, dando luogo, in tal modo, ad un ‘terza’ versione.
3. Il Comitato, ritenuta sussistente la violazione, trasmetteva la relativa risoluzione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la quale contestava alla RAI la violazione dell’art. 15, comma 10, legge 6 agosto 1990, n. 223 (“ Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato ”), con il contestuale avvertimento della possibilità di produrre scritti difensivi, documenti, nonché di essere sentiti.
4. In data 27.08.04, la RAI depositava una memoria difensiva, eccependo:
-la nullità dell’intero procedimento sanzionatorio per essere stato avviato non dall’Autorità, ma da un suo ufficio;
-l’improcedibilità dell’azione di accertamento e dell’azione sanzionatoria per assoluta genericità ed indeterminatezza della contestazione;
-l’improcedibilità dell’azione stessa per intervenuto decorso del termine di cui all’art. 14, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante “ Modifiche al sistema penale ”);
- e, comunque, l’infondatezza della contestazione nel merito, dato che il film non concretizzava la fattispecie di cui all’art. 15, comma 10, della legge n. 223/90.
5. L’AGCOM, istruito il procedimento e ritenuto di non poter accogliere le argomentazioni della Rai, emanava in data 22.12.04 la delibera n. 238/04/CSP, con la quale ingiungeva all’ente di pagare la somma di euro 15.000,00, quale sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 15, comma 10 della legge n. 223/90.
6. Avverso il predetto provvedimento, la Rai proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che veniva respinto con sentenza n. 2230 del 2018.
Il Tribunale adito, con riferimento all’asserita incompetenza del Dipartimento Garanzie e Contenzioso dell’AGCOM, osservava che il Regolamento AGCOM di cui alla delibera n. 316/02/CONS attribuiva al Dipartimento funzioni non soltanto di indagine e preparatorie ma anche “…istruttorie ai fini dell’esercizio delle attribuzioni dell’Autorità…”, le quali implicavano anche il potere di dare avvio al procedimento mediante atto di accertamento e di contestazione prodromici alla successiva adozione del provvedimento sanzionatorio conclusivo da parte della Commissione per i Servizi e Prodotti. Nel caso di specie, era pacifica l’irrogazione della sanzione da parte della Commissione ed era chiaro che il Dipartimento non aveva adottato il provvedimento finale, ma solo atti endoprocedimentali (contestazione e accertamento) a conclusione della fase istruttoria, che il citato regolamento riservava proprio al Dipartimento.
Quanto alla eccepita genericità della contestazione, il Collegio riteneva che la contestazione non potesse considerarsi generica, in quanto successiva all’istruttoria svolta in precedenza dal Comitato, durante la quale erano state articolate dalla RAI ampie deduzioni difensive.
In merito all’asserita tardività della contestazione, il giudice di prima istanza osservava che il termine di 90 giorni, entro il quale l’Amministrazione doveva procedere alla contestazione, era decorso dalla piena conoscenza della condotta illecita e non dal mero verificarsi del fatto storico, ossia la messa in onda del film.
Il T.A.R. osservava che il film andato in onda conteneva alcune scene che erano nella versione integrale (vietata ai minori di anni 14), ma non in quella che aveva ottenuto il nulla osta per la visione “per tutti” da parte della competente Commissione di revisione cinematografica presso il MIBAC, violando pertanto l’art. 15, comma 10, della Legge n. 223 del 1990, vigente “ ratione temporis ”, la cui ratio era quella di prevenire lesioni agli interessi (morali, etici, di corretto sviluppo psichico) degli spettatori e, in particolare, dei minori, rispetto ad ogni genere di programmazione.
Né potevano essere considerate come esimenti le cautele adottate dall’emittente pubblica e consistite nell’annuncio preventivo circa la destinazione del film ad un pubblico adulto e l’inserimento del simbolo iconografico della “farfalla rossa” in evidenza in tutto il corso della messa in onda.
Tali elementi avevano comunque inciso nella valutazione della portata della condotta lesiva e di cui l’AGCOM aveva tenuto conto nella motivazione del provvedimento, ai fini della determinazione dell’ammontare sanzionatorio.
7. La RAI ha proposto appello, illustrato con note, lamentando: a) Violazione e falsa applicazione della legge 31 luglio 1997, n. 249. Violazione e falsa applicazione del ‘Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni’ approvato dall’Autorità con delibera n. 316/02/CONS; b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del ‘Regolamento in materia di procedure sanzionatorie’ approvato dall’autorità con Delibere n. 425/01/Cons. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Illogicità ed