Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-06-27, n. 201103823

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-06-27, n. 201103823
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201103823
Data del deposito : 27 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07100/2003 REG.RIC.

N. 03823/2011REG.PROV.COLL.

N. 07100/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7100 del 2003, proposto da:
Edilres S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. M F, A V ed E S D, con domicilio eletto presso Alberto Angeletti in Roma, via Giuseppe Pisanelli , 2;

contro

Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti M L D S e L A, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 06571/2002, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE DI EDIFICAZIONE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2011 il Cons. F C e uditi per le parti gli avvocati Sticchi Damiani e Pafundi, per delega dell'avv. Astuto,;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con il provvedimento impugnato in prime cure il Comune di Lecce ha negato la concessione edilizia richiesta dalla società appellante con riguardo ad un terreno edificatorio riportato nel catasto dei terreni del Comune di Lecce al fl n. 211, prot. n. 40-41-1674, “ in quanto il lotto di proprietà è pressoché privo di potenzialità edificatorie in quanto esprime un residuo volumetrico di soli mc 33,40, essendo stata la restante volumetria già impegnata con il progetto SOCES ”.

Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dalla Edilres s.r.l. avverso il citato diniego.

L’appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum di prime cure.

Resiste il Comune di Lecce.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All’udienza dell’11 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.L’appello è infondato.

2.1.Ad avviso di costante e condivisibile giurisprudenza, l'asservimento di un fondo, in caso di edificazione, costituisce una qualità oggettiva dello stesso, opponibile ai terzi, che continua a seguire il fondo anche nei successivi trasferimenti a qualsiasi titolo intervenuti in epoca successiva. (Consiglio Stato , sez. V, 30 marzo 1998, n. 387;
sez. IV, 06 luglio 2010 , n. 4333).

Va soggiunto che il vincolo creato dall'asservimento per sua natura permane sul fondo servente a tempo indeterminato, pena il completo snaturamento dell'istituto. L'asservimento di un fondo ad un altro crea, infatti, una relazione pertinenziale nella quale viene posta "durevolmente" a servizio di un fondo la qualità edificatoria di un altro” (cfr. Cons. Stato, Ad Plen., n. 3/2009;
Cons. Stato, sez. IV, n. 3766/08 , secondo cui il "vincolo rimane cristallizzato nel tempo”).

In definitiva, gli effetti derivanti dal vincolo, integrando una qualità oggettiva del terreno, hanno carattere definitivo ed irrevocabile e provocano la perdita definitiva delle potenzialità edificatorie dell'area asservita, con permanente minorazione della sua utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario (Cass. pen., sez. III, 21177/2009).

2.2. L’applicazione delle esposte coordinate interpretative conduce al rigetto dell’appello.

In punto di fatto è acclarato che l’area in esame era stata già asservita al progetto edilizio realizzato dalla Soces per effetto della concessione edilizia n. 20178 del 18 luglio 1978, che aveva dato luogo ad una situazione oggettiva e permanente di asservimento opponibile ai terzi nei sensi sopra specificati. Non giova all’appellante il richiamo al mancato espletamento delle formalità previste dall’art. 29 della legge regionale n. 56/1980, con particolare riguardo alla trascrizione dell’atto d’obbligo relativo all’asservimento, in quanto la norma, insuscettibile di applicazione retroattiva, è posteriore alla concessione edilizia n. 20178/1998 , mentre non assume rilievo la data della successiva variante del 22.5.1984, che ha riguardato in via esclusiva una modifica delle tramezzature ed una diversa ubicazione del parco giochi con un leggero incremento delle superfici, senza incidere sull’asservimento già considerato con l’originario titolo edificatorio.

Va in ogni caso soggiunto che la richiamata disciplina regionale va interpretata nel senso che la dichiarazione di asservimento è necessaria ai soli fini del rilascio della concessione edilizia mentre la situazione di asservimento si presenta alla stregua di qualità oggettiva il cui contenuto consiste in un vincolo automatico imposto all’area in relazione alla volumetria dalla stessa espressa.

Non rileva, poi, la circostanza che l’area in esame sia qualificata come edificabile dal piano regolatore, come attestato dal certificato di destinazione edilizia, in quanto la conformazione giuridica astratta impressa alla medesima in sede di pianificazione generale lascia impregiudicata l’esigenza di procedere ad una valutazione concreta delle potenzialità edificatorie ancora esprimibili dall’area in forza del compiuto della superficie e della cubatura dei fabbricati preesistenti. In sede di vaglio della domanda di titolo edificatorio il Comune, ferma la vocazione edificatoria dell’area sancita in sede di tipizzazione, ha correttamente rilevato che la volumetria relativa al lotto di proprietà dell’appellante era stata quasi completamente impegnata ai fini della realizzazione del prevedente fabbricato alla stregua dell’asservimento prima analizzato.

Si deve, quindi, escludere che il rilascio del certificato di destinazione edilizia abbia potuto generare una situazione di affidamento idonea ad incidere su una qualità oggettiva da apprezzare in relazione al pregresso utilizzo della volumetria di pertinenza dell’area in parola. Le considerazioni innanzi spese in ordine all’opponibilità di detta qualità oggettiva pubblicistica, inerente alla res, in caso di successivi trasferimento di qualsiasi tipo, evidenziano, infine, l’infondatezza del motivo di appello teso a mettere in luce la specificità del titolo d’acquisto, rappresentato dalla vendita giudiziaria nell’ambito di una procedura fallimentare.

3. L’appello va quindi respinto.

Le spese seguono la soccombenza nei termini in dispositivo specificati.

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