Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-06-24, n. 202104848
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Testo completo
Pubblicato il 24/06/2021
N. 04848/2021REG.PROV.COLL.
N. 07618/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7618 del 2020, proposto da A A B, O L, rappresentati e difesi dall'Avvocato O L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati A P, L C, G G e S P, domiciliato ex lege in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 1071/2020, resa tra le parti, concernente l’ottemperanza alla sentenza n. 8858/2014 del Tribunale di Bari – sezione lavoro.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021, svoltasi in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 37, il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e presenti, ai sensi di legge, mediante deposito di note di udienza, gli Avvocati delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con l’appello in esame i ricorrenti chiedono la riforma della sentenza in epigrafe con cui il TAR ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso per ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza n. 8858/2014 del Tribunale Bari - sezione lavoro (confermata dalla Corte di appello di Bari con sentenza n. 1988/2018) che aveva condannato l’INPS al pagamento di euro 134.558,25, oltre accessori, in favore del ricorrente Sig. B Angelo Antonio e alle spese di lite, nella misura di euro 4.500, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore Avv. Oscar L.
2.- La sentenza impugnata, distinguendo la posizione dei due ricorrenti, ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata allegazione da parte del Sig. A A B di valida procura speciale (che sarebbe palesemente generica, reca una firma autografa di “Angelo B” per cui non è dato sapere se sia o meno la stessa persona di “A A B”, non riporta la data di conferimento e non è autenticata con sottoscrizione del difensore).
La sentenza, inoltre, ha ritenuto infondata la pretesa dell’Avv. L, il cui credito sarebbe da ritenersi compensato col maggior credito vantato dall’ INPS nei suoi confronti (pari a 287.958,74 euro), credito non contestato in giudizio dall’interessato, con la conseguenza che è stata ritenuta dal TAR necessaria la preventiva chiarificazione in sede civile della effettiva attuale posizione di debito/credito fra l’Avv. L e l’INPS.
3.- Gli appellanti lamentano l’erroneità e ingiustizia della sentenza deducendo che il TAR, in violazione degli artt. 54, 55, 73 c.p.a., non avrebbe tenuto conto della memoria di replica prodotta dai ricorrenti, mentre avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la tardività del deposito della memoria di costituzione dell’INPS, pena la violazione del principio dispositivo del processo.
I ricorrenti deducono con altro motivo l’erroneità della sentenza impugnata in merito all’affermato difetto dello jus postulandi in quanto il TAR avrebbe dovuto rilevare la regolarità della procura rilasciata in calce al ricorso per ottemperanza e notificata in uno con esso, autenticata con firma telematica, del tutto valida nel contenuto rispetto al giudizio di ottemperanza che ha natura di giudizio di esecuzione, riferibile alla persona di A A B (come dimostra tra l’altro la correzione di errore materiale della sentenza n. 8854/2014 della cui ottemperanza trattasi, disposta dal Giudice del lavoro con provvedimento del 14 gennaio 2020, depositato in giudizio).
I ricorrenti avevano contestato in primo grado l’eccepito “abuso di azione” e il pagamento parziale di euro 40.000 in favore del Sig. B.
3.1. - Quanto al credito dell’Avvocato L e all’eccezione dell’INPS dell’impossibilità di ottemperarvi (per essere l’Istituto destinatario quale terzo debitore dell’Avv. L di un pignoramento esattoriale promosso ai sensi dell’art. 72 bis da Equitalia per il recupero di crediti sino alla concorrenza di euro 177.300,99 nei confronti dell’Avv. L, pignoramento esteso a tutti i crediti maturati anche anteriormente alla notifica dell’atto vantati dall’Avv. L nei confronti dell’INPS) e dell’impossibilità di disporre, quale terzo pignorato, delle somme staggite al fine di soddisfare il credito portato dal giudicato in epigrafe, il ricorrente in primo grado aveva rilevato che non è stata definitivamente acclarata l’efficacia del pignoramento esattoriale (RG 2313/2014) promosso da Equitalia ETR, essendo stata appellata la sentenza n. 1492/2019; mentre non pende attualmente alcun valido pignoramento presso terzi avendo, tra l’altro, la Commissione Tributaria centrale annullato tutte le cartelle esattoriali poste a base dei pignoramenti.
Secondo il ricorrente, l’INPS non ha esibito alcun titolo esecutivo ad eccezione delle sentenze del Tribunale di Bari nn. 1916,1917,1918 del 2018 appellate e, comunque, il ricorrente sarebbe creditore di somme maggiori nei confronti dell’INPS rispetto a quelle recate dalla sentenza della cui esecuzione si tratta.
Il TAR avrebbe dovuto limitarsi ad accogliere il ricorso sulla base del giudicato, precisando gli obblighi nascenti dalla sentenza, dopo aver