Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-10-04, n. 201304904
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Testo completo
N. 04904/2013REG.PROV.COLL.
N. 05355/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5355 del 2011, proposto da:
Gler s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avv. S G ed E G, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via di Monte Fiore, 22;
contro
Enel Green Power s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avv. M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Ara Coeli, 1; Geosistema s.r.l., Impresa Secco geom. Alfonso e Impresa Edile Da Dalt Andrea di Da Dalt Alessandro, tutte non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificato del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione I, 24 marzo 2011, n. 493, resa tra le parti, concernente appalti pubblici - esclusione da gare con procedura negoziata per lavori di disgaggio e consolidamento di pareti rocciose e di manutenzione impianti vari - aggiudicazione definitiva.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Enel Green Power s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2012 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Gattamelata e Marucchi per delega di Cardia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente società ha impugnato in primo grado i seguenti atti:
provvedimento di esclusione n. prot. Enel-EGP-09/01/2011-0000208, relativo alla “gara n. AER000038479 con procedura negoziata”, ricevuto via mail il 10 gennaio 2011; comunicazione di esclusione n. prot. Enel-EGP-24/01/2011-0001275, relativo alla “gara n. AEROOOO39313 del 15 dicembre 2010 con procedura negoziata”; comunicazione di esclusione n. prot. Enel-EGP-31/01/2011-0001735, relativo alla “gara n. AEROOOO39381 del 14 dicembre 2010 con procedura negoziata”; nota n. prot. Enel-EGP-28/01/2011-0001690, relativa alla gara n. AEROOOO38479 confermativa dell’esclusione; nota n. prot. Enel-EGP-31/01/2011-0001729, relativa alla gara n. AEROOOO39313 e confermativa dell’esclusione; nota prot. n. Enel-EGP-02/02/2011-0002018, relativa alla gara n. AEROOOO39381 e confermativa dell’esclusione; provvedimento di aggiudicazione definitiva condizionata n. prot. n. Enel-EGP-01/02/2011-0001837, relativo alla gara n. AEROOOO38479; nonché ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.
I provvedimenti impugnati riguardavano l’esclusione da altrettante procedure negoziate bandite da Enel Green Power ed aventi ad oggetto lavori di sgancio e consolidamento di pareti rocciose, di manutenzione, etc., da realizzarsi in corrispondenza di vari impianti localizzati entro i confini della regione Veneto.
Successivamente la stazione appaltante procedeva nell’iter delle ultime due gare in ordine di tempo, cosicché la società ricorrente si vedeva costretta a proporre motivi aggiunti avverso i conseguenti provvedimenti di aggiudicazione definitiva.
La ratio dell’esclusione, sviluppata compiutamente - almeno per la prima delle tre gare - solo in sede di risposta all’istanza ex art. 243 bis d.lgs. 163/2006, riposava nella presunta violazione dell’art. 38, comma uno, del codice: “Con riferimento alla vostra candidatura relativa alla gara in oggetto, vi comunichiamo l’esclusione dalla stessa ai sensi dell’articolo 38, comma uno, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006. Ed invero con sentenza della Corte di appello di Trento divenuta irrevocabile