Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-02-03, n. 202000828

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-02-03, n. 202000828
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000828
Data del deposito : 3 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2020

N. 00828/2020REG.PROV.COLL.

N. 01736/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2010, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il Cons. G O e uditi per le parti l’avv. A F T e l'avv. dello Stato Lucrezia Fiandaca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. L’appellante, finanziere presso il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Mantova, ha impugnato in primo grado lo specchio valutativo per il personale appartenente al ruolo Appuntati e Finanzieri redatto nei suoi confronti per il periodo di servizio dal 1 settembre 2003 al 18 marzo 2004 nella parte relativa all’attribuita qualifica finale di “Inferiore alla media” ed alle voci riferite alle qualità “Amor proprio e dignità personale”, “Sincerità, lealtà e rettitudine”, “Preparazione tecnico – professionale”, “Esecuzione degli ordini”, “Senso del dovere e della disciplina”, “Buon senso” e “Rendimento in servizio”.

Ha lamentato la erronea valutazione della situazione di fatto con riferimento al rendimento fornito nel periodo considerato, la illogicità e carenza di motivazione del provvedimento gravato. In particolare, ha ribadito di aver sempre svolto con correttezza le sue mansioni conseguendo valutazioni positive e ha sostenuto che il giudizio negativo sarebbe stato fondato su di un accadimento occorso in data 10 marzo 2004 che lo ha visto coinvolto nel reato di acquisto o ritenzione di effetti militari. Successivamente alla proposizione del ricorso, la Corte Militare di appello di Verona, con sentenza n. -OMISSIS-, depositata in data 19 maggio 2006, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato perché l’azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per difetto della richiesta di procedimento del comandante di corpo .

2. Il Tar, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso in considerazione degli elementi forniti dalla difesa erariale che hanno dimostrato che il soggetto in questione, nel periodo preso in considerazione dallo specchio valutativo impugnato, è stato più volte oggetto di richiami e destinatario di una sanzione disciplinare. Quanto al lamentato difetto di motivazione, ha rilevato che gli specchi valutativi sfuggono ad un obbligo puntuale e diffuso di motivazione.

3. Avverso la suddetta sentenza, il ricorrente ha proposto l’appello in esame che, con il primo motivo di gravame, lamenta l’eccesso di potere sotto plurimi profili e la violazione dell’articolo 97 Cost. In particolare, sostiene che non risulta provato quanto affermato dal primo giudice in ordine ai richiami verbali. La sanzione disciplinare irrogata, consistente in tre giorni di consegna ed un rimprovero, non sarebbe di per sé idonea a giustificare l’abbassamento del giudizio finale da “nella media” a “inferiore alla media”, tenuto conto della complessiva condotta del ricorrente. Certamente decisivo a tal fine sarebbe stato il procedimento penale a carico, seppure esso si sia concluso con una sentenza di assoluzione, di cui non si sarebbe tenuto conto. Lo specchio valutativo impugnato appare pertanto carente sotto il profilo motivazionale. Con il secondo motivo di gravame si lamenta l’eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà e illogicità in quanto vi sarebbe una sproporzione fra il giudizio formulato nello specchio valutativo impugnato e i precedenti giudizi.

4. E’ costituito nel presente giudizio il Ministero dell’Economia - Comando Generale della Guardia di Finanza che insiste per il rigetto dell’appello.

5. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie difensive.

All’udienza pubblica del 17 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. L’appello è infondato e deve essere respinto alla luce delle considerazioni che seguono.

6.1. Quanto al primo motivo, si deve osservare che è consolidato in giurisprudenza il principio in base al quale nel sistema di valutazione del personale militare, i giudizi formulati dai superiori gerarchici sono caratterizzati da un'ampia discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento della capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto;
essi pertanto, in quanto impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità entro i ristretti limiti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto. Nel caso di specie tali vizi debbono senz’altro doversi escludere alla luce di quanto adeguatamente provato dalla difesa erariale in ordine alla condotta tenuta dall’appellante nel periodo preso in considerazione dallo specchio valutativo impugnato. Invero, l’appellante risulta essere stato oggetto di diverse sanzioni disciplinari che, se pure di lieve entità, concorrono certamente, e in maniera autonoma, alla formazione del giudizio attitudinale e inducono questo Collegio a ritenere adeguatamente motivato il provvedimento gravato. Quanto alla vicenda penale che il ricorrente ritiene aver contribuito in maniera decisiva alla formazione del giudizio negativo, si deve osservare che la valutazione contestata non contiene alcun riferimento alle suddette vicissitudini, in ossequio ai principi giurisprudenziali e normativi secondo cui i comportamenti del militare non ancora sanzionati non possono influenzare le note caratteristiche. Per completezza deve essere comunque ribadito che l’intervenuta sentenza della Corte Militare di appello di Verona pronunciatosi sulla improcedibilità del processo penale, non è idonea di per sé ad influenzare, sia positivamente sia negativamente, il convincimento di questo giudice.

6.2. Quanto al secondo motivo con il quale si è rilevata la contraddittorietà del giudizio rispetto ai precedenti, deve essere osservato che i giudizi analitici e quello complessivo formulati di anno in anno nei confronti del personale militare, sono autonomi in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla pubblica amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell'Amministrazione stessa, alle autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera del militare, sicché la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato, con l'ulteriore conseguenza che il contrasto tra due valutazioni, l'una favorevole e l'altra sfavorevole, non è di per sé sintomatico di eccesso di potere;
in sostanza, la cadenza annuale delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema all'interno del quale il pur comprensibile affidamento del dipendente in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza attinti recede rispetto all'interesse pubblico cui è finalizzata la verifica;
interesse pubblico che è da ravvisarsi, alla stregua della normativa primaria e secondaria applicabile, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi, ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili;
in tale quadro di riferimento, le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica e ciò porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca ex se indice di contraddittorietà. Dalla evidenziata autonomia reciproca dei giudizi periodici deriva che, nel caso in esame, nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che negli anni precedenti il ricorrente aveva ottenuto giudizi migliori rispetto a quello contestato.

7. In conclusione, il giudizio espresso dalle autorità è la risultante della valutazione delle qualità complessive dimostrate dal ricorrente, in base ai principi di autonomia e indipendenza di cui godono le autorità giudicatrici nella redazione della documentazione caratteristica.

Alla luce delle suddette considerazioni, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.


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