Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-12-20, n. 201705977

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-12-20, n. 201705977
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201705977
Data del deposito : 20 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2017

N. 05977/2017REG.PROV.COLL.

N. 03159/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3159 del 2017, proposto da:
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P R in Roma, via Appia Nuova N. 96;

contro

Affas Onlus -OMISSIS-Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali, Asl To4, Consorzio -OMISSIS-, -OMISSIS-- non costituiti in giudizio;
Agenzia Tutela Salute (Ats) -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G A e F Faccioli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Tiziano N.108;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente richiesta di chiarimenti in merito alla sentenza TAR Brescia -OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Tutela Salute (Ats) -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Francesca Cucchiarelli su delega di C B e Arnaldo Del Vecchio su delega di G A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n.-OMISSIS-, il T di Brescia si è pronunciato sulla individuazione dell’Azienda sanitaria locale tenuta a farsi carico del pagamento della retta di ricovero di un disabile grave, ospite dal 2006 della comunità Socio Sanitaria sita in località -OMISSIS- e gestita dall’Affas Onlus di -OMISSIS-.

La struttura ospitante - nel dubbio circa la prevalenza del criterio della residenza attuale o pregressa del disabile - per ottenere il pagamento delle rette mensili si era rivolta sia alla Unità sanitaria di -OMISSIS-(nel cui territorio di competenza era localizzata l’attuale residenza del disabile), sia alla Unità sanitaria di -OMISSIS-(nel cui territorio era residente, in precedenza, il disabile).

Il T ha definito la controversia ordinando al Direttore Generale pro-tempore dell’Azienda sanitaria del -OMISSIS-di provvedere al pagamento.

3. Con successivo ricorso, la Affas Onlus -OMISSIS-ha nuovamente adito il T Brescia per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza della sentenza -OMISSIS-.

A tal fine ha osservato che la retta si compone sia della quota sanitaria che della quota sociale;
che la decisione del T ha stabilito che la quota socio-sanitaria, per competenza territoriale, è posta a carico dell’ASL di -OMISSIS-(e non di quella di -OMISSIS-);
dal che discenderebbe che la quota socio-assistenziale, sempre per competenza territoriale, sarebbe a carico del Comune di -OMISSIS-, quale ultima residenza dell’invalido.

Dunque, la ricorrente ha invocato chiarimenti in ordine al soggetto pubblico tenuto a provvedere al pagamento della quota sociale delle rette sostenute nel periodo di degenza dell’invalido presso la propria struttura di -OMISSIS--.

4. Il T adito - con la sentenza n. -OMISSIS-- ha ribadito che la questione affrontata nella sentenza n. -OMISSIS- (nel frattempo passata in giudicato) riguardava l’individuazione dell’Azienda sanitaria tenuta al pagamento delle spese sanitarie per il ricovero del disabile.

Ha inoltre aggiunto che dal tenore della pronuncia emerge con chiarezza che il soggetto debitore delle rette sanitarie è stato individuato nell’Azienda Sanitaria del --OMISSIS-;
e che ogni altra questione sollevata dalla ricorrente in sede di richiesta di chiarimenti - in particolare con riferimento alla individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle “rette sociali” - esula dal contenuto della pronuncia n. -OMISSIS-.

Dunque, per quest’ultima parte, la domanda di chiarimento non ha potuto trovare accoglimento, in quanto volta non già al conseguimento di una delucidazione in ordine alle modalità di ottemperanza del giudicato, ma ad una indagine di merito su profili non indagati in sentenza e, come tali, necessitanti dell’instaurazione di un autonomo ordinario giudizio di cognizione.

5. Nella presente sede agisce in appello il Comune di -OMISSIS-, per contestare la pronuncia n. -OMISSIS-, nella parte in cui questa, interpretando l’oggetto delle domande svolte nel precedente giudizio e il contenuto della sentenza azionata in ottemperanza, ha concluso che una parte delle pretese economiche dell’ANFFAS non avrebbe costituito oggetto di pronuncia e quindi esulerebbe dalla portata della sentenza n. -OMISSIS-.

Una tale statuizione è avvertita dalla parte appellante come potenzialmente pregiudizievole, poiché finirebbe per avvalorare una ricostruzione del dictum della sentenza n. -OMISSIS- tale da legittimare l’ANFFAS ad azionare in un separato giudizio pretese economiche per le quali la pronuncia n. -OMISSIS- avrebbe già escluso qualunque responsabilità dell’ente locale. Verrebbe in tal modo elusa la preclusione nascente dal giudicato formatosi sulla pronuncia n. -OMISSIS-.

6. Questi i motivi di appello dedotti:

I) Difetto di giurisdizione. Violazione degli artt. 5, 112, 276 e 386 c.p.c. e 7, 34, 76, 88, 112, 133 c.p.a. Motivazione insufficiente .

Affas ha proposto un’azione di accertamento avente ad oggetto un diritto di credito spettante all’assistito, del tutto esulante dalla giurisdizione del giudice amministrativo;

II) Violazione degli artt. 81, 100, 112, 276 c.p.c. e 7, 34, 76, 88, 133 c.p.a. . Violazione degli artt. 3, L 104/1992;
art. 3 septies del D.lgs 502/1992;
artt. 1-4, D.Lgs. 31-3- 1998 n. 109;
artt. 2, 18, 19,L. 8-11-2000 n. 328;
art. 7 della L.R. Lombardia n 3/2008;
art. 3, D.P.C.M. 14 febbraio 2001. Motivazione insufficiente
.

Viene eccepito il difetto di interesse e di legittimazione ad agire in capo ad Affas, avendo questa proposto, tramite la richiesta di chiarimenti in ottemperanza, un’azione di accertamento avente ad oggetto un diritto di credito spettante al disabile assistito. La stessa Afass ha infatti dedotto di aver già interamente percepito quanto dovuto per le prestazioni sanitarie, da parte dell’ASL di -OMISSIS-;
e, al contempo, non ha individuato il titolo che la legittimerebbe a richiedere il pagamento, in proprio favore, di un contributo comunale cui avrebbe diritto solo il soggetto disabile;

III) Violazione dell’art. 2909 c.c. Errata valutazione delle risultanze istruttorie. Difetto di motivazione .

Si contesta il capo di sentenza in cui il primo Giudice ha interpretato il contenuto della sentenza del TAR Brescia n. -OMISSIS-, giungendo a individuare l’ASL di -OMISSIS-come “ soggetto tenuto a provvedere al pagamento di rette sanitarie ”, e non come soggetto onerato di tutte le rette di degenza;
si contesta la sentenza anche nella parte in cui è giunta a ritenere che “ ogni altra questione sollevata dall’odierna ricorrente – in particolare con riferimento alla individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle “rette sociali” sostenute da Affas nel periodo di degenza del soggetto affetto da disabilità – esula dalla pronuncia n. -OMISSIS- ”.

A parere dell’appellante, il T avrebbe dovuto ritenere il punto in questione già coperto da giudicato, con individuazione dell’ASL di -OMISSIS-, oggi ATS -OMISSIS-, quale debitore dell’intero credito azionato dall’ANFFAS.

Il T, quindi, sarebbe giunto a valutare erroneamente il contenuto della pronuncia ottemperanda, per non avere esaminato le domande svolte dalle parti, cui tale pronuncia era volta a rispondere. Ove ciò avesse fatto, il primo Giudice si sarebbe avveduto che ANFFAS --OMISSIS-n aveva azionato una parte limitata del proprio credito o una “quota sanitaria”, come dedotto dall’appellata, ma l’intero credito per le rette di degenza del disabile, comprensivo di quanto dovuto per le prestazioni socio assistenziali.

Al contrario di quanto ritenuto nella sentenza -OMISSIS-, deve quindi concludersi che la pronuncia n. -OMISSIS- abbia individuato l’ASL di -OMISSIS-quale soggetto tenuto al pagamento della intera retta di degenza, comprensiva della quota socio - assistenziale;

IV) Violazione dell’art. 26 c.p.a. e degli artt. 91 e 92 c.p.c. Difetto di motivazione .

Si contesta la disposta compensazione delle spese del primo grado di giudizio, non sussistendo gli eccezionali presupposti normativi per farvi luogo.

7. Si è costituita in giudizio l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) -OMISSIS- (già Azienda Sanitaria Locale della provincia di -OMISSIS-), replicando alle deduzioni avversarie e chiedendone la reiezione.

A seguire, la parte appellante ha eccepito l’inammissibilità, ex. art. 104 c.p.a., delle produzioni documentali, delle deduzioni e delle domande nuove proposte dall’ATS -OMISSIS- con memoria di costituzione datata 8.11.2017.

8. A seguito dello scambio di memorie e repliche, la causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza del 14.12.2017.

9. Il primo motivo, inerente la carenza di giurisdizione, va disatteso.

L’azione intentata dalla Afass ai sensi dell’art. 112, 5 comma, c.p.a. e dalla quale è originato il giudizio poi definito con sentenza n. -OMISSIS-, prendeva le mosse da una asserita scarsa chiarezza della pronuncia oggetto di esecuzione, circa l’individuazione dell’ente locale tenuto al pagamento delle rette sociali sostenute dall’Afass nel periodo di degenza del disabile presso la residenza di -OMISSIS--.

La pronuncia del T ha ritenuto di rendere il chiarimento richiesto, ribadendo che il tenore della decisione “ non lascia dubbi di alcun genere, essendo chiaro che con essa è stata individuata nell’Azienda Sanitaria del -OMISSIS-il soggetto tenuto a provvedere al pagamento delle rette sanitarie oggetto del giudizio ”. Lo stesso T ha aggiunto che le ulteriori questioni oggetto di chiarimenti esulassero dai contenuti del giudicato, sicché la loro disamina avrebbe dato luogo ad un’azione di accertamento in una sede inappropriata (quella dei chiarimenti sull’ottemperanza).

Dunque, la domanda di Afass avanzava una legittima richiesta di chiarimenti circa il contenuto del giudicato, funzionale all’azione di recupero dell’importo dalla stessa ricorrente anticipato;
per converso, la valutazione di sostanziale infondatezza espressa dal T su una parte della domanda non refluisce sugli elementi qualificanti dell’azione i quali, come desumibili dall’atto che l’ha veicolata, afferivano a profili complessivamente riconducibili al disposto dell’art. 112, comma 5, c.p.a..

10. Circa la legittimazione e l’interesse ad agire, occorre rilevare che Afass ha agito quale creditrice della somma di €. 40.000,00, relativa alla quota sociale della retta di degenza.

Ache a voler ammettere che al contributo comunale avrebbe diritto solo il soggetto disabile, resta vero che Afass ha comunque un interesse alla individuazione del soggetto debitore, chiamato in ultima istanza a rifonderle l’onere sin qui sostenuto;
il medesimo interesse sussiste anche nell’ottica di un possibile esercizio, in via surrogatoria, della istanza di rimborso (art. 2900 c.c.).

11. Va respinto anche il terzo motivo di appello.

La sentenza -OMISSIS- è sufficientemente chiara nell’individuare il soggetto a cui porre in carico il pagamento della sola quota sanitaria, definendone la percentuale di compartecipazione.

E’ significativo, in tal senso, il fatto che la pronuncia disponga di decurtare dall’importo posto a carico della ASL quanto già versato dal disabile: tale precisazione prendeva spunto dagli esiti della istruttoria dalla quale era emerso che il sig. -OMISSIS-nell’anno 2006 si era fatto carico dell’intera retta, mentre dall’anno 2007 aveva versato per la quota assistenziale/alberghiera una somma corrispondente a €1.000,00 mensili, laddove l’ASL di -OMISSIS-aveva assunto il costo del medico di base, dei farmaci e delle prestazioni specialistiche e di laboratorio.

Sugli importi eccedenti la spesa sanitaria il T Brescia nulla ha disposto (ritenendoli implicitamente a carico di soggetti diversi dalla ASL).

Per il resto, tanto nella parte motiva, quanto nella parte dispositiva, gli unici riferimenti evincibili dalla sentenza hanno ad oggetto le spese sanitarie e a queste si riferisce la condanna dell’ASL --OMISSIS-a provvedere.

Su questa stessa linea interpretativa si è mossa la sentenza n. -OMISSIS-.

12. La reiezione dei motivi di appello consente di prescindere dalla eccezione sollevata dalla parte appellante in ordine all’asserita inammissibilità, ex. art. 104 c.p.a., delle produzioni documentali, delle deduzioni e delle domande nuove proposte dall’ATS -OMISSIS- con memoria di costituzione datata 8.11.2017.

13. Ache il quarto motivo, relativo alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado, non può essere accolto, in quanto la sentenza appellata ha dato atto della singolarità della questione – da intendersi come peculiarità e controvertibilità dei temi posti e delle istanze interpretative avanzate – tale da giustificare la compensazione delle spese di lite.

14. Le medesime considerazioni, pur a fronte di un esito di soccombenza opposto a quello determinatosi in primo grado, giustificano un’analoga misura di compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio.

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