Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-03-23, n. 202202109

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-03-23, n. 202202109
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202109
Data del deposito : 23 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2022

N. 02109/2022REG.PROV.COLL.

N. 01566/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 1566 del 2016 proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza - Comando interregionale Italia nord-occidentale in persona del legale Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A Vlumbo ed elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Medaglie d’oro, n. 86, presso la dott.ssa A R;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS-, sez. I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. G L;

Nessuno presente in udienza per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1 - Con atto notificato il 10 febbraio 2016 e depositato il 29 febbraio 2016 l’amministrazione appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS-, Sezione I, n. -OMISSIS-, depositata il 4 dicembre 2015 e resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, la quale ha accolto nei sensi di cui in motivazione e con condanna alle spese il ricorso (n. -OMISSIS-) proposto da sig. -OMISSIS- avverso la determinazione del 14 gennaio 2014 con la quale il Comandante interregionale della Guardia di finanza per l’Italia nord occidentale gli aveva inflitto la sospensione disciplinare dall’impiego per un mese.

Il ricorso di primo grado era articolato nei seguenti due motivi: “ 1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1375 del d.lgs. n. 66/2010: incompetenza;
2) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e illogicità, difetto di motivazione e violazione dell’art. 1355 del d.lgs. n. 66/2010 e dell’art. 97 Cost.
”;
esso è stato accolto per ravvisata assorbente fondatezza del primo motivo di censura, il quale aveva denunciato l’incompetenza del Comandante interregionale all’adozione dell’atto impugnato;
ciò in base all’assunto che, ai sensi dell’art. 1375 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010), all’adozione della impugnata sanzione disciplinare era competente non il Comandante interregionale della Guardia di finanza per l’Italia nord-occidentale bensì il Ministro della difesa o autorità da lui delegata.

L’appello ascrive alla pronuncia del Tar “ Violazione e falsa applicazione artt. 1357, 1375, 2149, 2135 c.o.m. nonché artt. 16, 17 d.lgs.165/2001 ”, affermando l’infondatezza della tesi del vizio di incompetenza della impugnata sanzione.

L’appellato ha depositato controricorso ribadendo la fondatezza della censura accolta dal Tar.

Il controricorso non ha riproposto le altre censure del primo grado.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022.

1.2 - L’appello è fondato.

La sentenza appellata, assorbiti gli altri motivi, ha accolto il ricorso introduttivo ravvisando nella contestata sanzione di stato un vizio di incompetenza.

In particolare il primo giudice ha rilevato che “ […] l’art. 1375 dello stesso d.lgs. n. 66/2010 dispone espressamente che “La potestà sanzionatoria di stato compete al Ministro della difesa o autorità militare da lui delegata ” e che […] … poiché non consta dagli atti di causa che il Ministro abbia delegato altre autorità militari all’esercizio della potestà sanzionatoria in questione, il provvedimento impugnato, essendo stato adottato dal Comandante interregionale anziché dal Ministro, risulta viziato da incompetenza relativa ”.

Ma, come rilevato nell’appello, l'art. 2149 del medesimo codice dell’ordinamento militare, recante " Disposizioni m materia di disciplina militare per il personale del Corpo della Guardia di finanza ", stabilisce al comma 2: " la potestà sanzionatoria di stato per il personale del Corpo della Guardia di finanza compete: a) al Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti degli ufficiali generali e colonnelli;
b) al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nei confronti del restante personale
";
ed altresì ai sensi dall'art. 2135 del medesimo codice dell’ordinamento militare restano ferme le competenze del Comandante generale della Guardia di finanza " in materia di adozione degli atti e provvedimenti di gestione del personale, in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ", e quindi anche la competenza a delegare il compimento di determinati atti.

Come pure correttamente rilevato dall’appello, il rapporto tra Comandante generale e Comandanti interregionali del Corpo della Guardia di finanza è da equiparare a quello tra dirigenti generali e dirigenti regolato dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, posto che, alla luce dell'art. 2 (“ Ordinamento generale ”) del d.P.R. n. 34/1999 sulla struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, il Comando generale si atteggia a ufficio dirigenziale generale nei confronti dei Comandi interregionali. I dirigenti generali, tra gli altri poteri e compiti, " adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi […] rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti " (art. 16, comma 1, lett. d), del citato decreto legislativo n. 165/2001) e " svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro " (art. 16, comma 1, lett. h), del medesimo decreto legislativo n. 165/2001);
i dirigenti poi " svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali " (art. 17 comma l, lett. c), del ripetuto decreto legislativo n. 165/2001).

Nella fattispecie vi era delega dal Comandante generale della Guardia di finanza ai Comandi interregionali, giusta la determinazione del Comandante generale n. 98635/08 del 26 marzo 2008, recante “ Elenco delle funzioni decisionali e di sottoscrizione delegate ai Comandanti interregionali ” e comprendente tra l’altro, al punto 10, la “ conclusione dei procedimenti disciplinari di stato, compresi quelli avviati direttamente dalle dipendenti Autorità competenti ” (confr. anche sul tema Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2020, n. 7865).

1.3 - Il controricorso sostiene che il Corpo della Guardia di finanza riceve il trattamento economico del Ministero dell’economia e delle finanze mentre per l’operatività del servizio dipende dal Ministero della difesa.

Ciò avverrebbe non soltanto in caso di concorso alla difesa militare o di concertazione nella scelta del Comandante generale, ma anche “ per quanto concerne la militarità del personale ”.

La sostituzione della competenza del Ministro della difesa con la competenza del Ministro dell’economia e delle finanze avverrebbe soltanto nelle fattispecie elencate nell’art. 2136 del codice dell’ordinamento militare, restando fuori da questa sostituzione le previsioni contenute nel Titolo IX del codice (“ Esercizio dei diritti ”).

Segnala in particolare il controricorso:

- il potere del Ministro della difesa di autorizzare la costituzione di associazioni fra militari, compresi quindi i finanzieri, e provvedimenti disciplinari in capo al personale;

- l’individuazione del Ministro della difesa quale autorità politica alla quale deve fare riferimento il COCER interforze, ivi compresa la Sezione Guardia di finanza.

Il controricorso inoltre riporta integralmente, a supporto della propria tesi, il testo dell’art. 10 del codice dell’ordinamento militare, sulle attribuzioni del Ministro della difesa.

Questi rilievi, a prescindere da ogni altra considerazione, sono infondati perché non considerano, né invero contestano specificamente, i puntuali e all’evidenza condivisibili riferimenti normativi indicati dall’Amministrazione appellante.

2.- L’appello va dunque accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, va respinto il ricorso di primo grado.

Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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