Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-03-23, n. 202202109

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-03-23, n. 202202109
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202109
Data del deposito : 23 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2022

N. 02109/2022REG.PROV.COLL.

N. 01566/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 1566 del 2016 proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza - Comando interregionale Italia nord-occidentale in persona del legale Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

il sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Veropalumbo ed elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Medaglie d’oro, n. 86, presso la dott.ssa Anna Rizzo;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS-, sez. I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. Giancarlo Luttazi;

Nessuno presente in udienza per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1 - Con atto notificato il 10 febbraio 2016 e depositato il 29 febbraio 2016 l’amministrazione appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS-, Sezione I, n. -OMISSIS-, depositata il 4 dicembre 2015 e resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, la quale ha accolto nei sensi di cui in motivazione e con condanna alle spese il ricorso (n. -OMISSIS-) proposto da sig. -OMISSIS- avverso la determinazione del 14 gennaio 2014 con la quale il Comandante interregionale della Guardia di finanza per l’Italia nord occidentale gli aveva inflitto la sospensione disciplinare dall’impiego per un mese.

Il ricorso di primo grado era articolato nei seguenti due motivi: “ 1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1375 del d.lgs. n. 66/2010: incompetenza; 2) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e illogicità, difetto di motivazione e violazione dell’art. 1355 del d.lgs. n. 66/2010 e dell’art. 97 Cost. ”; esso è stato accolto per ravvisata assorbente fondatezza del primo motivo di censura, il quale aveva denunciato l’incompetenza del Comandante interregionale all’adozione dell’atto impugnato; ciò in base all’assunto che, ai sensi dell’art. 1375 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010), all’adozione della impugnata sanzione disciplinare era competente non il Comandante interregionale della Guardia di finanza per l’Italia nord-occidentale bensì il Ministro della difesa o autorità da lui delegata.

L’appello ascrive alla pronuncia del Tar “ Violazione e falsa applicazione artt. 1357, 1375, 2149, 2135 c.o.m. nonché artt. 16, 17 d.lgs.165/2001 ”, affermando

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