Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-06-06, n. 202204582

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-06-06, n. 202204582
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204582
Data del deposito : 6 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2022

N. 4582/2022REG.PROV.COLL.

N. 03922/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3922 del 2016, proposto da
Virgin Radio Italy Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Saolini in Roma, viale dei Parioli 27;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ispettorato Territoriale Sardegna, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01954/2016;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2022 il Cons. D P e udito per la parte appellante l’avvocato Rossignoli Marco, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza mediante utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorso in appello in esame era proposto da Virgin Radio Italy SPA avverso la sentenza del TAR per il Lazio, Sezione Seconda, 11 febbraio 2015, n. 1954, che rigettava il ricorso per l’annullamento del provvedimento prot. 69547III/PTZ emesso dal Coordinatore dell’Ispettorato Territoriale per la Sardegna del Ministero delle Comunicazioni con il quale si contestava alla società la legittimità dell’impianto ubicato in località Monte Oro ai sensi dell’art. 32 della L. 223/1990, dell’art. 1, comma terzo, della L. 482/1992 e dell’art. 2, comma terzo, della L. 422/1993. In caso di inottemperanza si intimava entro 15 giorni la disattivazione dell’impianto. Al contempo il provvedimento revocava l’autorizzazione provvisoria alla modifica di frequenza di detto impianto da 101,000 MHZ a 101, 700 MHZ.

2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar riteneva infondato il ricorso e pertanto lo respingeva.

In particolare, dalla sentenza gravata emerge che:

-non è fondata la censura di incompetenza dell’Ispettorato territoriale ad adottare l’atto in questione;

-sono infondate le censure che vertono sull’errore nei presupposti di fatto e sulla contraddittorietà tra provvedimenti;

3. La ricorrente in prime cure appellava la sentenza pronunciata dal Tar e con due motivi ne deduceva l’erroneità e l’ingiustizia, riproponendo inoltre il secondo motivo di ricorso in primo grado per carenza di motivazione.

4. Il Ministero dello Sviluppo Economico si costituiva in giudizio e resisteva all’appello.

5. All’udienza di smaltimento del 30 maggio 2022 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. La società ricorrente è titolare di una concessione radiofonica nazionale come da decreto del Ministro P.T. in data 28.2.1994.

Tra gli impianti eserciti dalla ricorrente rientra quello ubicato in loc. Monte Oro, originariamente operante sul 101.000.MHZ. e, a seguito di autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale Sardegna, operante a 101.700 MHZ.

Quest’ultimo fu acquistato dalla società appellante in data 30.9.1998. A sua volta la società alienante Radio Macomer Centrale di M R&C. s.n.c. l’aveva acquisito con scrittura privata in data 30.3.1995 dalla TCO Sardegna (proprietaria di Radio Azzurra) che eserciva l’impianto ex art. 32, comma terzo, della l. 223/1990.

2. Ai fini di analisi del caso di specie occorre fare preventivo riferimento alla normativa rilevante che di seguito si riporta.

Il citato art. 32 della l. 223 del 1990, nel fornire la disciplina dell’Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio, così recita:

1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza di settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' ammessa modificazione della funzionalita' tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1 ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomucazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilita' elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private gia' esistenti. Sono altresi' ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.

3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicazione comtenente i dati e gli elementi previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984.

4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per le illuminazioni dell'area di servizio e del bacino.

5.L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissione consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizioni di segnali esteri” .

2. Con riferimento al vizio di incompetenza, parte appellante con un primo motivo censura la sentenza per non aver rilevato che il provvedimento impugnato si sostanzia in un provvedimento di revoca del titolo concessorio relativamente all’esercizio dell’impianto in questione.

Il provvedimento impugnato, emanato dall’Ispettorato Territoriale Sardegna, inciderebbe sulla validità della concessione delle danti causa alla ricorrente, invadendo la sfera di competenza del Ministero per le Comunicazioni. Quest’ultimo infatti è competente ad adottare tutti i provvedimenti di rilascio, diniego e modifica delle concessioni.

Secondo il Tar invece l’organo periferico non ha disposto la revoca della concessione bensì soltanto la disattivazione di un singolo impianto ripetitore e nel rispetto dei poteri di vigilanza previsti all’art. 10 del d.P.R. 166 del 1995.

Sulla base di tale assunto il Tar esclude che il provvedimento impugnato interferisca nell’esercizio dell’autonomia negoziale delle emittenti, rappresentando esplicazione del potere amministrativo rimesso agli organi periferici alla luce del divieto di interferenze e disturbi nelle telecomunicazioni.

La società., invece, ritiene che la disattivazione dell’impianto comporta la perdita del diritto di operare su una determinata frequenza in una determinata area con una conseguente riduzione della concessione e delle assegnazioni frequenziali.

Dunque la società ritiene di essere formalmente destinataria della concessione ma che non è esercitabile in concreto in quanto non è operante l’area di servizio dell’impianto. La fattispecie dunque versa in un’ipotesi di revoca del titolo concessorio relativamente all’esercizio dell’impianto in oggetto e pertanto si ritiene fondata la censura di incompetenza dell’Ispettorato che con il suo provvedimento incide sulla concessione.

6. Con riferimento alla contraddittorietà della sentenza e all’errore nei presupposti parte appellante censura la sentenza nella parte in cui non rileva la contraddittorietà del provvedimento impugnato con i precedenti atti assunti dall’Amministrazione.

In particolare, secondo il TAR non rileva la connessione con i provvedimenti concessori rilasciati alle danti causa della società alla luce della condizione contenuta allo stesso art.32, secondo periodo del primo comma. Inoltre, il richiamo all’impianto contenuto nei relativi decreti di concessione non costituisce un riconoscimento della legittimità del medesimo, rispetto alla cui esistenza alla data indicata dalla legge, per di più, parte ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova.

Parte appellante invece, osserva che il vizio di contraddittorietà è da leggersi alla luce del combinato disposto dell’art. 32, comma 1 e comma 3, della l. 223 del 1990 e dell’art. 1, comma 3, della l. 17 dicembre 1992, n. 482.

Quest’ultimo prevede che i destinatari di concessioni di radiodiffusione sonora possono operare con gli impianti di radiodiffusione e i collegamenti eserciti alla data del rilascio delle concessioni purché censiti secondo quanto previsto dalla l. 223 del 1990.

Rispetto al caso di specie, l’impianto al 24 agosto 1990 era stato oggetto di censimento e ciò ne testimonia l’esistenza, oltre la propedeuticità al rilascio della concessione.

7. L’appello è infondato.

7.1 Con riferimento al primo motivo, preliminarmente occorre osservare la differenza tra i due poteri che vengono in rilievo.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa il potere di disattivazione dell'impianto di radiodiffusione è previsto per eliminare interferenze, disturbi e modifiche tecniche sostanziali e, quale potere degli organi periferici del Ministero è disciplinata dall'art. 3 n. 4, del decreto concessorio.

La disattivazione incide infatti sul mero esercizio dell’attività.

Il potere di revoca delle concessioni, invece, trova il suo fondamento nei consueti presupposti di riesame d'opportunità del provvedimento originario. La revoca così incide sull'atto-fonte che costituisce la posizione giuridica dell'impresa concessionaria. (Consiglio di Stato sez. III, 03/02/2015, n.522;
Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 345).

Da quanto premesso consegue che la censura sulla incompetenza dell’Ispettorato non può essere accolta.

7.2 Con riferimento al secondo motivo di appello, si osserva che, come detto dal TAR, l’avvenuto censimento non testimonia un’effettiva operatività dell’impianto di Monte Oro o la sua esistenza ai sensi dell’art. 32 della l. 223 del 1990, né il richiamo fatto nella concessione può costituire riconoscimento della legittimità.

7.3. Infine la società appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene carente la motivazione rispetto al secondo motivo di ricorso di primo grado.

In particolare, si ritiene che l’Amministrazione sia incorsa nella violazione dell’art. 1, comma 13, della l. 650/1996, che permette ai concessionari per la radiodiffusione sonora di operare acquisizioni di impianti o rami d’azienda da altri concessionari per la radiodiffusione.

Anche tale censura è destituita di fondamento, assumendo rilievo dirimente la qualifica e gli effetti dell’atto impugnato in prime cure di disattivazione, nei termini sopra chiariti. Invero, come chiarito dalla difesa erariale, il provvedimento non si pone in contrasto con il decreto di concessione rilasciato a favore di Radio Macomer Centrale di Melis R. &
C. s.n.c.. in quanto anche lo stesso era condizionato alla legittima dichiarazione degli impianti.

Il provvedimento impugnato non ha ad oggetto né contesta la legittimità della compravendita intercorsa tra l’emittente Finwork Finanziaria Italia spa e Radio Macomer Centrale di M R &
C. s.n.c., con cui la prima acquistava l’impianto in questione conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 13, della legge 650/96. Esso, di fatto, non ha riguardo al trasferimento operato, ma alla legittimità dell’esercizio del medesimo.

Inoltre, pur a seguito del trasferimento, l’impianto non è stato successivamente inserito in alcuna altra concessione, né di Radio Macomer Centrale né di Finwork Finanziaria Italia, con la conseguenza che non sarebbero potuti risultare specifici provvedimenti di revoca parziale della concessione.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto.

Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come dispositivo, seguono la soccombenza.

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