Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-05-18, n. 202203922
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Testo completo
Pubblicato il 18/05/2022
N. 03922/2022REG.PROV.COLL.
N. 00354/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2022, proposto dal Comune di San Rufo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
i signori U S e A S, rappresentati e difesi dall’avvocato R A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 2911 del 27 dicembre 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori U S e A S;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2022 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge all’esame del Consiglio di Stato l’appello proposto dal Comune di San Rufo avverso la sentenza n. 2911 del 27 dicembre 2021 del T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno.
2. In primo grado, con il ricorso introduttivo del giudizio, sono state proposte le seguenti domande:
a) la domanda di annullamento della determinazione n. 146 del 13 dicembre 2017, di esproprio del terreno ubicato nel Comune di San Rufo, al foglio n. 17 particella n. 1257 (ex 158);
b) la domanda di annullamento della nota del 29 dicembre 2017, prot. n. 6.351, a firma del Sindaco e del Segretario comunale del Comune di San Rufo, con la quale si dava atto dell’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale dell’area identificata foglio n. 17 particella n. 1257 (ex 158) e dell’impossibilità di reperire tutta la documentazione amministrativa relativa, a causa di una serie di vicende quali la demolizione dell’originaria casa comunale a seguito del sisma del 1980 e dell’allagamento dell’archivio comunale avvenuto nel 2010;
c) la domanda di declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di San Rufo sull’atto di significazione e diffida del 24 novembre 2017, con la quale si è domandata l’immediata restituzione dei suoli di proprietà dei deducenti, previo abbattimento delle opere illegittimamente eseguite, il pagamento di quanto dovuto per l’illegittima occupazione di detti beni oppure, in alternativa, di valutare “ possibili soluzioni da ultimo delineate dall’art. 42 bis del Testo unico espropri ”;
d) la domanda di accertamento “ dell’obbligo di provvedere in relazione all’istanza, mediante l’emissione di un provvedimento espresso a provvedere all’immediata restituzione dei suoli previo abbattimento delle opere illegittimamente eseguite e riduzione allo stato quo ante ” oppure all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001.
2.1. Con i successivi motivi aggiunti, depositati in data 26 marzo 2018, gli interessati proposto la domanda di annullamento:
a) della determinazione n. 29 del 19 febbraio 2018, con la quale il Comune ha ritirato in parte qua la determinazione n. 146 del 13 dicembre 2017, di esproprio del terreno ubicato nel Comune di San Rufo, e ne ha sostituito il dispositivo statuendo l’acquisizione “ al patrimonio comunale, a seguito di accertamento in via amministrativa della proprietà in capo al Comune di San Rufo (Sa)… ”.
b) della delibera n. 44/1968, “ mai conosciuta e/o trasmessa dal Comune di San Rufo ”;
c) di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale “ che in ogni caso possa arrecare nocumento ai diritti dei ricorrenti ” fra i quali: a) il mandato di pagamento n. 163 del 17 ottobre 1969 di £ 1.037.920 rilevato dal responsabile dell’aerea tecnica dagli atti amministrativi e dai registri contabili (Mastro Contabilità) del Comune; b) la delibera di giunta comunale n. 103 del 6 giugno 1969 depositata solo in stralcio; c) la delibera n. 26 del 20 marzo 1970; d) la delibera di giunta comunale n.111 dell’8 luglio 1969; e) la delibera di giunta comunale n. 54 del 20 maggio 1970.
3. Si riassumono i fatti salienti della controversia.
3.1. I ricorrenti in primo grado hanno dedotto di essere proprietari iure hereditario , giusta dichiarazione di successione, del terreno, sito in agro di San Rufo, catastalmente identificato al foglio 17, p.lla 158.
3.2. Intorno alla metà degli anni ’60 del secolo scorso, fu intrapreso un procedimento espropriativo avente ad oggetto quest’area, per la realizzazione di lavori pubblici, finalizzati alla costruzione di un edificio scolastico, che i ricorrenti hanno dedotto non essere mai stata portata a compimento, mediante l’emanazione del decreto di esproprio.
3.3. Con la nota del 30 novembre 2017, i ricorrenti presentavano al Comune di San Rufo una diffida, con cui chiedevano di provvedere “ all’immediata restituzione dei suoli di proprietà dei deducenti ”, previa riduzione in pristino e pagamento delle somme spettanti per l’occupazione asseritamente illegittima oppure di valutare l’emanazione del provvedimento di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001.
3.4. Con la determina del 13 dicembre 2017 n. 146, il Comune ha emanato il decreto di esproprio dell’area e di sua acquisizione al patrimonio comunale.
3.5. Gli interessati proponevano, dunque, ricorso innanzi al competente T.a.r., proponendo le domande enumerate al paragrafo “2.” della motivazione di questa sentenza.
3.6. Il Comune ha emanato un nuovo provvedimento, del 19 febbraio 2018 n. 29, con il quale, a parziale rettifica del precedente provvedimento, si dava atto che l’area risultava essere stata acquisita al territorio comunale, in ragione della “ compravendita ad un prezzo concordato per la porzione di terreno sul quale è stata poi realizzato l’edificio scolastico ”, e si procedeva all’“ accertamento in via amministrativa della proprietà in capo al Comune di San Rufo ” (pag. 3 della determinazione n. 29 del 19 febbraio 2018).
3.7. Successivamente all’emanazione del suddetto ulteriore provvedimento, gli interessati proponevano un ricorso per motivi aggiunti, per impugnare la determinazione n. 29 del 19 febbraio 2018, avente ad oggetto “ Acquisizione al Patrimonio Comunale terreno acquistato da S U sul quale è stato realizzato l’Edificio Scolastico in contrada Fontana Vaglio. Riformulazione e rettifica determina n. 146/288 del 13 dicembre 2017 ”.
3.8. Si è costituito in giudizio il Comune, per resistere alle impugnazioni proposte, formulando, in via pregiudiziale, diverse eccezioni di rito, e proponendo la domanda riconvenzionale per sentire dichiarare l’acquisizione della proprietà del bene o per il tramite di un intervenuto accordo di cessione del bene oppure per usucapione.
4. Con la sentenza n. 2911/2021, il T.a.r., in via pregiudiziale:
a) ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune e argomentata anche in ragione della spiegata “domanda” riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione sul fondo;
b) ha respinto l’eccezione di usucapione, facendo riferimento a quella giurisprudenza che non riconosce all’occupazione senza titolo, l’idoneità ad essere possesso valido ad usucapire;
c) ha respinto l’ulteriore eccezione di difetto di giurisdizione, basata