Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-04-02, n. 202002226
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Testo completo
Pubblicato il 02/04/2020
N. 02226/2020REG.PROV.COLL.
N. 08937/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8937 del 2018, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n.-OMISSIS-, resa tra le parti, concernente diniego sull'istanza di trasferimento presso altra sede di servizio ai sensi dell'art.33 l. 104/1992
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2020, il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti l’avvocato G F C e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni.
FATTO e DIRITTO
1. Un carabiniere, in servizio presso il Comando Legione Carabinieri Emilia – Romagna, in servizio a -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento con il quale, in data 15 luglio 2016, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, gli ha negato il trasferimento chiesto, ai sensi dell’art. 33 della l. n. 104 del 1992, per assistere la madre, disabile al 100%, residente in provincia di Lecce.
2. Il provvedimento impugnato ha fondato il diniego:
a) sulla presenza di parenti e affini entro il terzo grado nel luogo di residenza del disabile e sull’assenza di prova oggettiva circa l’impossibilità degli stessi di prestare l’assistenza, anche in collaborazione tra di loro; b) sulla considerazioni che seguono: - la movimentazione del militare andrebbe ad aggravare ulteriormente la situazione organica del reparto di appartenenza, allo stato con un deficit di organico pari a 3 nei ruoli Mar/BAC; - la situazione organica del Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna registra un deficit organico nei ruoli BAC superiore in percentuale a quello del Comando legione Carabinieri Puglia (rispettivamente - 9,97% contro - 4,08%).
3. Il T.a.r., con la sentenza n. -OMISSIS-, ha ritenuto il provvedimento legittimo ed ha rigettato il ricorso perché:
a) è stata accertata l’esistenza di altri congiunti del soggetto tutelato, ai sensi della l. n. 104 del 1992, che possono assisterlo;
b) l’amministrazione ha attendibilmente documentato che la sede regionale, “Legione Emilia – Romagna” ove il Carabiniere presta servizio versa in situazione di carenza di organico, nella