Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-06, n. 202302295
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Testo completo
Pubblicato il 06/03/2023
N. 02295/2023REG.PROV.COLL.
N. 06107/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6107 del 2016, proposto dalla Porto Livorno 2000 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato P B, con domicilio eletto presso lo studio Srl Grez e associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
l’Autorità Portuale di La Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L C, G P e G T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, via Tagliamento, n. 14;
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
- della Speter S.p.a., del Consorzio Discover La Spezia e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Livorno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
- dell’Autorità Portuale di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Liguria n. 37 del 14 gennaio 2016, resa tra le parti, concernente le nuove regolamentazioni relative al traffico crocieristico, l’occupazione temporanea area marittima da destinare a parcheggio mezzi per operazioni di imbarco/sbarco ed il risarcimento dei danni consequenziali.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di La Spezia, del Ministero della difesa e dell’Autorità Portuale di Livorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 gennaio 2023 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti, in collegamento da remoto, gli avvocati Bassano e Taccogna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n.1365/2013, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. per la Liguria, la Porto Livorno 2000 S.r.l. (di seguito anche la società) aveva chiesto l’annullamento:
a ) dell’ordinanza n. 20/2013 del 5 aprile 2013 con la quale il Presidente della Autorità Portuale di La Spezia ha riservato “ stalli di parcheggio interni alla recinzione portuale ” su un’area di 485 mq. al “ parcheggio dei mezzi dei passeggeri destinati all’imbarco di navi da crociera ormeggiate al molo Garibaldi con attività di accoglienza svolta in via temporanea e sperimentale dal Consorzio Discover La Spezia ”;
b ) dell’ordinanza n. 21/2013 del 5 aprile 2013 con la quale il Presidente della Autorità Portuale di La Spezia ha affidato al Consorzio Discover La Spezia “ il coordinamento delle attività logistiche per la cura, l’ospitalità e l’accoglienza dei passeggeri destinati all’ imbarco/sbarco sulle navi da crociera che ormeggiano al molo Garibaldi ”;
c ) dell’ordinanza n. 22/2013 del 5 aprile 2013 con la quale il Presidente dell’Autorità Portuale ha riservato “ ad uso promiscuo crociere/terminal multiporpose all’esercizio dell’attività di terminal crocieristico la nuova banchina lato ovest del molo Garibaldi (circa mt. 400) e relativa area (c.a. mq. 15.090) ” nonché “ la banchina del molo Garibaldi lato ovest verso testata molo (c.a. mt. 175) e relativa area (c.a. mq. 2590) ” prevedendo che “ l’attività terminalistica e di security viene svolta da Speter spa” determinando l’applicazione a passeggero della “tariffa per ogni ormeggio di navi da crociera ”;
d ) della “ deliberazione del Presidente dell’Autorità Portuale nr. 82/2011 del 30.12.2011 in base alla quale l’occupazione temporanea dello specchio acqueo e del suolo demaniale marittimo pubblico di competenza dell’Autorità Portuale per periodi fino a 30 giorni è regolata senza formalità istruttorie con l’emissione di apposite ordinanze ex art. 59 comma 1 punto 10 del Regolamento di esecuzione del c.d.n. ”;
e ) del “ verbale in data 18.3.2010 ” e dei presupposti atti e provvedimenti amministrativi “ con i quali sono state consegnate alla società Speter spa al solo fine dell’esercizio immediato, ancorché provvisorio e temporaneo, dell’attività di terminal crocieristico ” le nuove banchine dell’accosto ovest al molo Garibaldi e di ogni altro atto, anche istruttorio, e provvedimento presupposto o consequenziale o che abbia dato continuità nel tempo ai provvedimenti impugnati.
Quanto ai motivi aggiunti depositati il 6 novembre 2014:
f ) dei provvedimenti amministrativi con i quali l’Autorità Portuale di La Spezia si è determinata a stipulare con la Direzione di Commissariato Militare Marittimo di La Spezia il contratto di permuta n. 76 del 27 maggio 2013 ed il successivo contratto di permuta n. 95 del 9 aprile 2014;
g ) dei provvedimenti con i quali l’Autorità Portuale di La Spezia ha poi sub-concesso/sub-locato e/o assegnato gli accosti del molo Varicella ad armatori delle navi da crociera o loro agenti ed ha regolato i rapporti economici con gli assegnatari, nonché degli atti e provvedimenti con i quali ha disciplinato gli adempimenti di safety e di security per i passeggeri che imbarcano/sbarcano al Molo Varicella e per le navi da crociera che vi accostano e di ogni altro atto , anche istruttorio, e provvedimento presupposto o consequenziale o che abbia dato continuità nel tempo ai provvedimenti impugnati;
Quanto ai motivi aggiunti depositati il 10 aprile 2015:
h ) della “ deliberazione del Presidente dell’Autorità Portuale nr.82/2011 del 30.12.2011 in base alla quale l’occupazione temporanea dello specchio acqueo e del suolo demaniale marittimo pubblico di competenza dell’Autorità Portuale di La Spezia per periodi fino a 30 giorni è regolata senza formalità istruttorie con l’emissione di apposite ordinanze ex art. 59 comma 1 punto 10 del Regolamento di esecuzione del c.d.n. ”;
i ) del “ verbale in data 18.3.2010 ” - e dei presupposti atti e provvedimenti amministrativi - “ con il quale sono state consegnate alla società Speter spa al solo fine dell’esercizio immediato, ancorché provvisorio e temporaneo, dell’attività di terminal crocieristico ” le nuove banchine dell’accosto ovest al molo Garibaldi;
Quanto ai motivi aggiunti depositati l’11 giugno 2015:
l ) degli atti amministrativi con i quali l’Autorità Portuale di La Spezia ha poi sub-concesso/sub-locato e/o assegnato gli accosti del molo Varicella ad armatori delle navi da crociera o loro agenti senza apparentemente regolare i rapporti economici con gli assegnatari.
2. Giova precisare, in ordine alle coordinate fattuali della vicenda, che:
- la società Porto Livorno 2000 S.r.l. veniva costituita nell’anno 1997 dalla Autorità Portuale di Livorno “ allo scopo di perseguire le finalità previste dall'art. 20 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 ” e per assumere “ l’esercizio delle attività portuali e ricettive conseguenti, connesse o complementari al traffico passeggeri da e per il porto di Livorno ” anche “ con l’utilizzazione delle infrastrutture e degli altri beni provenienti dalla dismissione delle attività operative dell'Organizzazione Portuale — Azienda Mezzi Meccanici ”;
- dopo la costituzione della società, l’Autorità Portuale di Livorno assentiva in concessione alla Porto di Livorno 2000, ai sensi dell’art. 36 cod. nav., la Stazione Marittima e le aree demaniali, con successivo rinnovo per la durata di quindici anni, a decorrere dall’anno 2004. Sicché, dalla sua costituzione, la Porto Livorno 2000 subentrava nell’organizzazione e nell’esercizio, per l’intero porto di Livorno, dei “ servizi di interesse generale ” di cui all’art. 6 lett. c) L. 84/94 per la “ gestione della Stazione Marittima ” ed il “ supporto ai passeggeri ”;
- la società realizzava cospicui investimenti per la realizzazione delle strutture di accoglienza dei traffici crocieristici nel porto di Livorno. Ad onta della prenotazione, da parte degli armatori, degli accosti delle loro navi in numero pari ai livelli del 2012, agli inizi di marzo del 2013, le compagnie Carnival e Royal Caribbean comunicavano alla Porto Livorno 2000 S.r.l. la soppressione degli accosti per le date previste a decorrere dal 7 aprile, rappresentando che le navi avrebbero fatto scalo nel porto di La Spezia;
- la società apprendeva che dall’aprile del 2013 le navi da crociera dei gruppi armatoriali Carnival e Royal Caribbean scalavano abitualmente alle banchine del molo Garibaldi nel porto commerciale di La Spezia e che, in caso di concomitanza di accosti di più navi nello stesso giorno, alcune di queste venivano dirottate per lo sbarco ed il reimbarco dei passeggeri al molo “ Varicella ”, collocato all’interno dell’arsenale militare ed in concessione al Ministero della difesa;
- il 6 settembre 2013 la società