Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-05-29, n. 202305238

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-05-29, n. 202305238
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305238
Data del deposito : 29 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2023

N. 05238/2023REG.PROV.COLL.

N. 03619/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3619 del 2021, proposto da
Sviluppo e Gestione Immobiliare 2010 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A N C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandra Nli in Milano, via E. Visconti Venosta n.4;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, G L, A M, A M A, A M P, M L B ed E M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G L in Roma, via Polibio n. 15;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 2391/2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2023 il Cons. Ulrike Lobis e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso

- che con il ricorso in primo grado sono stati impugnati da Sviluppo e Gestione Immobiliare 2010 S.r.l. (SGI srl ): (i) il provvedimento n. 824807 del 18 Dicembre 2012, con cui il Dirigente del Servizio Monitoraggio del Territorio del Comune di Milano ha negato il permesso di costruire a sanatoria di una antenna per telecomunicazioni in Milano - via Valenza n. 5, (ii) la comunicazione di avvio del procedimento a data 8 Ottobre 2012, (iii) il parere reso dalla Commissione per il Paesaggio in data 6 Settembre 2012;

- che il TAR della Lombardia con sentenza n. 2391/2020 ha respinto il ricorso in quanto:

- anche se la delibera regionale che ha apposto il vincolo (D.G.R. n. 5 del 30.12.1994) ha consentito la realizzazione del Piano di Recupero, l’opera oggetto del presente giudizio non era tuttavia prevista nello stesso, essendo pertanto in contrasto con il vincolo;

- l’istituto del silenzio assenso non trova applicazione in relazione alle istanze di sanatoria inerenti ad immobili vincolati, come ha avuto luogo nel caso di specie;

- il provvedimento impugnato non si è limitato a rilevare l’incompatibilità dell’opera con la normativa urbanistica, avendone invece accertato in concreto il suo impatto sull’ambiente circostante, ritenendo che l’abuso commesso fosse incompatibile con i valori paesaggistici in cui si trova;

- che avverso la sentenza è stato proposto appello basato sui seguenti motivi:

(1) erroneità per violazione e falsa applicazione l. 47/85 - l. 1439/39 - d lgs.42/2004 –errore sui presupposti e travisamento

(2) erroneità per violazione e falsa applicazione l.47/85

(3) violazione e falsa applicazione d. lgs. 259/2003 ed erroneità della decisione per carenza di motivazione e travisamento;

- che il Comune di Milano si è costituito con atto depositato il 26.4.2021, chiedendo il rigetto dell’appello;

- che con ordinanza cautelare n. 1170/2022 è stata respinta l’istanza cautelare essendo stata accolta, lo stesso giorno, con ordinanza cautelare n. 1172/2022, la domanda cautelare proposta in relazione alla sentenza del

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