Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-07-06, n. 201603000
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N. 03000/2016REG.PROV.COLL.
N. 00296/2015 REG.RIC.
N. 00224/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 296 del 2015, proposto dalla Provincia di Barletta, Andria e Trani, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. G R N, con domicilio eletto presso il signor A P in Roma, via Cosseria, n. 2;
contro
La s.r.l. Bleu, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati B A P e L D T, con domicilio eletto presso il signor A P in Roma, via Cosseria, 2;
la Regione Puglia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia,
l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia - Dipartimento Provinciale Bat,
l’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;
il Comune di Canosa di Puglia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Didonna, con il quale è elettivamente domiciliato presso il signor Gennaro Ermanno Arbia in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 80;
il Comune di Minervino Murge, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Cocola, con domicilio eletto presso la signora Margherita Rafaniello in Roma, via Oriolo Romano, n. 59;
l’Autorità di Bacino della Puglia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato
ope legis
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
i signori G B, A C, P U, W D L, A C, Camillo D'Alessandro, G M, A L, Diletta D'Alessandro, S D T, L S, C F, A S, A F, A P, G D B, G D, L A, S M, P T e M C, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Valentino Sisti e N A S, con domicilio eletto presso il signor Francesco A. Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 224 del 2015, proposto dal Comune di Canosa di Puglia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Didonna, con il quale è elettivamente domiciliato presso lo Studio Arbia in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 80;
contro
La s.r.l. Bleu, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati B A P e L D T, con domicilio eletto presso il signor Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
la Provincia di Barletta Andria Trani;
i signori G B, P U, W D L, A C, Camillo D'Alessandro, S D T, L S, C F, A S, A F, A P, G D B, G D, L A, S M, P T e M C;
nei confronti di
La Regione Puglia,
l’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani,
il Comune di Minervino Murge;
l’Autorita' di Bacino per la Puglia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
entrambi per la riforma
della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione I n. 1164/2014, resa tra le parti, concernente il diniego di concessione dell’a.i.a. per un impianto di smaltimento rifiuti
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.r.l. Bleu, del Comune di Canosa di Puglia, del Comune di Minervino Murge, dell’Autorità di Bacino della Puglia, nonché dei signori G B, A C, P U, W D L, A C, Camillo D'Alessandro, G M, A L, Diletta D'Alessandro, S D T, L S, C F, A S, A F, A P, G D B, G D, L A, S M, P T, M C nel ricorso NRG. 296/2015 e della s.r.l. Bleu e dell’Autorità di Bacino per la Puglia nel ricorso NRG. 224/2015;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il Cons. C S e uditi per le parti gli avvocati G R N, B A P, L D T, N A S e D M, nonché l’avvocato dello Stato G G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La s.r.l. Bleu è titolare dal 1997 di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Canosa, loc. Tufarelle.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, con la sentenza n. 1164 del 7 ottobre 2014, accogliendo il suo ricorso n. 805/2013, ha annullato la determinazione n. 23 del 6 marzo 2013, con la quale il dirigente del Settore Ambiente, Energie ed Aree Protette della Provincia Barletta Andria e Trani (d’ora in avanti Provincia B.A.T.) aveva negato, sulla base dei pareri indicati in motivazione e delle risultanze della conferenza di servizi, il rilascio dell’autorizzazione per l’ampliamento della discarica.
In particolare, il TAR:
- ha respinto l’ eccezione preliminare della Regione Puglia di sopravvenuta carenza di interesse (imperniata sull’intervenuta adozione del nuovo piano regolatore generale del Comune di Canosa e sulla conseguente definitiva preclusione all’autorizzazione di nuove discariche nell’area in questione, stante per contro l’idoneità dell’autorizzazione ex art. 208, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006, a costituire variante ai vigenti strumenti urbanistici);
- ha altresì respinto l’eccezione di improcedibilità (per l’intervenuta rettifica dell’autorizzazione paesaggistica, atto presupposto dell’A.I.A. (contenendo il nuovo atto ulteriori prescrizioni restrittive rispetto all’autorizzazione paesaggistica già rilasciata, non autonomamente ostative all’autorizzazione all’impianto);
- ha ritenuto fondati ed assorbenti i primi quattro motivi di ricorso (concernenti rispettivamente il mancato pronunciamento sulla v.i.a., il difetto di motivazione per la mancata indicazione delle ragioni che giustificavano il diniego;il carattere meramente negativo, privo cioè del valore costruttivo imposto dalla legge, dei pareri negativi espressi dalle amministrazioni intervenute nella conferenza di servizi;la mancata convocazione per l’apposita conferenza di servizi dell’ufficio regionale competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica), in quanto asseritamente rilevatori «di un non corretto esercizio del potere discrezionale, che non sempre risulta svolto in una prospettiva di confronto e mediazione delle posizioni espresse, così imponendosi la sua riedizione».
2. Tale sentenza è stata ritualmente appellata:
a) dal Comune di Canosa di Puglia (ricorso NRG. 224/2015), che ne ha dedotto l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di cinque motivi di gravame, così rubricati: «I. Error in procedendo : violazione dell’art. 79 c.p.a. Violazione dell’art. 295 c.p.c. Mancata sospensione necessaria del giudizio di primo grado»;«II Error in judicando : errata applicazione dell’art. 7, comma 2, L.R. Puglia n. 17/2007. Erronea applicazione dell’art. 26, comma 1 e 208, comma 8 del D. Lgs. 152/2006»;«III Error in judicando : errata interpretazione degli artt. 14 ter. Comma 5 bis e, L. n. 241/1990. Errata interpretazione dell’art. 208, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006”;«IV. Error in judicando : errata interpretazione e applicazione dell’art. 14 – quater, comma 1, L. n. 241/1990”;«V. Error in procedendo : erronea interpretazione dell’art. 14 ter e ss. L. n. 241/1990»;
b) dalla Provincia di Barletta, Andria e Trani (ricorso NRG. 296/2015) che, pur senza la rubricazione dei motivi di gravame, ha contestato le motivazioni con cui i primi giudici hanno accolto i primi quattro motivi di censura articolati con il ricorso di primo grado.
Si sono costituiti:
a) in entrambi i giudizi la s.r.l. Bleu, che ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto e riproponendo espressamente i motivi di censura sollevati in primo grado, non esaminati per assorbimento;
b) nel ricorso NRG. 296/2015 i signori Bruno Giordano, L S, C F, A S, A F, A P, G D B, G D, L A, S M, P T, M C, P U, W D L, A C, Camillo D’Alessandro, G M, A L, Diletta D’Alessandro, S D T e A C, che hanno chiesto il rigetto dell’appello, siccome irricevibile, improcedibile, inammissibile ed infondato;
c) in entrambi i giudizi l’Autorità di Bacino per la Regione Puglia;
d) nel ricorso NRG. 296/2015 il Comune di Canosa ed il Comune di Minervino Murge, i qualihanno invece chiesto l’accoglimento dell’appello e l’annullamento della sentenza impugnata.
Con ordinanza cautelare n. 916 del 24 febbraio 2015, nel relativo giudizio, è stata accolta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
Nell’imminenza dell’udienza di trattazione, l’amministrazione appellante, la società Blu, il sig. Bruno Giordano e gli altri consorti in lite hanno illustrato con apposite memorie le rispettive tesi difensive.
3. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2015, dopo la rituale discussione, le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
4. Gli appelli in trattazione, in quanto diretti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a.
5. Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello del Comune di Canosa, sollevata dalla s.r.l. Bleu sul presupposto che le censure formulate non avrebbero riguardato la sentenza nella sua interezza, non essendo stati censurati i capi della sentenza (con le relative motivazioni) riguardanti il rigetto delle eccezioni di sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado (perché il nuovo PUG ha classificato l’area de qua non compatibile con l’intervento in questione) e di sua improcedibilità (perché vi è stata la rettifica, con D.D. n. 790 del 6 dicembre 2012, dell’autorizzazione paesaggistica n. 108/12, quale atto presupposto nel procedimento A.I.A., impugnato con altro ricorso).
Rileva la Sezione che l’appello ha contestato i capi della sentenza che hanno accolto alcuni motivi di censura (con assorbimento di altri) del ricorso di primo grado, sicché è pienamente ammissibile, in quanto ha chiesto la sua reiezione, perché infondato.
6. I motivi di appello formulati in entrambi i gravami in trattazione, sostanzialmente identici tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
Poiché essi sono fondati nel merito, si può prescindere dall’esame del primo motivo dell’appello del Comune di Canosa (con cui è stata lamentata l’erroneità della sentenza impugnata per la mancata sospensione del giudizio, ai sensi degli art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., in attesa della decisione sull’impugnativa della determinazione dirigenziale n. 790 del 6 dicembre 2012).
6.1. Entrambe le amministrazioni appellanti hanno sostenuto l’erroneità della statuizione con cui la sentenza impugnata ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado ed ha affermato che il diniego di autorizzazione sarebbe carente di motivazione in ordine alla v.i.a.
Le censure degli appellanti sono fondate.
6.1.1. Come emerge dall’impugnato diniego, la s.r.l. Bleu ha inteso avvalersi della disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 7, comma 2, della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17, , secondo cui, «Per le opere e gli interventi sottoposti a VIA e contemporaneamente rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 59/2005, è facoltà del proponente ottenere che la procedura di VIA sia integrata nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, nel rispetto delle procedure definite dalla normativa nazionale di settore».
A ciò consegue che non incide sulla legittimità del diniego il mancato riferimento alla valutazione di impatto ambientale, dovendo piuttosto verificarsi se gli aspetti che normalmente costituiscono oggetto di tale valutazione siano stati non di meno effettivamente presi in considerazione.
6.1.2. Come puntualizzato dalla giurisprudenza, la valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l’autorità decidente, attraverso l’apporto di elementi tecnico–scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull’ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell’habitat (Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5295;sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4611): essa non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio–economica perseguita (Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361;9 gennaio 2014, n. 36).
Nel caso di specie, dalla lettura dell’impugnato diniego (determinazione dirigenziale n. 23 del 6 marzo 2013) emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’amministrazione procedente ha effettivamente tenuto conto degli elementi propri della valutazione ambientale, dando atto dei pareri sfavorevoli formulati dai vari enti ed uffici che si sono espressi in conferenza di servizi.
Tali pareri, invero, non sono riferiti esclusivamente agli aspetti tecnici del progetto di ampliamento della discarica, ma concernono anche gli aspetti ambientali propri della valutazione di impatto ambientale: è decisivo al riguardo evidenziare che l’