Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-03, n. 202400092

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-03, n. 202400092
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400092
Data del deposito : 3 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2024

N. 00092/2024REG.PROV.COLL.

N. 02582/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2582 del 2021, proposto da
C V, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

Comune di Sant'Agata De’ Gi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato O A in Roma, via Sistina n° 121 (Studio Corrias);



per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 00864/2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Agata Dè Gi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il consigliere Angela Rotondano e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte dell'avvocato D'Angiolella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. A seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e ss. del D.lgs. 267/2000 (con deliberazione n. 3 del 4 febbraio 2019) e della nomina (con d.P.R. del 03.05.2019) dell’organo straordinario di liquidazione per la gestione dell’indebitamento pregresso, in data 20 ottobre 2020 era notificato al Comune di Sant’Agata de’ Gi il decreto ministeriale n° 097063 del 01.10.2020, con cui veniva approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2019/2021, che statuiva specifiche prescrizioni a carico dell’ente, facendogli obbligo di deliberare, entro 30 giorni dalla notifica, il bilancio di previsione 2019/2021.

2. Avverso gli atti con cui l’ente comunale approvava il bilancio di previsione finanziario per le annualità 2019/2021 (le Delibere di Giunta Comunale n.76 e n. 77 del 5.11.2020), il Documento Unico di programmazione ( “DUP” ) e le altre deliberazioni del Consiglio Comunale assunte il 18 novembre 2020, nonché gli atti precedenti, connessi e conseguenti, i consiglieri comunali di minoranza proponevano ricorso dinanzi al T.a.r. Campania, lamentando la violazione dei termini di legge e la mancanza di documentazione essenziale che avrebbe comportato la lesione delle proprie prerogative e dello ius ad officium .

2.1. In particolare, con cinque motivi i ricorrenti lamentavano: 1) l’elusione del termine minimo (di almeno 15 giorni) tra il deposito dello schema di bilancio comunale di previsione e di tutti i relativi allegati, compreso il parere dell'organo di revisione, e l’adunanza del Consiglio Comunale, violazione che non gli avrebbe consentito di esercitare le proprie prerogative; 2) l’omesso deposito del parere dell’organo di revisione contabile ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000 e la mancata allegazione allo schema di bilancio del prospetto obbligatorio di cui all’art.6.15 all.A (relativo alle previsioni di competenza triennali ai fini della verifica ex comma 710, art.1, L.208/2015), imposto dal menzionato decreto ministeriale; 3) l’illegittimità per via derivata dai vizi lamentati del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e delle altre delibere fondate su tale documento, inclusa quella di approvazione del bilancio di previsione; 4) la mancata indicazione delle ragioni di urgenza a fondamento della “immediata eseguibilità” ex art.134, comma 4 del TUEL delle delibere precedentemente adottate, dichiarata dal Consiglio comunale al fine di derogare ai termini di esecutività delle deliberazioni (di cui al combinato disposto degli art.124 e 134 d.lgs. n. 267/2000), con conseguente illegittimità anche delle delibere che su di esse si fondano; 5) la mancanza dei presupposti per convocare il Consiglio comunale in via di urgenza e la violazione del termine perentorio di 30 giorni per l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato fissato dal decreto ministeriale.

3. Il Tribunale amministrativo, con la sentenza indicata in epigrafe resa in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., ha respinto tutti i motivi di gravame.

3.1. Ha ritenuto in sintesi inapplicabili i termini di cui alle previsioni regolamentari indicate dai ricorrenti (e cioè quelle del regolamento di contabilità del Comune), che si riferiscono al processo di formazione del bilancio di previsione in una gestione in bonis , ma non all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato post dissesto, e applicabile, invece, il termine di cui all’art. 22 del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale; conseguentemente il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le censure sulla violazione dei termini e anche quelle sulla inesistenza di ragioni di urgenza (oltre che inammissibili quelle sulla decisione di conferire immediata eseguibilità alle delibere gravate, non sussistendo la pretesa lesione dello ius ad officium cui è correlata la legittimazione ad agire).

3.2. Sussistevano poi, ad avviso del Tribunale, i presupposti affinché il Consiglio comunale fosse convocato in via straordinaria, mentre nessuna conseguenza sul piano della validità delle delibere poteva conseguire alla dedotta violazione del termine per l’approvazione dello schema di bilancio stabilito dalla Prefettura, trattandosi di termine non perentorio.

4. Di tale sentenza si domanda la riforma con il presente appello, proposto solo da uno dei consiglieri comunali ricorrenti in primo grado, il signor C V, e affidato a cinque motivi di diritto, con cui si sostiene, sotto vari profili, che la decisione di prime cure è viziata per “errores in iudicando e in procedendo, travisamento nei presupposti di fatto e di diritto, manifesta ingiustizia” .

4.1. Si è costituito in giudizio il Comune, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per carenza di interesse, stante la mancata impugnativa di atti intervenuti medio tempore , successivamente al ricorso di primo grado (la Delibera di C.C. n. 18 del 31.03.2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, e la Delibera di C.C. n. 15 del 28.06.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024), e per aver, inoltre, semplicemente riproposto censure (in particolare, col quarto e il quinto motivo) che non sono state solo assorbite dalla sentenza, ma anche esaminate e respinte, senza alcuna critica specifica alle statuizioni di rigetto delle doglianze.

4.2. Nel merito, il Comune ha argomentato l’infondatezza dell’appello, domandandone il rigetto.

4.3. All’udienza pubblica dell’8 giugno 2023, la causa è passata in decisione.



DIRITTO

5. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune perché l’appello è infondato nel merito.

6. I motivi di appello possono essere trattati unitariamente in quanto connessi.

6.1. Con il primo motivo l’appellante lamenta il rigetto ad opera della sentenza del primo motivo di ricorso con cui sono state dedotte le seguenti censure: “Violazione e mancata applicazione art. 39, 162, 174 ss. D.L.vo 18.08.2000 n.267. Violazione e mancata applicazione art.25 Regolamento di Contabilità Armonizzata Comunale. Violazione e mancata applicazione art.20 Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Violazione del giusto procedimento. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione L.241/90 e art.97 Cost. Lesione manifesta dello ius ad officium” .

In particolare, col motivo in esame l’appellante è tornato a lamentare la violazione del termine minimo (di almeno quindici giorni) tra il deposito degli atti relativi all’approvazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e la seduta del Consiglio Comunale fissata, per l’eventuale approvazione, il 18.11.2020, con elusione dello spatium deliberandi per l’esercizio delle prerogative consiliari.

Secondo l’appellante, dovrebbe qui trovare applicazione l’art. 25 del Regolamento di contabilità armonizzato dell’ente (adottato dal Comune con Delibera C.C. n.66 del 18.10.2019) che, nel disciplinare il processo di formazione del bilancio di previsione, in linea col disposto di cui all’art. 174 TUEL rubricato “Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei sui allegati” , prevede “ il deposito degli atti, da comunicarsi ai consiglieri secondo modalità telematiche, per un periodo non inferiore a 15 giorni” .

Si tratterebbe pur sempre, infatti, di un bilancio di previsione finanziario triennale, sottoposto alla medesima procedura di approvazione anche se adottato dal Comune “sulla base del bilancio stabilmente riequilibrato” ex art.259 TUEL all’esito del dissesto, non essendovi perciò ragioni per l’applicabilità di termini, normativi e regolamentari, diversi.

6.1.1. Inoltre, precisa l’appellante, il bilancio di previsione finanziario del triennio 2019/2021, oggetto del presente giudizio, non sarebbe un bilancio stabilmente riequilibrato (che sarebbe stato, invece, già approvato dal Comune con delibera di C.C. n. 51 del 14 agosto 2019), riferito a un esercizio finanziario già chiuso che, di fatto, doveva solo essere “certificato”, ma un ordinario bilancio di previsione approvato sulla base dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (v. art. 5 del D.M.);

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