Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-04-27, n. 202203302

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-04-27, n. 202203302
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203302
Data del deposito : 27 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2022

N. 03302/2022REG.PROV.COLL.

N. 09712/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9712 del 2021, proposto da C A, M A, F B, G C, L C, C C, F C, B C, F C, Angela D'Angelo, C F, C G, Carmen Insarda', L S L B, F M, G N, T P, M C P, rappresentati e difesi dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, n. 18 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

il Ministero dell'Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

nei confronti

Annalisa Interlandi, Libera Michela Armillotta, non costituite in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) n. 09328/2021, pubblicata in data 6 agosto 2021


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2022 il Cons. Brunella Bruno e udito l’Avvocato G M per la parte appellante;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso originariamente proposto innanzi al T.A.R. per la Lombardia e successivamente riassunto innanzi al T.A.R. per il Lazio (R.G. n. 7339 del 2020), gli appellanti indicati in epigrafe impugnavano gli esiti della procedura concorsuale indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 2015 per il reclutamento dei profili di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA), con riferimento ai posti banditi nella Regione Lombardia, alla quale hanno partecipato superando la prima prova scritta ma non riportando l’idoneità alla seconda prova, con conseguente esclusione dall’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale.

1.1. Avverso gli atti impugnati gli originari ricorrenti proponevano sei motivi di ricorso, incentrati, in sintesi: a) sulla presenza contestuale del Presidente in due distinte sotto-commissioni;
b) sulla modalità di correzione degli elaborati, con estrazione dai plichi delle sole prime prove e poi riassegnazione delle buste alle sottocommissioni per l’esame delle seconde prove degli idonei;
c) sulla violazione del principio di anonimato;
d) sull’illegittima sostituzione della traccia in occasione della seconda prova;
d) sugli esiti complessivi della procedura, con riduzione degli idonei in numero insufficiente a coprire i posti banditi e, dunque, tale da evidenziare irragionevolezze ed uno sviamento della funzione;
della sussistenza di condizioni di incompatibilità in capo ad alcuni componenti della Commissione esaminatrice.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. Terza Bis , con la sentenza n. 09328/2021, pubblicata in data 6 agosto 2021, ha respinto il ricorso motivando attraverso la riproduzione di precedenti della medesima Sezione (n. 7220 del 2021;
n. 6534 del 2021;
n. 5668 del 2021), sull’assunto che tutte le censure proposte avessero già costituito oggetto di delibazione nei giudizi afferenti a detti precedenti.

3. Gli odierni appellanti censurano la sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione sulle censure proposte, essendo i precedenti richiamati e riprodotti nella parte motiva riferiti a giudizi differenti, nell’ambito dei quali erano state formulate contestazioni neppure assimilabili a quelle che avrebbero dovuto costituire oggetto di sindacato. Su tali basi, gli appellanti hanno dedotto la nullità della sentenza, con richiesta, dunque, di annullamento con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a..

3.1. Con il secondo motivo di ricorso in appello, in via di subordine ed anche al fine di consentire l’apprezzamento in ordine alla radicale inconferenza della motivazione della sentenza impugnata in rapporto alle censure sollevate, sono stati riproposti tutti i motivi articolati con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

4. Il Ministero dell'Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia si sono costituiti in giudizio con atto di mera forma.

5. Con ordinanza n. 6723 del 16 dicembre 2021 questo Consiglio (Sez. VI) ha accolto la domanda interinale ai soli fini di cui all’art. 55, comma10, c.p.a..

6. Successivamente la difesa degli appellanti ha prodotto documenti e, in data 11 febbraio 2022, anche memoria, evidenziando la perdurante sussistenza dell’interesse alla definizione del giudizio nel merito, tenuto conto dell’attuale pendenza della procedura, essendo in corso rettifiche della graduatoria definitiva in ottemperanza a sentenze passate in giudicato, nonché insistendo per le conclusioni già rassegnate.

6. All’udienza pubblica del 15 marzo 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. L’appello è fondato.

8. In tema di motivazione della sentenza, i riferimenti normativi valevoli sono di seguito richiamati: l’art. 111, comma 6 Cost. dispone che “ Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati ”;
l’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. (da ritenersi applicabile anche nel processo amministrativo mercé il ‘rinvio esterno’ di cui all’art. 39 del c.p.a.) statuisce che la sentenza deve contenere “ la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ”;
l’art. 118 disp. att. c.p.c. prevede che “ La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati ”;
l’art. 3, comma 1 c.p.a. prescrive che “ Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato ”;
l’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a. dispone che la sentenza deve contenere “ la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi ”;
l’art. 74 c.p.a. statuisce, per quel che concerne le sentenze in forma semplificata, che “ La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme .” (Cons. St., Sez. VI, 25 febbraio 2021, n. 1636).

8.1. Il riportato quadro normativo dimostra che l’ordinamento attribuisce alla motivazione della sentenza, quand’anche redatta in maniera sintetica, la funzione essenziale di fondamento di legittimità dell’azione giurisdizionale, in quanto strumento di comprensione delle modalità di esercizio di tale potere e, conseguentemente, centrale per il suo controllo, dovendosi rinvenire nella motivazione l’ iter logico attraverso cui si è formato il convincimento del giudice (Cass. civ., I, 22 febbraio 2017, n. 4605).

8.2. La motivazione espone, dunque, le ragioni della decisione, l’insieme degli argomenti sui quali essa è basata, il ragionamento di carattere fattuale e giuridico seguito dal giudice per determinare la regola concreta della vicenda scrutinata partendo dalla norma astratta, in modo che quanto disposto non sia percepito come un responso oracolare (Cons. Stato, IV, 9 novembre 2020 n. 6896). E anche nei limiti di una esposizione sintetica, corollario del principio della ragionevole durata del processo, a sua volta collegato al principio del giusto processo (art. 111 Cost., art. 6 CEDU), resta salda la funzione di consentire l’individuazione del percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, in quanto il rinvio a fonti esterne comporterebbe l’impossibilità di un effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. civ., I, 22 agosto 2018, n. 20955).

8.3. Pertanto, se è necessario che la motivazione della sentenza sia sempre congruente e adeguata alle peculiarità della controversia, nonché esaustiva rispetto alle censure e ai rilievi articolati dalle parti, in modo da rendere chiaro il perché le questioni esaminate siano state decise in un determinato modo e non in un altro, a favore di una parte e a discapito dell’altra, si ricade nella situazione patologica della motivazione apparente ove la stessa risulti inidonea ad esplicare le ragioni fondanti la decisione (in termini, Cons. St.,n. 1636 del 2021, cit .).

8.4. Ciò non implica che qualsiasi profilo motivazionale omesso comporti l’impossibilità di ricostruire il detto iter concettuale. Infatti detta patologia non si riscontra nei casi di mancata motivazione su una questione di diritto qualora si pervenga comunque a un'esatta soluzione del problema giuridico (Cass. civ., sez. un., 2 febbraio 2017, n.2731);
oppure quando sussiste la possibilità per il giudice appello di integrare la motivazione carente, anche decidendo, nei limiti della domanda riproposta, sui motivi di ricorso non affrontati dal giudice di prime cure (Cons. Stato, V, 24 gennaio 2020, n. 602).

8.5. È, invece, patologica la situazione in cui manchi del tutto la pronuncia sulla domanda come formulata dal ricorrente o il giudice decida su diversa domanda, ovvero sulla domanda fatta valere in giudizio il giudice di primo grado abbia pronunciato con motivazione inesistente o apparente. In questi casi, l’ordinamento reagisce imponendo la rimessione al primo giudice, in ragione del ricorrere della fattispecie della nullità della sentenza, perché priva degli elementi minimi idonei a qualificare la pronuncia come tale (Cons. Stato, VI, 7 gennaio 2020, n. 95;
id., II, 31 maggio 2019, n. 3646).

8.6. Solo il difetto assoluto di motivazione (che ricorre quando manca del tutto la motivazione o in caso di motivazione meramente apparente) integra, dunque, un caso di nullità della sentenza, per il combinato disposto degli artt. 88, comma 2, lett. d) e 105, comma 1, c.p.a., in quanto la motivazione rappresenta un requisito formale (oltre che sostanziale) indispensabile affinché la sentenza raggiunga il suo scopo.

8.7. Come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato « la motivazione è apparente quando sussistono anomalie argomentative di gravità tale da porre la motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” che si ricava dall’art. 111, comma 5, Cost. («Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati»). Pertanto, dà luogo a nullità della sentenza solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé. Esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica, oppure obiettivamente incomprensibile » (A.P. n. 11 del 2018).

8.9. Nel caso in esame, non può riscontrarsi la presenza dei richiamati requisiti minimi e nemmeno la struttura decisionale essenziale per consentire l’intervento ortopedico del giudice di appello, ritenendo il Collegio che si verta proprio nel caso evidenziato dall’Adunanza Plenaria di motivazione “ meramente assertiva, tautologica, apodittica, oppure obiettivamente incomprensibile ”.

8.10. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, si sostanzia nel riferimento a precedenti della Sezione del Tribunale materialmente riprodotti sull’assunto della pertinenza al giudizio in trattazione (si legge, infatti, nella sentenza: “ Tutte le censure proposte nel presente ricorso sono state oggetto di delibazione di questa Sezione con le sentenze n. 7220/2021;
6534/2021;
5668/2021 le cui argomentazioni vengono di seguito riportate…
”), ove, invece, come chiaramente evincibile dal contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, le deduzioni formulate dai ricorrenti risultano differenti da quelle esaminate nei precedenti indicati, i quali non recano alcuna disamina delle questioni concernenti: le modalità di svolgimento dei lavori e l’effettiva partecipazione del Presidente della Commissione alla valutazione di ciascuna prova;
la nuova ripartizione dei plichi contenenti gli elaborati tra le due sottocommissione successivamente all’esaurimento delle correzioni della prima prova;
l’illegittima composizione della Commissione;
la sostituzione della traccia in occasione della seconda prova;
i profili di sviamento censurati con il quinto mezzo. Inoltre, anche relativamente alla censura incentrata sulla violazione della regola dell’anonimato, le argomentazioni articolate in ricorso non risultano pienamente sovrapponibili a quelle cui il precedente riprodotto sembra riferirsi.

8.11. La pronuncia, quindi, non presenta mere lacune circa l’esame di un motivo di ricorso ma risulta del tutto non aderente al contenuto della domanda, come reso palese dal richiamo, ritenuto tanto dirimente quanto errato, a motivi di ricorso differenti, non essendo sufficiente ad escludere la radicalità del vizio la circostanza che i ricorrenti originari abbiano partecipato e contestato in giudizio la medesima procedura avversata da altri partecipanti alla selezione.

8.12. Sulle censure formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la motivazione della sentenza non interviene, non facendovi riferimento né prendendo posizione, dando luogo ad uno dei casi tassativi di annullamento con remissione al primo giudice (Cons. Stato, A.P. nn. 10, 11, 14 e 15 del 2018).

9. L’appello va, pertanto, accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a..

10. Si valutano sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della singolarità della questione decisa.

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