Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2012-03-02, n. 201200910

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2012-03-02, n. 201200910
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200910
Data del deposito : 2 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01032/2012 REG.RIC.

N. 00910/2012 REG.PROV.CAU.

N. 01032/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2012, proposto da:


Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


contro

J O S W;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 01668/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO di cui al decreto Questura di Como del 21 settembre 2009.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2012 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Aiello C.;


Visto che l’appellato è stato condannato con sentenza del GIP del TRIB. Como emessa il 7 maggio 2008 alla pena di mesi 10 di reclusione, pena sospesa, per il reato previsto dall’art. 609 bis cod. pen.;

Rilevato che la suddetta tipologia di reato è ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 , comma 5, del Dgs .vo 286/1998.

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