Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2022-06-10, n. 202202652
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Pubblicato il 10/06/2022
N. 02652/2022 REG.PROV.CAU.
N. 03243/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3243 del 2022, proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G M L, M S e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
i signori I N ed A R, rappresentati e difesi dall'avvocato I N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 99/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2022 il pres. L M e uditi l’avvocato F C e l’avvocato Maria Francesca Corradi, su delega dell’avvocato I N;
Rilevato che la sentenza appellata ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso d’ottemperanza proposto in primo grado, ravvisando la non applicabilità dell’art. 16 septies , comma 2, lettera g), della legge statale n. 215 del 2021, di conversione del decreto legge n. 146 del 2021, nella parte in cui esso ha sospeso sino al 31 dicembre 2025 l’esecuzione dei giudicati nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria;
Considerato che risulta fissata l’udienza del 1° dicembre 2022 per la definizione del secondo grado del giudizio;
Rilevato che la Corte Costituzionale ha fissato l’udienza del 18 ottobre 2022, per esaminare le questioni di costituzionalità sollevate nei confronti della disposizione di legge sopra richiamata;
Considerato che sussistono i presupposti per disporre la sospensione della esecutività della sentenza impugnata, in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulle sollevate questioni di costituzionalità;