Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2014-10-20, n. 201403183

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2014-10-20, n. 201403183
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403183
Data del deposito : 20 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01853/2014 AFFARE

Numero 03183/2014 e data 20/10/2014

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 settembre 2014




NUMERO AFFARE

01853/2014

OGGETTO:

Ministero dell’interno – Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari


Schema di d.P.C.M. recante modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente.

LA SEZIONE

Vista la nota n. 0015960 di trasmissione della relazione prot. n. 46-5/A2014 -000178 del 16 settembre 2014 con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di dPCM indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sabato Malinconico.


Premesso e considerato:

Lo schema di regolamento trasmesso per il parere si prefigge l’obiettivo di dare attuazione all’art. 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale, come modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 allo scopo di assicurare il funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (di seguito ANPR), come raccolta ufficiale fondamentale di dati essenziali quali sono quelli anagrafici, e la definizione del piano graduale di subentro alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai Comuni.

Il presente regolamento fa seguito ad un primo regolamento approvato con dPCM 23 agosto 2013, n. 109 con il quale furono dettate disposizioni per la prima attuazione del medesimo art. 62 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 citato e, in particolare, disposizioni concernenti l’istituzione dell’ANPR presso il Ministero dell’interno, previo assorbimento dell’Indice nazionale delle Anagrafi (INA) previsto dalla legge 24-12-1954, n. 1228 e dell’Anagrafe dei residenti all’estero (AIRE), di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Esso rappresenta la seconda fase del processo di piena attuazione dell’ANPR con la quale, dopo l’assorbimento dell’INA e dell’AIRE, si procederà ad inglobare tutti i dati anagrafici esistenti presso i Comuni italiani in maniera progressiva e graduale e secondo criteri e modalità previste dallo stesso regolamento in relazione a quanto stabilito dal comma 6 dell’art. 62 già menzionato;
tale norma prevede che “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché con la Conferenza Stato-città per gli aspetti d’interesse dei Comuni, sentita l’Istat e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all’accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all’art. 58;

b) ai criteri per l’interoperabilità dell’ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendono acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;

c) all’erogazione di altri servizi resi disponibili dall’ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della Salute in data 26 febbraio 2010, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010”.

Sullo schema di d.P.C.M. in esame, che si compone di otto articoli e quattro allegati, sono intervenuti tutti i concerti, le intese e i pareri richiesti dalla disposizione innanzi riportata, tra i quali assumono particolare rilevanza l’intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni ed autonomie locali e il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Quanto alla prima nel testo sottoposto all’esame della Sezione risultano recepiti i pareri favorevoli delle varie componenti, fatto salvo il parere favorevole condizionato espresso dall’ANCI in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione dei Comuni e alla istituzione, nell’ambito della Conferenza, di un tavolo di monitoraggio permanente dell’attuazione dell’ANPR, mentre risultano integralmente recepiti i suggerimenti e le osservazioni trasmessi dal Garante con nota prot. 12667/91807 del 18 aprile 2014 e riassunti nel dispositivo del parere reso nella riunione del 17-4-2014 n. 202.

Lo schema in argomento realizza sostanzialmente le esigenze e le finalità indicate dal menzionato articolo 62 del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni, anche se per taluni profili, di carattere prevalentemente formali, necessita di talune correzioni e interventi in ordine ai quali il Collegio, per una più agevole lettura e valutazione, ha ritenuto di articolare di seguito proposte e suggerimenti distintamente illustrati con riferimento agli aspetti formali e a quelli sostanziali:

A) Osservazioni concernenti profili formali riferiti rispettivamente al preambolo, all’articolato e agli allegati:

I) Sul preambolo dello schema di d.P.C.M. osserva che: a) il primo capoverso con il quale viene richiamata la norma primaria da cui trae origine l’esercizio della potestà regolamentare andrebbe riprodotto in modo più sintetico con il solo riferimento al comma 6 dell’art. 62 di che trattasi senza ripetere pedissequamente il dispositivo di detto comma;

b) il penultimo capoverso, che richiama l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 di individuazione della procedura e dello strumento regolamentare applicabile deve precedere il riferimento al parere del Consiglio di Stato.

II) Sull’articolato osserva che l’articolo 1 riproduce pedissequamente i contenuti e le finalità già espressi nella disposizione di legge primaria cosicchè l’intero articolo appare pleonastico e ridondante. Il Collegio suggerisce pertanto di espungerlo dal testo riordinando conseguentemente la numerazione degli articoli successivi.

III) Sugli allegati rileva che: a) all’allegato c) paragrafo 2.1.1, primo capoverso, lettera g), quinto rigo, occorre eliminare un refuso sostituendo la parola “richiedere” con “richiede”;
al medesimo paragrafo, penultimo capoverso, lettera g) in fine occorre chiudere la parentesi;

b) all’allegato D) lettera A ( Servizi comuni A.1), quinto rigo, occorre eliminare un refuso sostituendo la parola “inviala” con “invia” e alla successiva lettera A5) Servizi accessori, terz’ ultimo rigo, eliminare altro refuso sopprimendo la parola “un”.

B) Osservazioni concernenti aspetti sostanziali riferite all’articolato:

1) All’articolo 2, comma 4, si condivide la proposta del Ministero in ordine alla riformulazione del comma 4 (come illustrata nella relazione) per adeguare tale disposizione a seguito della conversione del decreto-legge n. 90 sulla P.A.,che, all’art. 24 comma 4-ter, ha modificato il comma 3 dell’art. 62 del decreto legislativo n. 82 circa l’utilizzo da parte dei Comuni dei dati anagrafici allineati all’ANPR;

2) All’art. 3, comma 2, la previsione ivi contenuta secondo la quale l’allegato B costituisce parte integrante del regolamento non si concilia con la previsione immediatamente successiva di stabilire ulteriori campi con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare: trattandosi di integrare l’allegato B occorre adottare un nuovo d.P.C.M. con la medesima procedura relativa al presente regolamento e, quindi, con le intese, concerti e pareri previsti dall’art. 62, comma 6.

3) all’art. 6 si condivide la proposta di sopprimere il comma 2 (relativo alle convenzioni) a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 24 della legge di conversione del decreto-legge n. 90, che ha modificato l’art. 58 del codice dell’amministrazione digitale nella parte in cui prevedeva le convenzioni con la conseguenza che ora è la stessa norma primaria a stabilire le modalità di comunicazione tra le pubbliche amministrazioni.

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