Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-11, n. 202307735

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-11, n. 202307735
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307735
Data del deposito : 11 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/08/2023

N. 07735/2023REG.PROV.COLL.

N. 02503/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2503 del 2023, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, 5;



contro

-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi della Campania L V, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. -O-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -O- e di Università degli Studi della Campania L V e di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visto l’appello incidentale dell’Università degli Studi della Campania L V e del Ministero dell’Università e della Ricerca, depositato in data 6 aprile 2023;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti gli avvocati A A, S L e l'avvocato dello Stato Isabella Bruni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Avanti il giudice di prime cure, l’originaria ricorrente, odierna appellata, ha chiesto l’annullamento del decreto rettorale prot. n. -O-, concernente gli atti relativi alla procedura concorsuale per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B) da assegnare al Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università resistente.

La ricorrente ha proposto un unico motivo di gravame, articolato in due punti:

1) in primo luogo, ha lamentato che tra i componenti della Commissione veniva nominato il Prof. -O-, nel ruolo di Presidente della stessa, la cui partecipazione inficiava la legittimità degli atti della procedura: ciò in quanto gravava su tale componente, secondo la ricorrente, il dovere di astenersi non appena conosciuti i nominativi dei candidati, rispetto ai quali era riscontrabile una tessitura di rapporti professionali tali da generare un turbamento ovvero un offuscamento del principio di imparzialità; in particolare, tra il Prof. -O- e il candidato vincitore, -O-, controinteressato in primo grado e odierno appellante, sarebbe esistita, secondo l’originaria ricorrente, una stretta collaborazione professionale, fiduciaria, di carattere personale e continuativa, sin dal 2020.

2) in secondo luogo, ha argomentato che l’inimicizia esistente nei rapporti tra l’originaria ricorrente e il Presidente della Commissione si sarebbe tradotta in una alterazione, in senso negativo, delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, a volte senza alcuna logica motivazione, ai titoli ovvero alle pubblicazioni della medesima.

Il TAR adito ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati e ritenendo che il motivo di doglianza fosse fondato nella parte in cui si deduce la violazione dell’obbligo di astensione gravante sul Presidente della Commissione in ragione dei pregressi rapporti intercorsi con la ricorrente, circostanza ritenuta assorbente la necessità di esaminare gli ulteriori profili del medesimo motivo di gravame.

In particolare, il primo giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, la ricorrente abbia assolto all’onere di prova, su di essa gravante, relativo all’esistenza di una contrapposizione con il Presidente della Commissione tale da non consentire di escludere che possa essere stata compromessa la serenità della valutazione espressa dalla Commissione stessa.

Il ricorso, come detto, è stato pertanto accolto, con annullamento degli atti gravati.



DIRITTO

E’ ricorso in appello avverso la richiamata sentenza, l’allora controinteressato, odierno appellante, deducendo:

Error in iudicando – violazione e falsa applicazione degli art. 51 e 52 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 6 e ss della legge n. 240/2010 in connessione con gli artt. 6 e 7 dpr 62/2013 - carenza di istruttoria e dei presupposti di legge– travisamento dei fatti – motivazione erronea e perplessa

La pronuncia impugnata sarebbe erronea, secondo l’appellante, nella parte in cui si ritiene fondato l’unico motivo di doglianza formulato dalla originaria ricorrente, avuto riguardo alla parte in cui si assume violato l’obbligo di astensione da parte del Presidente della Commissione, in ragione di pregressi “rapporti” intercorsi con la

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