Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-10-20, n. 201405162

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-10-20, n. 201405162
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201405162
Data del deposito : 20 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03318/2012 REG.RIC.

N. 05162/2014REG.PROV.COLL.

N. 03318/2012 REG.RIC.

N. 03772/2012 REG.RIC.

N. 03983/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3318 del 2012, proposto da:
Federica Macrì, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco C, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via degli Scipioni, 132;

contro

Cristina Sanna, rappresentata e difesa dagli avvocati G C e Giovanni Carta, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Bruno Buozzi, 87;

nei confronti di

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Maria Luisa Tarabochia, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Antonio L C, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Sannio, 61;
Silvia Bonaventura, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Antonio L C, Elena De Bacci, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Sannio, 61;
Barbara Gabatel, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola B, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Germanico 107;
Alessandra Lasco, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Benvenuto, Stefania Iorfida e Gennaro C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via A. Caroncini, 6;
Daniela G, Chiara B, Patrizia P, Nadia S, Patrizia V, Giuliana Bevilacqua, S E Lodi, Sara Lembo, Roberto Cecchini, Elisabetta De Maio, Claudia Delfini;

e con l'intervento di

ad opponendum :
Alberto Compagnone, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, Giovanni Carta e Luisa Bottà, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale Parioli, 55;



sul ricorso numero di registro generale 3772 del 2012, proposto da:
Maria Luisa Tarabochia, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Antonio L C, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Sannio, 61;

contro

Cristina Sanna, rappresentata e difesa dagli avvocati G C e Giovanni Carta, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Bruno Buozzi, 87;

nei confronti di

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Barbara Gatabel, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola B, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Germanico 107;
Federica Macrì, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco C, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via degli Scipioni, 132;
Alessandra Lasco, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Benvenuto, Stefania Iorfida e Gennaro C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via A. Caroncini, 6;
S E Lodi, Daniela G, Chiara B, Patrizia P, Sara Lembo, Roberto Cecchini, S E Bonaventura, Patrizia V, Giuliana Bevilacqua, Elisabetta De Majo, Claudia Delfini;



sul ricorso numero di registro generale 3983 del 2012, proposto da:
S E Lodi, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Scipione e Luca Scipione, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Salvatore Napoli, in Roma, via Costantino Morin, 1;

contro

Cristina Sanna, rappresentata e difesa dagli avvocati G C e Giovanni Carta, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Bruno Buozzi, 87;

nei confronti di

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Federica Macrì, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco C, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via degli Scipioni, 132;
Maria Luisa Tarabochia, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Antonio L C, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Sannio, 61;
Nadia S;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, Sezione II-bis, n. 1515/2012, resa tra le parti e concernente: determinazione commissariale ISPRA n. 1456 dell’11 giugno 2010, recante approvazione delle graduatorie di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a trentacinque posti di funzionario di amministrazione - livello V, divisi per tre aree funzionali, indetto con determinazione commissariale n. 401 del 19 giugno 2009;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014, il Cons. B L e uditi, per le parti, gli avvocati C, G C, L C, B e C, nonché l’Avvocato dello Stato Grasso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio pronunciava definitivamente sul ricorso n. 7684 del 2010, proposto dalla signora S C avverso il provvedimento del commissario dell’ISPRA n. 1456 dell’11 giugno 2010, recante l’approvazione delle graduatorie di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a trentacinque posti di funzionario di amministrazione - livello V, divisi per tre aree funzionali, indetto con determinazione commissariale n. 401 del 19 giugno 2009, al cui esito la ricorrente si era classificata al diciassettesimo posto, con un punteggio di 78,80, nella graduatoria relativa all’area 2 - esperto in comunicazione e formazione, per la quale erano disponibili dieci posti.

In particolare, l’adìto T.a.r. provvedeva come segue:

(i) respingeva le eccezioni di tardività e di inammissibilità del ricorso introduttivo, rilevando, per un verso, che il ricorso era stato tempestivamente proposto avverso la graduatoria conclusiva (pubblicata il 16 giugno 2010), mentre la sola comunicazione del punteggio individuale, avvenuta in precedenza, era priva di immediata efficacia lesiva fino alla formazione della graduatoria definitiva, e, per altro verso, che il ricorso era stato notificato ad almeno uno dei controinteressati (alla concorrente L S E), per gli effetti di cui all’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., con successiva rituale integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati;

(ii) respingeva il motivo di ricorso – con cui la ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 9, comma 3, del bando, in tema di titoli valutabili –, affermando la legittimità della determinazione della commissione, in sede di definizione dei punteggi da attribuire alle diverse categorie di titoli, di valutare i soli diplomi di specializzazione e perfezionamento ed i master rilasciati da enti universitari e assimilati, con conseguente legittima mancata attribuzione alla ricorrente del reclamato punteggio di 0,8 per il master di web journalism , in quanto conseguito presso un organismo privato;

(iii) accoglieva, invece, il ricorso sotto i seguenti profili, rilevando:

- l’erronea mancata attribuzione, alla ricorrente, del punteggio di 0,2 (anziché di 0,1), nell’ambito della valutazione dei corsi di formazione con valutazione finale, per il master di web journalism (invece, correttamente escluso nell’ambito di valutazione della categoria dei titoli costituita dai diplomi);

- l’erronea mancata attribuzione del punteggio massimo di 4 (in ragione di 1 punto per anno) per l’attività svolta dal 2 maggio 2004 al 31 dicembre 2008 presso l’Ufficio stampa e l’Area comunicazione della Ragioneria generale dello Stato, immotivatamente valutata per il solo biennio 2007-2008 (con attribuzione di soli 2 punti);

- l’illegittima mancata attribuzione, alla ricorrente, del punteggio complessivo di 0,6 per tre articoli specialistici pubblicati sulla Rivista trimestrale di Comunicazione Pubblica (in ragione di 0,2 punti per ogni pubblicazione);

- l’illegittima valutazione di una serie di titoli non attinenti alle materie e alle professionalità di concorso, con riguardo alle candidate Tarabochia Maria Luisa, Federica Macrì, Bonaventura Silvia, Bevilacqua Giuliana e L S E (titoli, meglio specificati a pp. 10 e 11 dell’impugnata sentenza);

(iv) dichiarava inammissibili le censure rivolte avverso la valutazione dei titoli dei candidati G, B, P e V, per difetto d’interesse, in applicazione del criterio della prova di resistenza (non derivandone, in ipotesi di accoglimento, uno scavalcamento in graduatoria in favore della ricorrente);

(v) dichiarava in parte infondate e in parte inammissibili (per la stessa ragione sopra esposta) le censure dedotte avverso la valutazione dei titoli della candidata S;

(vi) annullava, di conseguenza, l’impugnato provvedimento, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione in sede di revisione della graduatoria per l’area 2, in conformità ai criteri enunciati nella parte motiva della sentenza;

(vii) dichiarava le spese di causa interamente compensate tra tutte le parti.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originaria controinteressata M F (con ricorso rubricato sub r.g. n. 3318 del 2012), deducendo i motivi come di seguito rubricati:

a) « difetto di giurisdizione del Ta.r. Lazio », trattandosi di concorso interno non implicante il passaggio a fasce o aree superiori, sfociato nella stipula di contratti a tempo indeterminato con i vincitori del concorso, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;

b) « lesione del principio del legittimo affidamento - violazione dei principi di buona fede e correttezza;
violazione delle obbligazioni specifiche conseguenti alla sottoscrizione del contratto di lavoro;
violazione artt. 1175, 1176, 1375, 1218 c.c. e ss.;
mancata impugnativa dei singoli contratti di lavoro
», sotto il profilo dell’incidenza sul contratto di lavoro a tempo indeterminato dell’appellante, dichiarato risolto in esito alla riformulazione della graduatoria in ottemperanza alla sentenza del T.a.r.;

c) « travisamento delle risultanze processuali;
errata valutazione da parte del T.a.r. Lazio dei titoli culturali posseduti dalla dott.ssa Federica Macrì;
violazione dell’art. 9 bando per funzionario di amministrazione ISPRA;
omessa, insufficiente, illogica motivazione
»;

d) « sull’incensurabilità in sede giurisdizionale del giudizio formulato dalle commissioni giudicatrici;
insussistenza nel caso di specie di vizi essenzialmente formali o di macroscopiche illogicità delle graduatorie approvate dall’ISPRA con disposizione n. 1456 dell’11.6.2010
».

L’appellante chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado, in rito e, comunque, nel merito.

2.1. Nell’ambito di tale giudizio si costituiva l’ISPRA con comparsa di stile.

2.2. Costituendosi in giudizio, l’originaria ricorrente S C contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.

2.3. Si costituiva, altresì, in giudizio, l’originaria controinteressata Tarabochia Maria Luisa, aderendo all’appello e chiedendone l’accoglimento.

2.4. Pur in assenza di notifica del ricorso in appello, si costituiva nel presente grado la concorrente L A, chiedendo il rigetto dell’appello.

2.5. Costituendosi in giudizio, l’appellata Bonaventura Silvia (classificatasi al settimo posto della graduatoria in oggetto) proponeva appello incidentale, deducendo i seguenti motivi:

a) l’erronea reiezione dell’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, per la mancata tempestiva impugnazione della nota del 12 aprile 2010, recante la comunicazione del punteggio di 2,8 attribuito ai titoli di merito presentati dall’originaria ricorrente, erroneamente ritenuta priva di efficacia lesiva dal T.a.r.;

b) il travalicamento dei limiti posti al sindacato di legittimità sulle valutazioni della commissione di concorso;

c) l’erronea valutazione – nell’impugnata sentenza – dei titoli posseduti dall’originaria ricorrente;

d) l’omessa, insufficiente ed illogica motivazione con riguardo alla valutazione dei titoli posseduti dall’appellante incidentale;

e) la violazione del principio di buona fede e delle obbligazioni conseguenti alla sottoscrizione del contratto di lavoro.

L’appellante incidentale chiedeva dunque, previa sospensione dell’appellata sentenza e in sua riforma, la reiezione del ricorso di primo grado.

2.6. Si costituiva, infine, in giudizio l’appellata G B (classificatasi al quindicesimo posto nell’originaria graduatoria ed avanzata al quattordicesimo posto nella nuova graduatoria formata in attuazione dell’appellata sentenza, nonché assunta dall’ISPRA per scorrimento della graduatoria nel dicembre 2011, con assunzione confermata in seguito alla riformulazione della graduatoria), chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della legittimità della graduatoria approvata in ottemperanza all’appellata sentenza.

2.7. Interveniva in giudizio il concorrente C A (classificatosi al diciottesimo posto nell’originaria graduatoria e collocato in posizione poziore nella graduatoria riformulata in attuazione dell’appellata sentenza, nonché assunto dall’ISPRA a tempo indeterminato con decorrenza dal 25 febbraio 2013), chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della legittimità della graduatoria approvata in ottemperanza all’appellata sentenza.

3. Avverso la stessa sentenza interponeva appello l’originaria controinteressata Tarabochia Maria Luisa (con ricorso rubricato sub r.g. n. 3772 del 2012), deducendo i motivi come di seguito rubricati:

a) « insufficiente, carente e/o contraddittoria motivazione, in seno alla sentenza impugnata, in punto di reiezione delle eccezioni di inammissibilità e/o improponibilità dell’impugnazione ex adverso proposta »;

b) « violazione e/o erronea applicazione, da parte del giudice di prime cure, delle norme regolamentari del bando di gara, con conseguente vizio di error in iudicando;
travisamento dei fatti;
mancata pronuncia su un punto decisivo della controversia
», con particolare riguardo ai titoli posseduti da essa appellante e dall’originaria ricorrente.

L’appellante chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza ed in sua riforma, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.

L’appellante principale, con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 29 aprile 2013, proponeva motivi aggiunti in esito alla rinnovata formazione della graduatoria in ottemperanza all’impugnata sentenza (nel cui ambito l’appellante Tarabochia è arretrata dalla quarta alla diciottesima posizione in graduatoria), basati sul rilievo che « i verbali redatti dalla commissione esaminatrice, in data 16/11/2012 ed in data 18/12/2012, fanno emergere nuovi aspetti di travisamento in cui è incorso il giudice di prime cure » (v. p. 3 del ricorso per motivi aggiunti).

3.1. Nell’ambito di questo giudizio si costituiva l’ISPRA con comparsa di stile.

3.2. Costituendosi in giudizio, l’originaria ricorrente S C contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.

3.3. Si costituiva, altresì, in giudizio l’originaria controinteressata M F, richiamando il proprio ricorso in appello iscritto sub r.g. n. 3318 del 2012, chiedendo la riunione delle due cause e, nel merito, la riforma dell’impugnata sentenza e la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.

3.4. Pur in assenza di notifica del ricorso in appello, si costituiva nel presente grado la concorrente L A, chiedendo il rigetto dell’appello.

3.5. Si costituiva, infine, in giudizio l’appellata G B, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della legittimità della graduatoria approvata in ottemperanza alla qui appellata sentenza.

4. Avverso la medesima sentenza interponeva, infine, separato appello l’originaria controinteressata L S E (con ricorso rubricato sub r.g. n. 3983 del 2012), deducendo i motivi come di seguito rubricati:

a) « errore in iudicando;
violazione ed omessa ed errata valutazione dell’art. 8, 3° comma del Bando di concorso;
violazione dei principi generali in relazione alla errata valutazione della Nota del Commissario dell’ISPRA prot. 12496 del 12/4/2010;
irricevibilità ed inammissibilità del ricorso di primo grado
»;

b) « errore in iudicando in relazione alla eccezione di inammissibilità delle censure relative ai subcriteri di valutazione introdotti dalla commissione esaminatrice »;

c) « errore in iudicando;
travisamento dei fatti;
errata valutazione dei titoli culturali posseduti dalla dott.ssa S C;
violazione dell’art. 9 n. 3), lett. a) e lett. f) del Bando di concorso e dei criteri di specificazione introdotti dalla Commissione esaminatrice (verbale n. 6 del 2/11/2009) di cui ai punti 6, 7 e 8 delle categorie dei titoli ammissibili;
insindacabilità in sede giurisdizionale dei giudizi della commissione esaminatrice;
omessa, insufficiente, illogica motivazione;
vizio di ultrapetizione
»;

d) « errore in iudicando;
violazione e falsa applicazione dell’art. 9, 3° comma lett. c) del bando di concorso;
travisamento dei fatti;
insindacabilità in sede giurisdizionale dei giudizi della commissione esaminatrice
», in relazione alla valutazione dei titoli dell’originaria ricorrente;

e) « errore in iudicando;
travisamento dei fatti;
insindacabilità in sede giurisdizionale dei giudizi della commissione esaminatrice
», in relazione alla valutazione di un titolo di essa appellante.

L’appellante chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza ed in sua riforma, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.

4.1. Nell’ambito questo giudizio si costituiva l’ISPRA con comparsa di stile.

4.2. Costituendosi in giudizio, l’originaria ricorrente S C contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.

4.3. Si costituivano, altresì, in giudizio le originarie controinteressate M F e Tarabochia Maria Luisa, richiamando i propri ricorso in appello iscritti sub r.g. n. 3318 del 2012 e r.g. n. 3772 del 2012, chiedendo la riunione delle cause e, nel merito, la riforma dell’impugnata sentenza e la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.

5. Respinte le istanze di sospensiva, le tre cause d’appello, nell’udienza pubblica del 17 giugno 2014, venivano trattenute in decisione.

6. Premesso che i tre ricorsi in appello, proposti separatamente avverso la medesima sentenza, a norma dell’art. 96, comma 2, cod. proc. amm. devono essere riuniti e trattati congiuntamente, si osserva che sia gli appelli principali, sia l’appello incidentale sono infondati.

6.1. Destituita di fondamento è l’eccezione di carenza di giurisdizione, devoluta in questo grado con il motivo d’appello sub § 2.a), in quanto:

- in tema di pubblico impiego privatizzato, l’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 (secondo cui « restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ») si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull’art. 97 Cost., nel senso che le « procedure concorsuali per l’assunzione », riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, sono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, involgenti l’esercizio del relativo potere pubblico, dovendo il termine « assunzione » intendersi estensivamente, comprese le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni, ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente e dovendo il termine « concorsuale » intendersi come riferito alle procedure concorsuali in senso proprio, caratterizzate dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito (v. sul punto, ex plurimis , Sez. Un. Civ., ord. n. 8522 del 29 maggio 2012);

- contrariamente all’assunto dell’appellante principale M F, nel caso di specie non si verte in fattispecie di concorso interno, riservato ai soli dipendenti dell’ISPRA, bensì di concorso pubblico nazionale, aperto alla partecipazione di tutti i cittadini comunitari in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando, costituendo il pregresso servizio prestato alle dipendenze dell’ISPRA o di altra pubblica amministrazione non già un requisito di partecipazione, ma solo uno dei titoli valutabili, rispettivamente (a determinate condizioni) un motivo di esonero dalla prova preselettiva [v. artt. 7, comma 2, e 9, comma 3, lett. b) e c), del bando di concorso];

- si verte, inoltre, in fattispecie di procedura concorsuale in senso proprio, connotata dagli elementi qualificanti all’uopo richiesti dalla citata giurisprudenza della Corte regolatrice (bando, valutazione dei titoli dei candidati, compilazione finale di una graduatoria di merito);

- trattasi, pertanto, di controversia riconducibile alla previsione processuale dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 [con la precisazione, che l’incidenza della pronuncia di annullamento sui rapporti di lavoro stipulati in esito alla procedura concorsuale annullata non vale a radicare la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di effetto caducante scaturente dall’annullamento degli atti concorsuali, esulante, sul piano processuale, dai criteri di individuazione della giurisdizione, ed escludente, sul piano sostanziale, l’applicabilità degli artt. 1175, 1176, 1375 e 1218 cod. civ. e la violazione del principio dell’affidamento, con conseguente manifesta infondatezza anche di questi ultimi profili di censura, dedotti con i motivi d’appello sub §§ 2.b) e 2.5.e)].

6.2. Premesso che non risultano investite da specifici motivi d’appello le statuizioni, di cui sopra sub §§ 1.(ii), 1.(iv) e 1.(v) – tali statuizioni, sfavorevoli all’originaria ricorrente, dovevano, in tesi, essere impugnate dalla predetta, non essendo sufficiente una riproposizione dei relativi motivi di primo grado, espressamente disattesi (per ragioni di rito e/o di merito) –, con la conseguenza che sui menzionati capi di sentenza si è formato il giudicato endoprocessuale ed ogni correlativa questione esula dai limiti oggettivi del presente giudizio d’appello, si osserva che infondati sono i motivi d’appello sub §§ 2.5.a), 3.a) e 4.a), proposti avverso la statuizione sub § 1.(i), reiettiva delle eccezioni di inammissibilità e di tardività del ricorso introduttivo.

Invero, come correttamente affermato dal T.a.r., la notificazione del ricorso introduttivo all’Amministrazione resistente e ad almeno uno dei controinteressati (nella specie, alla concorrente L S E) era sufficiente ad incardinare ritualmente il rapporto processuale (art. 41, comma 1, cod. proc. amm), mentre il contraddittorio nei confronti degli controinteressati si è costituito ritualmente in esito all’integrazione del contraddittorio disposta dal T.a.r..

Quanto al secondo profilo di inammissibilità ( rectius : di irricevibilità) sollevato da alcuni degli originari controinteressati, ritiene il Collegio che il T.a.r. a ragione abbia escluso l’efficacia lesiva immediata e diretta della nota di comunicazione del punteggio individuale all’originaria ricorrente (nota ISPRA n. 12496 del 12 aprile 2010, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del bando), di natura endoprocedimentale, determinandosi l’effetto lesivo definitivo solo con l’atto di approvazione della graduatoria finale, costituente l’atto conclusivo del procedimento concorsuale, nella specie impugnato tempestivamente (peraltro, risultando il punteggio finale costituito dalla sommatoria dei voti conseguiti nelle prove scritte e nelle prove orali e dal punteggio conseguito nella valutazione dei titoli – v. art. 6, comma 8, del bando –, solo all’esito della conoscenza del punteggio finale complessivo e della graduatoria finale è apprezzabile l’eventuale valenza lesiva delle singole votazioni e/o valutazioni).

6.3. Infondate sono le doglianze, dedotte dagli appellanti principali ed incidentali, concernenti l’asserita violazione, da parte del T.a.r., dei limiti posti al sindacato di legittimità sulle valutazioni della commissione d’esame.

Premesso che le valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalle commissioni d’esame nell’ambito delle procedure concorsuali sono, in linea di principio, sindacabili in sede giudiziale, nel senso che il sindacato giurisdizionale può svolgersi anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla commissione esaminatrice rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, si osserva che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato, resta, invece, fermo il limite della relatività delle valutazioni tecnico-scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, poiché altrimenti all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione sostituirebbe quello proprio e altrettanto opinabile.

Nel caso di specie il T.a.r. – ritenendo le operazioni della commissione viziate dalla mancata conformità della valutazione di una serie di titoli di merito ai criteri stabiliti dalla lex specialis e dai subcriteri predeterminati dalla stessa commissione esaminatrice nella riunione del 2 novembre 2009 (v. relativo verbale n. 6) –, lungi dal sostituirsi alla commissione nel compimento di un giudizio di merito sull’idoneità dei candidati, si è limitato a rilevare la violazione dei metodi e parametri di giudizio predeterminati dalla lex specialis ed i correlativi vizi motivazionali – comportanti, in sede di valutazione dei titoli di merito, per un verso, la mancata assegnazione di punteggi all’originaria ricorrente e, per altro verso, l’attribuzione di punteggi non dovuti ai controinteressati –, in tal modo per nulla incorrendo nel lamentato vizio di eccesso di potere giurisdizionale.

Ne consegue la reiezione dei correlativi profili di censura dedotti dagli appellanti in via principale ed incidentale.

6.4. Destituiti di fondamento sono, infine, tutti i motivi d’appello, proposti in via principale e rispettivamente incidentale, tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, che investono nel merito le statuizioni del T.a.r., di cui sopra sub § 1.(iii) e 1.(vi), affermative dell’illegittimità dell’operato della commissione d’esame per la mancata assegnazione di alcuni punteggi all’originaria ricorrente e, rispettivamente, per l’attribuzione di una serie di punteggi non dovuti ai controinteressati, e di annullamento in parte qua della graduatoria finale.

Giova premettere che l’art. 9, comma 3, del bando di concorso prevede, tra l’altro, la valutazione di « altri diplomi di laurea, con esclusione di quelli indicati al precedente art. 2, comma 1 lett. d (titolo di studio richiesto dall’allegato A per la specifica area di partecipazione), che costituiscono requisito per l’ammissione al concorso, dottorato di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione, corsi di formazione e/o specializzazione pubblici o privati, masters svolti presso università, enti pubblici e privati attinenti le materie oggetto delle prove concorsuali o attinenti la professionalità per la quale si concorre ». Secondo le previsioni dell’art. 6, comma 6, del bando, la commissione d’esame, nella prima seduta, era tenuta a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, mentre l’art. 9, comma 1, prevede la previa definizione dei criteri, ad opera della stessa commissione, per la valutazione dei titoli. Nella seduta del 2 novembre 2009, la commissione, nel legittimo esercizio della propria discrezionalità tecnica [come acclarato dalla statuizione sub § 1.(ii), non specificamente impugnata], ha definito i punteggi da attribuire alle diverse categorie di titoli, precisando che la valutazione dei diplomi di specializzazione, di perfezionamento e dei master avrebbe avuto ad oggetto i titoli rilasciati da enti universitari e assimilati, e non anche da altri enti, pubblici o privati.

Ne deriva la legittimità della pronuncia del T.a.r., nella parte in cui, per un verso (peraltro, con statuizione non gravata d’appello), ha escluso che all’originaria ricorrente non poteva essere riconosciuto, come dalla medesima rivendicato, il punteggio di 0,8 per il master di web journalism , in quanto conseguito presso un organismo privato, e, per altro verso, ha ritenuto il titolo in esame comunque valutabile quale corso di formazione con valutazione finale, con conseguente corretta affermazione dell’erroneità della valutazione di detto titolo con punti 0,1 anziché 0,2 – ossia, col punteggio previsto dalla commissione esaminatrice per i corsi di formazione con valutazione finale;
v. schema di suddivisione della commissione, di cui al verbale n. 6 –, in aderenza alla documentazione allegata alla domanda di concorso.

Il T.a.r. ha, altresì, correttamente ritenuto illegittima l’attribuzione di 2 punti per l’attività svolta dall’originaria ricorrente presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in relazione ai soli due anni 2007 e 2008, risultando documentalmente comprovata una collaborazione protrattasi di oltre quattro anni e mezzo – dal 2 maggio 2004 al 31 dicembre 2008 – presso l’Ufficio Stampa e l’Area Comunicazione della Ragioneria Generale, dove aveva svolto, come emerge dalle certificazione allegata alla domanda, attività giornalistica redazionale e di ufficio stampa, comprensiva della redazione di comunicati e note per la stampa, dossiers tematici, brochures istituzionali, articoli, nonché attività inerenti funzione e servizi di comunicazione istituzionale, interna ed esterna, ossia, risultando comprovate esperienze di lavoro inerenti alla medesima professionalità oggetto di concorso (area 2 - esperto in comunicazione e formazione). Infatti, il bando di concorso prevede [art. 9, comma 3, lett. c)] il riconoscimento di un punto per ogni anno di servizio e/o collaborazione a qualsiasi titolo presso amministrazioni pubbliche diverse dall’ISPRA, con la medesima professionalità per cui si concorre, fino al massimo di punti 4, con conseguente manifesta violazione delle regole di gara, risultante ex actis .

Pure conferma merita la statuizione affermativa dell’illegittimità della valutazione delle pubblicazioni presentate dall’originaria ricorrente, in quanto:

- le regole elaborate dalla commissione esaminatrice prevedono l’attribuzione di un punteggio di 0,2 per ogni pubblicazione fino al massimo di 1 punto [v. anche art. 9, comma 3, lett. d), del bando];

- la ricorrente aveva presentato tre articoli specialistici, meglio indicati a p. 9 dell’appellata sentenza, attinenti al settore delle comunicazioni, proprio dell’area di concorso, cui, secondo i criteri di valutazione, corrisponde un punteggio complessivo di 0,6 (0,2 punti per ciascuna pubblicazione).

Quanto al criterio costituito dall’attinenza dei titoli alle materie oggetto delle prove concorsuali o alla professionalità per la quale si concorre, merita condivisione l’assunto del T.a.r., secondo cui, per l’area 2 - esperto in comunicazione e formazione, non sono da considerare materie di concorso le lingue straniere e le applicazioni informatiche, per le quali è previsto non un esame, ma solo l’accertamento della loro conoscenza nell’ambito della prova orale (art. 6, comma 3, del bando), mentre le materie di concorso, oggetto delle prove scritte ed orali, sono costituite da teoria e tecnica della comunicazione, sociologia dei processi culturali e comunicativi, psicologia sociale, teoria e tecnica della comunicazione multimediale (artt. 6, commi 1 e 3 del bando).

Il T.a.r., in applicazione dell’evidenziato criterio di valutazione, ha puntualmente individuato le singole, specifiche valutazioni di titoli non attinenti alle materie o alla professionalità di concorso, con specifico riferimento alle candidate Tarabochia Maria Luisa, M F, Bonaventura Silvia, Bevilacqua Giuliana e L S E (v., pp. 10 e 11 dell’impugnata sentenza), con una motivazione suffragata dalle risultanze istruttorie documentali e non incrinata in modo decisivo dai motivi d’appello dedotti in via principale ed incidentale avverso le statuizioni in esame, pienamente condivisa da questo Collegio.

6.5. Per le esposte ragioni, gli appelli (proposti in via principale ed in via incidentale) sono da respingere, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza. Resta assorbita ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori (comprese le questioni inerenti alla riformulazione della graduatoria in attuazione dell’impugnata sentenza, provvisoriamente esecutiva, in tesi da dedurre in un separato giudizio cognitorio, oppure, in presenza dei relativi presupposti, in sede di ottemperanza).

7. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.

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