Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-10-31, n. 202209380
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2022
N. 09380/2022REG.PROV.COLL.
N. 10083/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 10083 del 2021, proposto da
Comune di Villafranca di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Stradone San Fermo, 13;
contro
G P, rappresentato e difeso dall’avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via Alberico II, 33;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 01213/2021, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di G P;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022 il Cons. Alberto Urso e preso atto delle richieste di passaggio in decisione, senza preventiva discussione, depositate da parte degli avvocati Perini e Mazzarolli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. P Giorgio svolge attività di ricerca storica sul fenomeno dell’emigrazione dal Veneto verso i Paesi del Sud America alla fine del XIX secolo.
A tal fine, in data 24 maggio 2021 ha presentato domanda di accesso al Comune di Villafranca di Verona (VR) per poter accedere agli indici decennali di nascita e matrimonio dal 1871 al 1881 e dal 1882 al 1891, non presenti presso il portale “Antenati” realizzato dal Ministero della cultura per rendere liberamente consultabili gli atti di stato civile esistenti negli archivi di Stato.
2. Con provvedimento del 25 maggio 2021 il Comune respingeva l’istanza ritenendo che l’ostensione fosse impedita dalle disposizioni che regolano la consultabilità degli atti di stato civile.
3. Il P ha impugnato il diniego d’accesso davanti al Tribunale amministrativo per il Veneto che, nella resistenza del Comune di Villafranca, ha accolto l’impugnativa, dichiarando l’illegittimità del diniego e il diritto di accedere agli atti richiesti dal P, nonché ponendo a carico del Comune l’obbligo di rendere disponibili tali atti entro il termine di trenta giorni.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune di Villafranca deducendo:
I) erroneità della sentenza per travisamento dei presupposti di fatto, errata interpretazione della disciplina applicabile e carenza di motivazione;
II) erroneità della sentenza per indeterminatezza del dispositivo; contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.
5. Resiste al gravame il P, chiedendone la reiezione.
6. Alla camera di consiglio del 27 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato e va respinto.
7.1. Col primo motivo il Comune di Villafranca si duole dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nell’affermare, implicitamente, la prevalenza nel caso di specie della normativa sulla libera fruizione dei beni culturali - neppure invocata, peraltro, dal ricorrente in primo grado - su quella che regola i registri dello stato civile.
In tale contesto, le conclusioni cui il T perviene sarebbero del resto irragionevoli in relazione all’ammissione del P all’estrazione di copia dei documenti, considerato che in realtà l’art. 108, comma 3- bis , n.