Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-10-31, n. 202209380

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-10-31, n. 202209380
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209380
Data del deposito : 31 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2022

N. 09380/2022REG.PROV.COLL.

N. 10083/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 10083 del 2021, proposto da
Comune di Villafranca di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Stradone San Fermo, 13;

contro

G P, rappresentato e difeso dall’avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via Alberico II, 33;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 01213/2021, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di G P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022 il Cons. Alberto Urso e preso atto delle richieste di passaggio in decisione, senza preventiva discussione, depositate da parte degli avvocati Perini e Mazzarolli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. P Giorgio svolge attività di ricerca storica sul fenomeno dell’emigrazione dal Veneto verso i Paesi del Sud America alla fine del XIX secolo.

A tal fine, in data 24 maggio 2021 ha presentato domanda di accesso al Comune di Villafranca di Verona (VR) per poter accedere agli indici decennali di nascita e matrimonio dal 1871 al 1881 e dal 1882 al 1891, non presenti presso il portale “Antenati” realizzato dal Ministero della cultura per rendere liberamente consultabili gli atti di stato civile esistenti negli archivi di Stato.

2. Con provvedimento del 25 maggio 2021 il Comune respingeva l’istanza ritenendo che l’ostensione fosse impedita dalle disposizioni che regolano la consultabilità degli atti di stato civile.

3. Il P ha impugnato il diniego d’accesso davanti al Tribunale amministrativo per il Veneto che, nella resistenza del Comune di Villafranca, ha accolto l’impugnativa, dichiarando l’illegittimità del diniego e il diritto di accedere agli atti richiesti dal P, nonché ponendo a carico del Comune l’obbligo di rendere disponibili tali atti entro il termine di trenta giorni.

4. Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune di Villafranca deducendo:

I) erroneità della sentenza per travisamento dei presupposti di fatto, errata interpretazione della disciplina applicabile e carenza di motivazione;

II) erroneità della sentenza per indeterminatezza del dispositivo;
contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.

5. Resiste al gravame il P, chiedendone la reiezione.

6. Alla camera di consiglio del 27 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. L’appello è infondato e va respinto.

7.1. Col primo motivo il Comune di Villafranca si duole dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nell’affermare, implicitamente, la prevalenza nel caso di specie della normativa sulla libera fruizione dei beni culturali - neppure invocata, peraltro, dal ricorrente in primo grado - su quella che regola i registri dello stato civile.

In tale contesto, le conclusioni cui il T perviene sarebbero del resto irragionevoli in relazione all’ammissione del P all’estrazione di copia dei documenti, considerato che in realtà l’art. 108, comma 3- bis , n. 1, d.lgs. n. 42 del 2004 consente sì la riproduzione, ma senza alcun contatto fisico con il bene e senza esposizione dello stesso a sorgenti luminose;
in ogni caso, la divulgazione dei dati acquisiti può avvenire solo con modalità che non permettano ulteriori riproduzioni a scopo di lucro. Allo stesso modo, le Circolari n. 33 e n. 39 del 2017 del Mibact dettano una specifica disciplina di verifica e controllo sull’attività di riproduzione, che è compiuta dal privato.

È evidente come tali modalità d’accesso non coincidano con quelle previste dagli artt. 22 ss. l. n. 241 del 1990 o dal regime applicabile agli atti dello stato civile.

Quest’ultimo esclude infatti un accesso diretto del privato presso gli uffici dello stato civile, atteso che le operazioni di estrazione possono essere effettuate esclusivamente dall’ufficiale preposto.

Il Massimario degli ufficiali dello stato civile del Ministero dell’Interno estende poi il divieto di accesso diretto anche agli indici decennali, né essi possono essere ricondotti al regime degli archivi di Stato.

Ne consegue che la richiesta di estrazione di atti dello stato civile non configura un accesso ex art. 22 ss. l. n. 241 del 1990, né è compatibile con l’articolato regime previsto per i beni culturali.

Del resto, gli uffici dello stato civile non costituiscono archivi di Stato, né soggiacciono al loro regime;
allo stesso modo, la disciplina sulle riproduzioni di documenti archivistici non è riferibile ai registri dello stato civile.

7.2. Col secondo motivo l’appellante si duole dell’indeterminatezza del dispositivo e della sua contradditorietà con la motivazione: il dispositivo fa riferimento infatti all’“ accesso ” e “ messa a disposizione ” degli atti, non chiarendo come ciò debba avvenire riguardo ai registri dello stato civile;
in particolare, non è dato comprendere se al P sia consentita l’estrazione di copie degli atti (come richiesto dallo stesso ricorrente in primo grado), cui la sentenza non fa mai esplicito riferimento.

D’altra parte il regime di cui al d.lgs. n. 42 del 2004 consente solo la riproduzione con modalità che non comportino alcun contatto fisico col bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose.

Inoltre il dispositivo è contraddittorio rispetto alla motivazione della sentenza, proprio perché viene disposto un accesso strettamente legato ai canoni della l. n. 241 del 1990 a fronte di una motivazione basata sul diverso sistema di cui al d.lgs. n. 42 del 2004.

7.3. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione e stretta interdipendenza, sono infondati, seppure con le precisazioni motivazionali che seguono.

7.3.1. L’accesso richiesto dal P ha ad oggetto “ la documentazione rappresentata dagli indici decennali di nascita e matrimonio dal 1871 al 1881 e dal 1882 al 1891, che non siano già presenti nel cd. Portale antenati […]” (cfr. l’istanza del 24 maggio 2021, in atti).

Si tratta, in particolare, di indici che fanno parte dei registri di stato civile (cfr. il previgente art. 34 r.d. n. 1238 del 1939, recante « Ordinamento dello stato civile » oggi abrogato dal d.P.R. n. 396 del 2000) pur non configurando veri e propri atti dello stato civile in sé (in tal senso, cfr. lo stesso “ Massimario per l’Ufficiale di Stato Civile ” del Ministero dell’Interno prodotto dal Comune, sub par. 3.1.2).

Riguardo a tali registri, l’art. 450 Cod. civ. prevede che gli stessi « sono pubblici » e « Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte », nonché devono compiere « negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati ».

Il vigente « Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 », di cui al d.P.R. n. 396 del 2000, contempla al riguardo due ordinarie modalità di consultazione mediante acquisizione di estratti dai registri, e cioè gli « Estratti per riassunto » (art. 106) e gli « Estratti per copia integrale » (art. 107).

Per questi ultimi - che riproducono esattamente l’atto così come si trova nell’archivio dei registri (cfr. l’art. 107, comma 2, lett. a) , d.P.R. n. 396 del 2000) - è previsto un regime in base al quale gli stessi « possono essere rilasciati dall’ufficiale dello stato civile […] quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge » (art. 107, comma 1, d.P.R. n. 396 del 2000), e, più in dettaglio, il loro rilascio « è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante […]» (art. 177, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003, recante «C odice in materia di protezione dei dati personali […]»).

Ciò nondimeno, anche per gli estratti integrali - caratterizzati dalla più ampia latitudine di contenuto - l’art. 177, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003 prevede nell’ultima parte che il loro rilascio è di per sé consentito « decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto ».

Il che è assorbente ai fini dell’accoglimento della domanda d’accesso: così come gli estratti integrali, anche gli indici decennali suindicati (che raccolgono, in termini sintetici, i dati complessivi relativi a un dato periodo) possono ben formare oggetto di accesso trascorsi 70 anni dalla formazione.

A prescindere dunque dallo specifico regime previsto per la consultazione di archivi storici (su cui cfr. gli artt. 122 ss. d.lgs. n. 42 del 2004), è già dalla disciplina generale suindicata, relativa ai registri dello stato civile, che si ricava l’accessibilità degli indici richiesti dal P (cfr. peraltro, per l’accessibilità di tali registri al di fuori di richieste che esorbitino dai compiti dell’ufficiale di stato civile, Cons. Stato, V, 23 gennaio 998, n. 99).

Dal che discende, oltreché il rigetto del primo motivo di gravame, anche il superamento delle doglianze formulate dal Comune col secondo motivo, considerato che, escluso il riferimento e la rilevanza in sé della disciplina di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, anche le relative modalità applicative - sulle quali l’appellante incentra le proprie doglianze in parte qua - esorbitano dalla domanda d’accesso in sé (e, dunque, all’oggetto del ricorso proposto dal P), salvi gli eventuali vincoli che in ragione dell’età e delle caratteristiche degli atti gravassero comunque al riguardo in capo all’amministrazione, che rimangono nelle competenze della stessa.

Mentre, quanto alla presunta indeterminatezza del dispositivo della sentenza (e alle modalità di attuazione dell’accesso), in realtà l’affermato “ diritto di accedere ” agli atti, in una all’obbligo di “ rendere disponibili tali atti ” sono da ritenere sufficientemente dettagliati nel quadro della disciplina sull’accesso (che ricomprende di suo anche l’estrazione di copia di documenti: art. 22, comma 1, lett. a) , l. n. 241 del 1990) e in sé non incompatibili con le (ferme) peculiarità dei registri dello stato civile, stando all’amministrazione e al competente ufficiale individuare le (adeguate) modalità concrete per la messa a disposizione all’interessato degli estratti richiesti (cfr. al riguardo, ad es., il citato par.

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