Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-01-21, n. 201900499

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-01-21, n. 201900499
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900499
Data del deposito : 21 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2019

N. 00499/2019REG.PROV.COLL.

N. 02016/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2016 del 2018, proposto dal Comune di Besenello, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati F S e G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F S in Roma, via Giosuè Borsi, n. 4;



contro

Il Comitato Interministeriale della Programmazione Economica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;



nei confronti

La Provincia di Trento, la Regione Veneto, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore , non costituiti in giudizio;
La società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Guccione e Maria Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Claudio Guccione in Roma, corso Italia, n. 45;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11921/2017;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati G F, F S e Maria Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio (R.G. n. 10759/2013), il Comune di Besenello impugnava, chiedendone l’annullamento:

a) la deliberazione del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica (CIPE) 18 marzo 2013, n. 21, recante l’approvazione in linea tecnica, con prescrizioni, del progetto preliminare dell’autostrada A31 Valdastico nord - 1° lotto funzionale Piovene Rocchette – Valle dell’Astico, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 168 del 19 luglio 2013;

b) la procedura di valutazione di impatto ambientale (non formalizzata in atto finale), incluso il parere, favorevole con prescrizioni, della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS del 7 dicembre 2012, n. 1112;

c) tutti gli ulteriori atti presupposti e connessi, ivi compresi gli atti istruttori e i pareri resi dalle Autorità che hanno esercitato i loro poteri nel corso delle procedure preliminari.

2. Il T.a.r. Lazio, sede di Roma, Sezione I, con la sentenza n. 11921 del 1° dicembre 2017, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Il Tribunale, in particolare:

a) ha ritenuto di soprassedere dallo scrutinio delle eccezioni sollevate in rito dalle parti resistenti, attesa l’infondatezza del gravame;

b) ha escluso che il parere reso dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto preliminare dell’autostrada Valdastico Nord avesse impedito la successiva approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE, avendo tale parere ad oggetto un diverso ambito progettuale;

c) ha negato il contrasto della delibera impugnata con l’art. 165 del d.lgs. n. 163/2006, ivi essendo stato quantificato il costo complessivo dell’opera e di quello di realizzazione del progetto preliminare ed essendo stato previsto il meccanismo di individuazione delle forme di copertura del progetto preliminare;

d) ha ritenuto non sindacabile la scelta dell’amministrazione relativa alla realizzazione di una infrastruttura inclusa tra quelle di interesse nazionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 443/2001 (cd. “legge obiettivo”) e pertanto connotata da ampi margini di discrezionalità amministrativa e tecnica;

e) ha escluso la violazione dell’art. 167 del d.lgs. n. 163/2006, in quanto “ le modifiche al tracciato originariamente sottoposto al Comitato si sono rese necessarie per adeguarlo alle prescrizioni indicate dal Ministero dell’Ambiente e formulate a seguito dei risultati emersi nel corso del procedimento di valutazione degli impatti ambientali ”;

f) quanto al procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), ha statuito che:

f.1) la delibera CIPE impugnata contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa, incluso il provvedimento di compatibilità ambientale, nel rispetto degli artt. 182 e 183 del d.lgs. n. 152/2006;

f.2) non era necessario procedere all’aggiornamento dello studio di impatto ambientale (SIA), in quanto le varianti introdotte dal CIPE non derivavano da varianti presentate dal soggetto proponente, ma recepivano puntuali prescrizioni formulate dalla commissione speciale VIA, a cui era condizionato il parere positivo di compatibilità ambientale;

f.3) per le medesime motivazioni non era necessaria la rinnovazione degli obblighi di pubblicità e di consultazione del progetto previsti per la VIA e l’adozione di un SIA con riferimento alle varianti progettuali sopravvenute;

f.4) le censure dedotte dalla parte ricorrente non consentono di addivenire a un giudizio di manifesta arbitrarietà o illogicità delle scelte discrezionali formulate in sede di VIA, in quanto la motivazione risulta sufficiente e l’istruttoria espletata risulta completa ed approfondita;

f.5) per costante giurisprudenza non può essere ritenuto illegittimo il giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinato all'ottemperanza di prescrizioni o condizioni;

f.6) sono inammissibili le censure relative alle valutazioni sull’impatto ambientale dell’opera in relazione alla porzione di infrastruttura prevista nel territorio della Provincia di Trento, in quanto la delibera del CIPE riguarda esclusivamente il primo lotto funzionale dell’opera.

3. Il ricorrente in primo grado ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, l’appellante, dopo aver argomentato in merito alla propria legittimazione e al proprio interesse ad agire nel presente giudizio, ha sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:

I) “ erroneità della sentenza nella parte in cui nega che dalla mancata presentazione (e istruzione) di un reale nuovo progetto preliminare del c.d. “1° lotto funzionale” derivi l’illegittimità della deliberazione CIPE n. 21/2013. Fondatezza del primo motivo di ricorso ”. In particolare, il Comune censura l’assenza di un progetto preliminare riferito a quella specifica porzione di infrastruttura, in quanto quello approvato sarebbe il frutto di un’artificiosa frammentazione del progetto preliminare dell’opera intera, privo di autonoma progettazione, valutazione e istruttoria e finalizzato a realizzare un escamotage per arrivare ad una rapida approvazione;

II) “ erroneità della sentenza nella parte in cui nega l’illegittimità derivante dalla inammissibilità di approvazione parziale dell’opera “in linea tecnica”, in assenza della definizione dei profili finanziari. Fondatezza del secondo motivo di ricorso ”. In particolare, secondo l’appellante non sarebbe stato rispettato l’allegato tecnico XXI al d.lgs. 163/2006, richiamato dagli artt. 164, comma 1, e 165, comma 3, del d.lgs. 163/2006, dal quale emergerebbe la necessità delle previe valutazioni relative ai profili economici e di sostenibilità finanziaria dell’opera, in quanto la delibera CIPE n. 21/2013 avrebbe approvato il progetto preliminare, senza alcuna considerazione dei profili economico-finanziari e di sostenibilità dell’opera, rinviando al riguardo ad un momento successivo e indeterminato;

III) “ erroneità della sentenza nella parte in cui nega l’illegittimità degli atti impugnati per difetto di autonomia funzionale ed economica del c.d. “primo lotto funzionale”. Fondatezza del terzo motivo di ricorso ”. Invero, il Comune ritiene che la realizzazione del solo tratto veneto (il c.d. “1° lotto funzionale”) sarebbe privo di autonomo fondamento funzionale ed economico, in quanto tutti gli atti della procedura riguardavano sempre e solo l’infrastruttura autostradale unitaria originariamente concepita;

IV) “ erroneità della sentenza nella parte

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