Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-01-14, n. 202000353

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-01-14, n. 202000353
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000353
Data del deposito : 14 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/01/2020

N. 00353/2020REG.PROV.COLL.

N. 03038/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3038 del 2019, proposto dalla Sig.ra Bianca L P, rappresentata e difesa dall'Avvocato G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato M P in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, n. 27;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Sig.ra Paola P, rappresentata e difesa dagli Avvocati Sofia Pasquino e Antonio Corvasce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Antonio Corvasce in Roma, via Taranto, n. 21;
Sig.ra Eleonora Trivella, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 9524 del 2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sig.ra Paola P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli Avvocati G I e Antonio Corvasce;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con ricorso al TAR per il Lazio, la ricorrente ha impugnato il Decreto Ministeriale n. 478 del 6 settembre 2016 nella parte in cui ha approvato la graduatoria finale per la specialità Canottaggio, Doppio, Pesi Leggeri donne, del concorso pubblico, per titoli, a 12 posti (di cui due posti per la detta specialità) per l’accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco in qualità di atleta del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco Fiamme Rosse del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché i verbali della Commissione esaminatrice relativi all’attribuzione dei punteggi.

La ricorrente chiedeva anche l’accertamento e la declaratoria del diritto al risarcimento del danno in forma specifica mediante assunzione e stipulazione di contratto, e in subordine, al risarcimento del danno per equivalente monetario.

2.- La ricorrente si era classificata al terzo posto nella graduatoria, con punti 39, di seguito alle controinteressate Paola P e Eleonora Trivella, posizionatesi, rispettivamente, al primo e al secondo posto con il punteggio di punti 40 e 39,4.

La ricorrente contestava il punteggio attribuito alle controinteressate, nonché il proprio punteggio, affermando che, se il punteggio fosse stato correttamente assegnato, sarebbe risultata prima in graduatoria.

La ricorrente impugnava anche l’esito negativo dell’istanza di riesame in autotutela, di cui alla nota dell’Amministrazione dell’11 ottobre 2016.

Entrambe le controinteressate sono state nominate con decreto del Direttore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell’Interno, datato 16 dicembre 2016, impugnato con motivi aggiunti depositati il 26 gennaio 2017.

3.- Si sono costituite le controinteressate chiedendo il rigetto del ricorso.

La seconda graduata ha proposto ricorso incidentale avverso il punteggio attribuito alla prima graduata, sollevando anche il motivo del mancato conseguimento di punteggio per la propria partecipazione ai mondiali del 2015 di Aiguebelette Pesi Leggeri, nell’armo del quattro di coppia;
contrariamente a quanto avvenuto per la 1à graduata, in relazione a tale competizione non le è stato attribuito alcun punteggio.

Ha chiesto, quindi, la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse del ricorso principale.

4.- Con la sentenza in epigrafe, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale perché la concorrente avrebbe dovuto proporre i motivi con autonomo ricorso, ed ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondate le censure.

Il TAR ha ritenuto che sia corretta l’attribuzione alla prima classificata di 15 punti per la partecipazione al Campionato Doppio Pesi Leggeri come riserva “Pesi leggeri”, perché la Tabella A D.M. Interno 13 aprile 2015, n. 61, richiede all’art. 3 lett e) solo la partecipazione;
ha ritenuto, inoltre, che alla seconda classificata poteva essere attribuito l’ulteriore punteggio di 6 punti, oltre i 10 punti già attribuiti, per la partecipazione al Campionato Italiano di Fondo di Pisa, perché Campionato di categoria, secondo il calendario Federazione Italiana Canottaggio.

5.- Con l’appello in esame, la ricorrente chiede la riforma della sentenza perché ingiusta ed erronea.

6.- Resiste in giudizio la prima graduata che chiede il rigetto dell’appello e si oppone alle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente.

Resiste in giudizio anche il Ministero dell’Interno intimato, che chiede il rigetto dell’appello.

7.- Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2019, l’appello è stato deciso.

DIRITTO

1.- L’appello è in parte fondato.

2.- Col primo motivo, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il primo e il secondo motivo del ricorso introduttivo.

La ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.M. 13.4.2015, n. 61, degli artt. 2, 4, e 5 del bando e dell’Allegato 2 al bando medesimo;
l’eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, il difetto di istruttoria e motivazione, l’ingiustizia grave e manifesta.

2.1.- Sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta l’erronea attribuzione alla concorrente prima graduata, P Paola, di 15 punti per la categoria I.2.1 (“ partecipazione al campionato mondiale ”), per la partecipazione alla World Championship di Aiguebelette del 29.8.2015, competizione nella quale l’atleta non ha gareggiato ed è stata convocata come generica “riserva Pesi Leggeri” e non per il “Doppio pesi leggeri”, come richiesto dal bando.

La candidata P, dunque, non avrebbe dovuto conseguire alcun punteggio, se non quello previsto per la categoria 1.8 “ convocazioni squadra nazionale assoluta ” (peraltro, già attribuito).

2.2.- La sentenza appellata ha rigettato la censura, affermando che la presenza alla competizione, seppure in veste di “riserva Pesi Leggeri”, ricomprendente, tra le altre, la disciplina “Doppio Pesi Leggeri”, sarebbe idonea a consentire l’attribuzione del punteggio, secondo l’Allegato 2 al bando, contemplante i “punteggi massimi attribuiti in base alla Tabella A del decreto del Ministro dell’Interno 13 aprile 2015, n. 61, art. 3, lett. e)”, sub Cat. I.2.1., “ riscontrata la totale carenza di specificazioni nelle su richiamate prescrizioni, atte a introdurre distinzioni in relazione alle modalità di partecipazione ai campionati mondiali”.

Secondo il TAR “ il concetto di partecipazione ad una competizione sportiva non può essere considerato equivalente - di per sé – al “gareggiare” (di cui, peraltro, il bando non fa menzione), e ciò, peraltro, trova ulteriore supporto nella constatazione che un’atleta convocato ad un campionato in veste non “di riserva” può – purtroppo - subire un infortunio nel corso del campionato stesso (e, quindi, non gareggiare ).”

2.3.- La controinteressata Sig.ra P Paola ribadisce l’infondatezza della censura in quanto la lex specialis non richiede per l’attribuzione del punteggio che l’atleta abbia gareggiato e, comunque, tenuto conto del ritardo accumulato dalla ricorrente nella preparazione atletica, invoca il principio del contemperamento degli interessi in gioco, tra cui sarebbe prevalente quello della P.A. all’adeguata preparazione degli atleti, in vista degli imminenti e futuri impegni agonistici nazionali e internazionali.

2.4.- Il Collegio ritiene che l’espressa convocazione dell’atleta Paola P alla World Championship di Aiguebelette del 29.8.2015 come generica “riserva pesi leggeri” non poteva essere valutata alla stregua della “ partecipazione al campionato mondiale nella specialità doppio pesi leggeri ” oggetto del bando, come previsto dall’Allegato 2, Punto 2, Cat. I.

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