Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-11-10, n. 202209857
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Testo completo
Pubblicato il 10/11/2022
N. 09857/2022REG.PROV.COLL.
N. 05722/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5722 del 2021, proposto da
M A, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giuliano di Roma, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cciaa - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone, Polizia di Stato, Stazione Carabinieri di Giuliano di Roma, non costituiti in giudizio;
Camera di Commercio Industria Artigianato - Cciaa Frosinone Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Tallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani n. 1;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, Sezione Prima, 26 febbraio 2021, n. 72, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Giuliano di Rome e della Camera di Commercio Industria Artigianato di Frosinone e Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2022 il Cons. G M e udito l’avvocato Tallini, anche in dichiarata sostituzione dell'Avv. Martini;;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. M A, titolare della autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) rilasciata il 22 maggio 2015 dal Comune di Giuliano di Roma, con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Latina, ha impugnato il provvedimento con il quale la CCIAA di Frosinone ha disposto, nei suoi confronti, la cancellazione dal ruolo dei conducenti di NCC a causa della perdita del requisito del domicilio nella provincia, nonché il provvedimento con il quale il Comune di Giuliano di Roma ha revocato l’autorizzazione per il servizio di NCC, sul presupposto della perdita del requisito dell’iscrizione al ruolo presso la locale CCIAA di Frosinone. Entrambi i provvedimenti si fondano sugli esiti dell’accertamento effettuato dai Carabinieri che avrebbero appurato che la vettura del Sig. M A «non è mai stata riscontrata all’interno della rimessa ubicata in Via Casali n. 5, né risulta rientrata al termine dell’attività» .
2. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso osservando come la CCIAA e il Comune abbiano correttamente applicato l’art. 17, comma 5- bis , della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58 (recante «Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui