Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-07-06, n. 202205633

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-07-06, n. 202205633
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205633
Data del deposito : 6 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2022

N. 05633/2022REG.PROV.COLL.

N. 05442/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5442 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato R M, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato L Napolitano in Roma, via Girolamo Da Carpi n.6,

contro

il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS- Ala, F M F ed E C, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato N L in Roma, via F. Denza, n. 50/A,

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Campania, sede di Napoli - Sezione IV, n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2015, resa inter partes , concernente un ordine di demolizione di opere edilizie realizzate abusivamente.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza straordinaria del giorno 30 maggio 2022 il consigliere G S e uditi per le parti gli avvocati Perullo Giuseppe, per delega dell’avvocato R M, ed E C, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza mediante utilizzo della piattaforma “ Microsoft Teams ”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. -OMISSIS- del 2008 innanzi al T.a.r. Campania, il signor -OMISSIS- -OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 17 aprile 2008, con il quale è stato ordinato al ricorrente la demolizione delle opere abusive realizzate in -OMISSIS-(consistenti nella realizzazione: del taglio e conseguente trasformazione, al piano terra, di vani finestra in vani di passaggio;
di un ascensore interno che collega il piano terra al primo piano;
della modifica della quota del giardino mediante movimento terra e deposito materiali di risulta;
di un’autorimessa;
di due scale in muratura di collegamento ai soppalchi preesistenti che venivano prolungati a cm 40 dai vani luce e muniti di bagni nonché di un impianto di climatizzazione).

2. A sostegno del ricorso, il signor -OMISSIS- -OMISSIS- aveva denunciato l’illegittimità dell’ordine di demolizione emesso dall’Amministrazione in quanto, per le opere in questione, non sarebbe necessario il permesso di costruire poiché trattasi di mere opere di ristrutturazione.

3. Costituitasi ad infringendum l’Amministrazione comunale, il Tribunale adìto, Sezione IV, ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha respinto il ricorso;

- ha posto a carico della parte soccombente le spese di lite.

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:

- ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, può essere disposta la sanzione del ripristino anche in caso di violazione della d.i.a. in quanto l’immobile in questione ricade in zona vincolata ai sensi del d.lgs. n. 42/2004;

- gli interventi eseguiti sarebbero difformi da quelli autorizzati con le d.i.a. n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-. In particolare, per quanto concerne la d.i.a. n. -OMISSIS-, si evidenzia che la stessa prevedeva opere da eseguirsi nell’autorimessa (costituita da due ambienti contigui e due ingressi, già soppalcati per circa la metà della superficie) consistenti in consolidamento piattabande nei soppalchi, realizzazione di due scalette in ferro interne, realizzazione di due ripostigli sopra i soppalchi, oltre a intonaci, etc. Inoltre, è stata evidenziata l’esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle oggetto di d.i.a. e precisamente: realizzazione di scalette in muratura e non in ferro, di due bagni al posto dei due ripostigli previsti, nonché del prolungamento di soppalchi. Relativamente alla d.i.a. n. -OMISSIS-, invece, venivano evidenziate altre difformità, quali la trasformazione di vani finestra in vani di passaggio, la realizzazione di un vano corsa dell’ascensore interno, la modifica della quota del giardino, con movimentazione di terra. Infine, la realizzazione dei bagni e l’istallazione dell’impianto di climatizzazione dimostrerebbe un mutamento di destinazione d’uso.

5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- -OMISSIS- ha interposto appello, notificato il 14 giugno 2016 e depositato il 30 giugno 2016, lamentando, attraverso due motivi di gravame (l’ultimo articolato a sua volta in ulteriori motivi, pagine 3-10), quanto di seguito sintetizzato:

I) la sentenza appellata sarebbe affetta da error in iudicando in quanto si limita a recepire le risultanze degli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale in occasione dei sopralluoghi effettuati presso l’abitazione dell’appellante, senza considerare che gli stessi non sono stati ritenuti attendibili dal Pubblico Ministero che ha chiesto l’archiviazione del procedimento penale sulla base della sostanziale conformità degli interventi alla d.i.a. Inoltre, gran parte delle contestazioni che sono state mosse all’appellante dalla Polizia Municipale riguardano opere in corso di esecuzione funzionali al buon esito dei lavori oggetto della d.i.a.;

II) la sentenza appellata sarebbe affetta da omessa pronuncia, in quanto il T.a.r. si è limitato genericamente a richiamare quanto rilevato dalla Polizia Municipale astenendosi dal rispondere a quanto dedotto analiticamente dal ricorrente;

II.I) violazione degli artt. 27 e 37 d.P.R. n. 380/01 in seguito all’illegittimità dell’ordinanza di demolizione. Ciò in quanto:

- il taglio dei vani finestra non sarebbe preordinato alla loro trasformazione in vani di passaggio come erroneamente dedotto dal Comune di Napoli, in quanto l’intervento al momento in corso di realizzazione rispondeva soltanto ad esigenze di consolidamento;

- l’installazione di un ascensore interno che collega il piano terra con il primo piano sarebbe stata eseguita a seguito della presentazione di due regolari d.i.a. e non in assenza di titolo abilitativo;

- la quota di giardino non sarebbe stata modificata attraverso il deposito di materiale di risulta, in quanto tali materiali erano stati depositati solo temporaneamente in attesa di essere smaltiti;

II.II) la realizzazione di bagni all’interno di soppalchi esistenti nell’autorimessa e la realizzazione dell’impianto di climatizzazione non richiederebbero il rilascio di permesso di costruire trattandosi di mere opere interne che hanno consentito l’adeguamento igienico ad un locale rimessa non in grado di mutare la destinazione d’uso del bene (non comportando la realizzazione di nuovi volumi né della modifica della sagoma della costruzione).

6. Il Comune di Napoli, nella veste di appellata, in data 6 luglio 2016 si è costituito nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell’avverso gravame.

7. In vista della trattazione nel merito del ricorso l’appellante ha svolto difese scritte insistendo per le rispettive conclusioni.

8. Il ricorso, discusso all’udienza, svoltasi con modalità telematica del 30 maggio 2022, è stato introitato in decisione.

9. L’appello non merita accoglimento.

9.1. Giova premettere che, in sede di discussione orale della causa, parte appellante ha insistito per la domanda istruttoria affinché il Collegio disponga una verificazione mentre parte appellata ha evidenziato la successiva prosecuzione delle opere con la sottoposizione delle stesse a nuovo sequestro penale.

9.2 Venendo alla disamina dell’appello va precisato che esso verte su una controversia innescata dall’impugnativa di un’ordinanza di demolizione riguardante opere edilizie realizzate in difformità a quanto previsto in due distinte d.i.a. (n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-). Il rigetto del ricorso disposto dal T.a.r. è motivato innanzitutto per il fatto che le riscontrate difformità sarebbero tali da giustificare la sanzione demolitoria e ciò per la loro consistenza così come esattamente descritta in seno alla pronuncia medesima. In particolare il T.a.r. ha evidenziato che si tratterebbe di interventi complessivamente non assentibili mediante d.i.a. tanto da essere connotati anche da movimentazioni terra e cambio di destinazione d’uso.

9.2 Parte appellante, in sede di descrizione in fatto della vicenda, ha evidenziato che l’accertamento svolto dalla Polizia municipale, sfociato in un provvedimento di sequestro penale, era frutto di un travisamento perché, in realtà, la consistenza dell’intervento non tradirebbe alcuna finalità di procedere alla modifica del prospetto e della sagoma mediante l’abbassamento delle soglie delle finestre preesistenti;
tant’è vero che il P.M. disponeva l’archiviazione del procedimento con il dissequestro delle opere, avendo qualificato l’intervento “ come di restauro e di risanamento conservativo o, al più, di ristrutturazione edilizia senza aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici ”.

9.3 Parte appellante deduce, in sostanza, che il T.a.r. non avrebbe preso in considerazione non solo detto provvedimento di dissequestro ma anche la reale consistenza delle opere come descritte nell’ordinanza impugnata e per ciascuna delle quali erano state articolate precise censure col ricorso di primo grado.

10. L’infondatezza dell’appello si deve alle ragioni di seguito esplicitate.

10.1 Secondo parte appellante, la stessa descrizione delle opere contenuta nell’impugnata ordinanza tradirebbe la riconducibilità dell’intervento, complessivamente considerato, nell’alveo della d.i.a., in quanto, detto in sintesi: - non emerge con nitidezza la finalità di trasformazione delle finestre in balconi così da incidere sul prospetto del fabbricato;
- non emerge la volontà di alterare il piano di campagna se è vero che nel giardino antistante il fabbricato si descrive la presenza di materiale di risulta che pertanto è plausibile ritenere sia stato lì allocato soltanto temporaneamente;
le altre componenti dell’intervento si atteggiano a mere opere interne come tali senz’altro assentibili mediante d.i.a.

10.2 Nel senso dell’infondatezza delle deduzioni così sollevate va osservato che:

- non si configura alcuna lacuna nel quadro motivazionale che connota l’impugnata sentenza rispetto al tenore delle censure articolate col ricorso di primo grado;

- l’immobile in questione ricade in zona vincolata ai sensi del d.lgs. n. 42/2004;

- l’art. 37 del d.P.R. 380/2001, di cui il ricorrente assume la violazione, al comma 2 esplicitamente prevede che “ quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro. ”;

- da tale assetto normativo consegue che l’intervento edilizio in questione è attratto ad una disciplina che consente l’ordine di ripristino anche in caso di violazione della d.i.a. tanto più che il sopralluogo effettuato in data 10 gennaio 2007 era stato sollecitato proprio dalla Soprintendenza;

- le opere descritte in seno al provvedimento impugnato in prime cure risultano oggettivamente difformi dalla d.i.a. n. -OMISSIS- in maniera da incidere sull’assetto esteriore dei luoghi;

- in particolare l’intervento alle finestre, così come accertato dalla Polizia municipale, lasciava oggettivamente presagire la volontà di trasformare le stesse in balconi e comunque è destinato ad incidere sulle caratteristiche prospettiche del fabbricato;

- le contestate difformità alla d.i.a. n. -OMISSIS-tradivano oggettivamente la finalità di apportare modifiche in senso residenziale alla destinazione d’uso dell’autorimessa, oggetto d’intervento, comportando la realizzazione di servizi igienici e di impianti;

- l’area adibita a giardino è stata interessata anche da movimenti terra oltre che dall’allocazione di materiale di risulta che peraltro ben può essere a sua volta utilizzato a fini di innalzamento del piano di campagna;

- lo stesso provvedimento di dissequestro del P.M. non esclude la possibilità di ricorrere ad una sanzione amministrativa, fermo restando che le valutazioni dell’organo inquirente non possono che riguardare i profili penali della vicenda;

- non residuano pertanto le esigenze istruttorie prospettate da parte appellante, cosicché la relativa istanza va disattesa.

11. Tanto premesso, l’appello è infondato e pertanto va respinto.

12. Per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo, applicando i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.

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